DELLE OFFICINE

DEL GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA

(approvato dal Supremo Consiglio nella Tornata del 3 Gennaio  2009 E.V.)

INDICE

PREMESSE 

TITOLO  I .- L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA

              INTRODUZIONE

Capo I.- LA MASSONERIA

Capo II.-  – I LIBERI  MURATORI

Capo III.- I RITI DELLA NOSTRA OBBEDIENZA 

TITOLO  II – LA LOGGIA E LE INIZIAZIONI

Capo I.-  LA LOGGIA (46-50)

Capo II.- ARREDI E  SIMBOLI  PER  TEMPIO  IN  I GRADO (51)

Capo III.-  DIRITTI  E  DOVERI  DEI  LIBERI  MURATORI (52-59)

Capo IV.- – INIZIAZIONI  E  PROMOZIONI (60-73)

Capo V.-  SCIOGLIMENTO  DELLE  LOGGE E DELLE CAMERE (74-78)

Capo VI – DEL  COLLEGIO  CIRCOSCRIZIONALE  DEI  M. VENERABILI (79-87) 

 TITOLO III.  LE REGOLE DELL’ORDINE E DEL  R\S\A\A\ 

Capo I.-  ORGANI DI GOVERNO DELL’ORDINE (88-95)

CapoII.-  ORGANI DI GOVERNO DEL  R\S\A\A\  (96-99)

Capo III – – DEI DIGNITARI  ED  UFFICIALI  DI  LOGGIA(100-125) 

TITOLO IV.- – DELLE LOGGE E DELLE CAMERE E DEL LORO FUNZIONAMENTO

Capo I – FUNZIONAMENTE DELLE DELLE LOGGE E CAMERE (126-143)

Capo II.- DELL’ORDINE DEI LAVORI (art. 144 – 169)

Capo III.- TITOLI SPETTANTI NEI  RITI (art 170)

Capo IV.- AFFILIAZIONI E PARTECIPAZIONI ESTERNE (Art 171-183) 

TITOLO  V – DEL  GOVERNO  DELL’ORDINE

Capo I.- IL SOVRANO SANTUARIO E IL SOVRANO GRAN HIEROPHANTE  (184-195)

.Capo II . -DEI  L.L.  DELLA GRANDE  ASSEMBLEA NAZIONALE (196-219) 

TITOLO  VI – DELLA  GESTIONE  PATRIMONIALE  E  FINANZIARIA (220-237)

TITOLO  VII – DELLA  GIUSTIZIA  MASSONICA

 Capo I – PRINCIPI  GENERALI (238-248)

 Capo II.-  COLPE  E  PENE (249-254)

Capo III.-   SVOLGIMENTO  DEI  GIUDIZI (255-258)

 Capo IV .- ORGANI  GIUDIZIAR (259-266)

Capo V.-  SVOLGIMENTO  DEI  GIUDIZI (267-281)

Capo VI.- IMPUGNAZIONI (282-284)

Capo VII.- NORME  COMUNI (285-289)

Capo VIII.- G R A Z I A (290)

 

 

PREMESSE

I Regolamenti Generali del GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA sono uno strumento complementare, in un certo qual senso riassuntivo, delle complesse e articolate GRANDI COSTITUZIONI del GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA.

Questo, strumento è rivolto essenzialmente alle LOGGE dell’Obbedienza dipendenti dalla Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie o Ordine ed alle annesse Camere dell’Obbedienza dipendenti dal Rito Scozzese Antico ed Accettato delle Due Sicilie (R\S\A\ A\).  Segue che  operando le Gran Logge e i Riti Scozzesi a livello regionale, sono essenzialmente rivolti alla Regioni Massoniche istituite o da istituire.

Nel Titolo I, è richiamata, come ènelle GRANDI COSTITUZIONI, l’intera struttura della PIRAMIDE MASSONICA del GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA.

L’Ordine e il Rito Scozzese sono gestiti attraverso  regole,  mediante le quali si realizza il fine fondamentale previsto dall’Art. due delle Grandi Costituzioni che afferma che La Massoneria ha ereditato dagli Antichi Massoni operativi e speculativi due distinte missioni:

La prima missione  è quella legata al preoccuparsi degli uomini e della società, ciò che conduce ad una prima iniziazione nella struttura che chiameremo Ordine[1] (della Società), di essenza filantropica e progressista.

La seconda missione è di natura spirituale e di ricerca dell’alta iniziazione o se si vuole della cultura degli alti gradi, nella quale si perca di comprendere per ponderate passaggi la storia misterica dell’Umanità. Si parla allora di un struttura  Iniziatica,  che conduce a quello che è stato chiamato Rito[2]. Tutte le Massonerie esistenti partecipano più o meno sia all’Ordine(sociale)  che a differenti  Riti (iniziatici).

Pertanto l’Ordine e i Riti hanno  la finalità, con la partecipazione di tutti coloro i quali hanno dentro di sé la luce per illuminare le tenebre che minacciano l’umanità, di promuovere il perfezionamento morale, culturale e sociale dell’uomo. In particolare, esso persegue lo sviluppo di attività intellettive come la filosofia, la scienza, la medicina, il diritto, l’economia,, l’arte, la religione, la comunicazione, attraverso progetti che esprimono armonia e rispetto nei confronti di tutte le concezioni dell’uomo e della vita. Queste strutture  favoriscono  progetti etici, culturali e sociali e particolare importanza sarà data all’educazione delle nuove generazioni, fornendo loro non solo gli strumenti per conoscere il mondo in cui vivono, ma anche e soprattutto i principi etici e spirituali atti a  creare armonia tra gli uomini.

 

 

 

TITOLO  I .- L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA

 

INTRODUZIONE

Capo I.- LA MASSONERIA

Capo II.-  – I LIBERI  MURATORI

Capo III.- I RITI DELLA NOSTRA OBBEDIENZA

 INTRODUZIONE. La Libera Massoneria nacque  in Inghilterra,  quando nel 1717,  quattro Logge londinesi si unirono in una Grande Loggia con i due gradi di apprendista e compagno. Questo è un fatto storico incontestabile. In seguito, delle Massonerie si sono sviluppate nel continente e particolarmente in Francia. Anche questo è un fatto storicamente incontestabile.

L’impiego della parola Rito in Massoneria risale a questo periodo. In Inghilterra, apparve con lo scisma degli Antients (antichi). In Francia, è stato spesso sviato il suo senso. Fino alla fine del 1700 i Liberi Muratori  parlavano più di Ordine e quindi di Massoneria Azzurra, formata dai primi tre Gradi. La  Massoneria di Perfezione si diffonde più lentamente dopo il  1740, essenzialmente in Francia,  creando, in vario modo, dei Gradi Scozzesi di ispirazione salomonica.

 

La Massoneria dalla sua origine operativa, ha ereditato due distinte missioni.

Una è di preoccuparsi degli uomini e della società, ciò che conduce ad quello che chiameremo Ordine (della Società), di essenza filantropica e progressista.

L’altra missione è di natura spirituale e di ricerca dell’alta Iniziazione o se si vuole della cultura degli alti gradi. Si parla allora di un Ordine Iniziatico,  che conduce a quello che è stato chiamato Rito. Tutte le Massonerie esistenti partecipano più o meno sia all’Ordine di Società che all’Ordine Iniziatico, o Rito Scozzese.

 Ma cosa vi fu di scozzese nel Rito Scozzese A.A.?

Si è discusso molto sul termine Scozzese. E’ ora perfettamente chiaro che nulla del Rito  Scozzese è venuto dalla Scozia! La spiegazione data da Lindsay, afferma che alcuni Francesi pensarono di dare ai Gradi,  una origine speciale così cara ai Liberi Muratori, affermando di averla ricevuta da un gentiluomo scozzese, e la spiegazione non deve essere molto lontana dalla verità. Notiamo semplicemente ch’essa implica che questi Alti Gradi Scozzesi sono nati in Francia.

E’ incerta la data di  fondazione del così detto  Ordine del Real Segreto. probabilmente orale o perduta,  e la Costituzione di un Gran Capitolo dei Principi del Real Segreto, è presentato più tardi, in modo  esplicito come organizzato in venticinque Gradi conosciuti e approvati.  Tutti questi Gradi si dividono in sette Classi, per le quali bisogna passare, senza alcuna eccezione, osservando esattamente i tempi che intercorrono tra un Grado e l’altro, e questi sono indicati da numeri misteriosi.  Tale sistema di gradi scozzesi assumerà attorno al 1783, il nome di Rito di perfezione (o di Heredom), nel cosidetto manoscritto Francken elaborato dall’olandese Henry Andrews Francken (1720-1795).  Va subito precisato che gran parte della struttura dei gradi del Rito Scozzese Antico ed Accettato proviene da questo antico  Rito di Perfezione che sorse appunto  dal Capitolo suddetto ma anche dal Capitolo degli Imperatori d’Oriente e d’Occidente.

Il Manoscritto Francken è il più completo rituale massonico degli Alti Gradi che preceda la nascita ufficiale del Rito Scozzese Antico ed Accettato. Questa raccolta di Gradi dell’antico Rito di Perfezione (1783), ha il pregio di essere completa ed unitaria e precede di circa vent’anni la stesura dei primi Rituali Scozzesi. La traduzione è un’assoluta novità nel panorama della letteratura storiografica massonica per l’Italia (vedi DOCUMENTI) in quanto i testi similari più recenti risalgono agli anni immediatamente successivi il periodo post-bellico. La traduzione è stata effettuata direttamente dal testo inglese originale; è stata curata in particolar modo la stesura delle note che riguardano i termini più oscuri, cercando di dare un suggerimento interpretativo al ricercatore curioso ed allo studioso. Il Manoscritto Francken è un testo di riferimento per lo studio comparato dei Rituali antichi degli Alti Gradi e si auspica che possa accendere o ravvivare l’interesse per un aspetto poco conosciuto della storia del Settecento, delineando chiaramente quali erano, e sono tuttora i principi ispiratori della Massoneria Scozzese.

 

 

Capo I.- LA MASSONERIA

 

Art. 1  – Della Massoneria.  La Massoneria é universale e mira al perfezionamento ed all’elevazione dell’uomo e  dell’umana famiglia. Coloro che vi sono iniziati prendono il nome di Liberi Muratori e si organizzano in Obbedienze che si chiamano Grandi Orienti quando organizzano sia Grandi Logge, sia vari Riti, così come definiti nelle nostre Grandi Costituzioni,  nelle quali Costituzioni è indicato anche il rapporto gerarchico tra le differenti strutture  operanti nell’Obbedienza. .Tale ordine gerarchico è detto Piramide Massonica dell’Obbedienza.

 

Art. 2Della nostra Obbedienza. L’ Obbedienza denominata “Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia”,  si è costituita il 3 Aprile 2008, assieme al Rito Scozzese Antico ed Accettato delle Due Sicilie (R\S\A\A\) con gradi dal 1° al 33°. La Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie, si è successivamente costituita il 3.02.2009, sia per scorporo dei primi tre gradi dal Rito suddetto,  sia per il fatto che nel R\S\A\A\ si erano costituite 10 Logge delle quali 5 anche attivate.

 

Art. 3 – Il Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia dichiara di essere una struttura societaria aperta nel senso del filosofo Karl Popper. Pertanto ammette alle riunioni delle proprie strutture siano esse Logge o Camere di Rito, con il solo parere unanime delle due prime cariche, SS e FF che quotizzanti in altra Obbedienza, italiana o estera, o anche in sonno che siano  in possesso di un grado superiore, o eguale, o equivalente  a quello esistente nella struttura ospitante.

 

Art. 4 –Il  GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA, presenta un  percorso iniziatico che si sviluppa attraverso successivi gradi,  gerarchicamente ordinati,  che vanno dal 1° grado della prima iniziazione al 95° grado. Il significato dei gradi sarà precisato successivamente e specialmente nei Rituali. Il Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia è governato da una struttura nazionale denominata Sovrano Santuario, i cui membri detti Hierophanti sono  tutte le SS\ e FF\ insigniti del 95° grado. La struttura è presieduta da un suo Membro cui spetta  il titolo di Gran Hierophante Nazionale,(G::H::N::) e che assume il 97° grado, e da un Luogotente Gran Hierophante Nazionale  (L::G::H::N::),  che assume il 96° grado.

I Regolamenti delle Officine del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, seguono le  Grandi Costituzioni del GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA.

 

Art. 5 – Nella nostra Obbedienza i primi tre gradi sono governati  dalla Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie, che amministra i gradi 1°,2°,3° e ha carattere regionale.  L’organo di governo è la Circoscrizione di Maestri Venerabili, di cui si parlerà più avanti,  presieduta dal Gran Maestro Regionale. Tale Gran Consiglio dell’Ordine è organo referente del Supremo Consiglio Regionale del R\S\A\A\ delle Due Sicilie, del quale ad uno dei successivi articoli.  

 

Art. 6 – Il Decano del Gran Maestri Regionali si chiama Gran Maestro (nazionale) e rappresenta la Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie, nell’organo generale di governo che si chiama Sovrano Santuario.

 

Art. 7 – Il Sovrano Santuario Nazionale  è l’organo di governo del Grande Oriente dei tre mari d’Italia, determina tutte le sedi regionali del Grande Oriente, autorizza la creazione di  Officine e di strutture Regionali, nomina i Dirigenti Regionali sia della Regione che delle Logge. 

Il Sovrano Santuario degli Hierophanti di Misraim Memphis del 95° grado a vita, (S::S::M::M::) presieduto dal Gran Hierophante Nazionale (G::H::) che assume il 97° grado. E’ coadiuvato dal Luogotenente Gran Hierophante Nazionale  e Sublime Patriarca che assume il 96° grado. Il Sovrano Santuario è costituito da tutti i membri che posseggono il 95° grado e la loro nomina è a vita. Acquistano il titolo di  Hierophanti di Misraim Memphis, a loro si scrive come Nob.ssimi e Pot.mi. Il Sovrano Santuario determina tutte le sedi regionali del Rito, autorizza la creazione di  Officine e di strutture Regionali, nomina gli alti Dirignti Regionali (Gran Maestri Regionali, Sovrani G.C. Regionali, Sovrani Gran Maestri regionali, Ispettori di Oriente, tutti i loro luogotenenti e i Maestri Venerabili) e gestisce tutta la filosofia dell’Obbedienza ivi compresi i Dottorati interni, di cui in un successivo punto. Tale consesso è nominato (a vita). Ricordiamo che. 

  1. – Nei capoluoghi delle regioni massoniche risiede il Supremo Consiglio regionale , organismo amministrativo della piramide rituale.
  2. – La bolla di fondazione delle Logge simboliche è emanata dal Sovrano Santuario su proposta  dalla rispettiva struttura 
  3. – La costituzione ed il funzionamento delle Officine simboliche e superiori nelle dipendenze estere sono determinati da uno speciale Regolamento, formulato dal Gran Hirophante ed approvato dal Sovrano Santuario.

Nel caso di gemellaggio tra due Grandi Orienti, di differenti Nazionalità,  dotati di due Sovrani Santuari si provvede come previsto nelle Grandi Costituzioni.

 

 

Capo II.-  – I LIBERI  MURATORI

 

Art. 8  –  Sono Liberi Muratori  interni le SS e i FF  iniziati con procedura rituale, ovvero che hanno ottenuto un per riconoscimento da parte del Sovrano Santuario, di titoli conseguiti in altra Obbedienza,  nel rispetto delle Grandi Costituzioni  e dei presenti Regolamenti , che siano attivi e quotizzanti sia per la tassa annuale dovuta al Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia,  sia la quota dovuta alla Loggia e all’amministrazione Regionale;  che chiedano al Sovrano Santuario di accedere ad un nostro Rito, purchè  assente nella loro Obbedienza di origine.

Art 9.- Sono Liberi Muratori  onorari  le SS e i FF. all’Obbedienza di Grandi Logge o di Grandi Orienti  con i quali esista lo scambio di Garanti d’Amicizia, sono Liberi Muratori  esterni  le SS e i FF di altre Obbedienze sono membri esterni la cui partecipazione è autorizzata dalle prime due cariche della Loggia o della Camera.

 

Art. 10 – Nel caso di richiesta di partecipazione di FF provenienti da Obbedienze nelle quali, per statuto, non si accettino pariteticamente le donne, oppure di SS e FF  provenienti da Obbedienze nelle quali si  sia soliti usare termini discriminatori (ad esempio chiamare cugino il F. di altra Obbedienza) il Maestro Venerabile o il Presidente della Camera richiederà al postulante una dichiarazione scritta nella quale il singolo dichiarerà di non condividere personalmente quelle discriminanti.

 

Art. 101– Nel caso di partecipazione nella Regione  di marito e moglie, padre figlio, può essere richiesto alla Loggia l’esonero di una quota.

 

Art. 12  –  I Liberi Muratori del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia  considerano e  chiamano Sorelle e Fratelli,  tutti i membri iniziati in altre Obbedienze,  indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze e di condizioni sociali. Si devono reciprocamente insegnamento, fiducia e lealtà; si riuniscono e lavorano nelle Logge e, contraggono i propri impegni muratori sul proprio onore e sulla propria coscienza.

 Unica restrizione alla intolleranza è di essere selettivi con gli intolleranti.

 

 

Capo III.- I RITI DELLA NOSTRA OBBEDIENZA

 

Art. 13 – Del Rito Scozzese e dell’Ordine. Il Rito Scozzese Antico ed Accettato delle Due Sicilie ha carattere regionale ed  è governato dal Supremo Consiglio Regionale  del R\S\A\A\ delle Due Sicilie, presieduto dal un Sovrano Gran Commendatore Regionale.   Questo Rito amministra i gradi che vanno dal 4° al 33°. – Il Decano dei Sovrani Gran Commendatori  Regionali si chiama Sovrano Gran Commendatore (nazionale) e rappresenta il  Supremo Consiglio Regionale  del R\S\A\A\ delle Due Sicilie, nell’organo generale di governo che si chiama Sovrano Santuario.

Art. 14Il Fratello Giovanni Oggero 33°del RSAA. è stato Gran Hierophante del Capitolo Eridiana del  Rito di Misraim-Memphis di Torino, con il 96° grado di quel Rito. Ha risvegliato il Rito comr membro fondatore del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia nominando Luogotenete Gran Hierophante il Fr:. Franco Eugeni, che alla sua scomparsa ne è stato il successore.

  1. Da notare che il titolo di Conservatore del Rito che nel Rito Filosofico non è un grado, nel Rito di Misraim Memphis è il 95° grado, ovvero quello immediatamente precedente al 96° che è quello del Grande Hierophante Nazionale.

 

 

 

Art. 15 – Del Rito di Misraim-Memphis. Si è ancora costituito, il 3 Giugno 2009, per riemersione o rifondazione,  assieme ad altri Riti, dei quali sono  precisate le strutture nelle Grandi Costituzioni.

 

MODERNO RITO SPERIMENTALE ERMETICO-OSIRIDEO

DI MISRAIM-MEMPHIS DEL 95° GRADO

M::R::S::E::O::M::M:: (leggi emme erre seom)

 

che chiameremo brevemente Rito di Misraim Memphis, la cui struttura è precisata in dettaglio nelle Grandi Costituzioni, nei Rituali e anche in punti successivi di questo Regolamento. Tuttavia questo Rito amministra i gradi che vanno dal 66°½ e 67° grado al 95°. Il M::R::S::E::O::M::M:: è governato dal Sovrano Santuario (dei Gran Hierophanti del 95° grado),  ed è presieduto dal Sovrano Gran Hierophante, che rappresenta l’intero Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, costituisce il vertice della Piramide Massonica, presiede il Sovrano Santuario, assieme a vari altri compiti come appare in dettaglio nelle Grandi Costituzioni.  Il Sovrano Santuario è una struttura sovrana ed indipendente, nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana, che esercita la sua giurisdizione sul territorio nazionale. 

 

Art. 16 – Del Rito di M::M:: . Il Rito di Misraim Memphis del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, come ben indicato in dettaglio  nelle Grandi Costituzioni  è piuttosto complesso, è in primo luogo Nazionale e si divide in due grandi settori. Un primo settore è il :

 

MODERNO PATRIARCATO SPERIMENTALE  GNOSTICO-ALCHEMICO DI MISRAIM-MEMPHIS DEL 66° GRADO (33° ½, 33° -66°)

M::P::S::G::A::M::M::  (leggi : emme pi sgamm),

 

brevemente indicato come Patriarcato di Misraim–Memphis (P::M::M::). Tale Rito è governato da un Gran Consiglio del P::M::M::,  presieduta da un Gran Patriarca che assume il ruolo di Primo Luogotenete Gran Hierophante, e da un Luogotenente Gran Patriarca che assume il ruolo di  Secondo  Luogotenete Gran Hierophante,  entrambi nominati dal Sovrano Santuario. L’ultimo e principale Rito, esclusivamente nazionale, gia indicato  brevemente come Rito di Misraim-Memphis (M::R::S::E::O::M::M:: ), è  indicato nel precedente ’articolo del presente regolamento.

 

Art. 17 – L’accesso al Patriarcato di Misraim Memphis avviene per iniziazione e requisito d’accesso è il possesso del massimo grado di uno qualunque dei Riti Regionali. Precisamente occorre possedere il 33° grado del R\S\A\A\, oppure il 13° grado del Rito diYork, o ancora il VII grado del R\F\A\. A domanda una  S\ o un F\ che ha raggiunto l’ultimo grado in un Rito Regionale può chiedere la regolarizzazione documentata in uno dei rimanenti Riti. L’iniziazione al Patriarcato avviene in un apposito grado preparatorio denomimato 33 ½ dal titolo distintivo di Cavaliere di Constantino. La prosecuzione dei gradi si effettua per studi diretti su ogni singolo grado con tavole illustrative del grado da ottenere.

b.- L’accesso al  Rito di Misraim Memphis avviene per iniziazione e requisito d’accesso è il possesso del massimo grado nel Patriacato.  L’iniziazione al Rito avviene in un apposito grado preparatorio denominato 66 ½ dal titolo distintivo di Cavaliere di Osiride e Horus. La prosecuzione dei gradi si effettua per studi diretti su ogni singolo grado con tavole illustrative del grado da ottenere fino all’89°.

 

Art. 18 – Il M:: P:: A:: M:: M:: un Rito nazionale che va dal 33° ½  al 66° grado presieduto dal Sovrano Gran Patriarca, che è nominato dal Sovrano Santuario e  che utilizza anche un Consiglio che l’organo del Gran Patriarcato Nazionale, a carattere consuntivo. Il Gran Patriarca nomina motu proprio un Vice-Patriarca e un Segretario. Indice elezioni tra  tutti i fratelli di grado almeno 34°, possono essere votati 5 FF di grado almeno 66° a far parte di questo consiglio.  e scelto tra i FF\ che hanno almeno il 66° grado. 

La carica di Sovrano Gran Patriarca è nazionale. 

Gli studi che riguardano questo Rito sono profondi e articolati. La missione dei FF:: è lo studio e l’approfondimento e talvolta la ritualità per la ricostruzione o sperimentazione di ciascun grado. Per ciascun grado andrebbe costruito un fascicolo del grado dove fratelli più giovani possano attingere, completare, commentare, interpretare e costruire. Primo compito è lo studio della Gnosi e delle leggende ad essa connesse. La Gnosi si occupa  nella trasmissione delle Sacre Liturgie, del loro studio e degli approfondimenti nelle varie religioni.

Secondo compito è lo studio dell’Alchimia, disciplina antica che si occupa dello studio dei fenomeni trasmutatori, della storia della disciplina e dei grandi alchimisti.

In particolare il Patriarcato recepisce al suo interno, in modo privilegiato,  la dottrina dell’alchimia spirituale e del tendere al compimento della Grande Opera per via spirituale con riferimento allo studio del Trattato di Pernety.

Per essere iniziati nel Grande Patriarcato occorre aver conseguito il 33° grado del R\S\A\A\ ovvero il VII grado del R\F\I\ .

L’ingresso al Rito prevede o una iniziazione ad un grado denominato 33 ½ dal titolo distintivo di Cavaliere di San Costantino il grande o la diretta iniziazione al 34° grado dei Cavalieri di Scandinavia.

I gradi di questo Rito sono dati quasi tutti per comunicazione del Gran Patriarca, sentito il Gran Patriarcato,  a seguito di studi effettuati che comprovino la conoscenza del grado. L’uscita dal Patriarcato e l’accesso al 67° grado con il quale si passa a studi superiori del Moderno Rito Egizio di Misraim Memphis avviene con un lavoro sul trattato di Pernety che conclude la preparazione gnostico-alchemica  del Fr:: Patriarca del 66°,  Conservatore della città misteriosa

Art. 19 .- I gradi del Patriarcato e del Rito  sono i seguenti :

33 ½ – Cavaliere di San Costantino il grande

34° Cavaliere di Scandinavia – Knight of Scandinavia  (detto anche Cavaliere Normanno)

35° Cavalieri del Tempio – Knight of the Temple                              

36° Sublime Negoziatore – Sublime Negociantore della sesta crociata              

37° Cavaliere di Shota (Adepto della Verità) – Knight of Shota (Sage of Truth) 

38° Sublime eletto della verità – Sublime Elect of Truth (The Red Eagle)        

39° Grande eletto degli Eoni – Grand Elect of the Aeons                        

40° Saggio Sivhaista (Saggio Perfetto) – Sage Savaistre (Perfect Sage)

41° Cavaliere dell’arcobaleno – Knight of the Arch of Seven Colours

42° Principe della luce – Prince of Light

43° Sublime Saggio Ermetico – Sublime Hermetic Sage (Hermetic Philosopher)

44° Principe dello Zodiaco – Prince of the Zodiac

45° Sublime Saggio dei Misteri – Sublime Sage of the Mysteries

46° Sublime Pastore degli Huts – Sublime Pastor of the Huts

47° Cavaliere delle sette stelle – Knight of the Seven Stars

48° Sublime Guardiano della Montagna sacra – Sublime Guardian of the Sacred Mount

49° Sublime Saggio delle Piramidi – Sublime Sage of the Pyramids

50° Sublime Filosofo di Samothracia – Sublime Philosopher of Samothrace

51° Sublime Titan of the Caucasus

52° Saggio dei Labirinti – Sage of the Labyrinth

53° Cavaliere della Fenicia – Knight or Sage of the Phoenix

54° Sublime Scaldo o poeta islandese – Sublime Scalde

55° Sublime Dottore Orfico – Sublime Orphic Doctor

56° Pontefice di Cadmia – Pontiff of Sage of Cadmia

57° Sublime Mago – Sublime Magus

58° Principe Brahmino – Sage, or Prince Brahmine

59° Grande Pontefice di Ogygia – Sublime Sage, or Grand Pontiff of Ogygia

60° Sublime Guardiano dei tre fuochi – Sublime Guardian of the Three Fires

61° Sublime Filosofo incognito – Sublime Unknown Philosopher

62° Sublime Saggio di Eleusi – Sublime Sage of Eleusis

63° Sublime Kawi

64° Saggio del Dio Mithra – Sage of Mythras

65° Guardiano Istallatore del Santuario – Guardian of Sanctuary and Grand Installator

66° Architetto Consacratore della Città misteriosa – Grand Architect of the Mysterious City – Grand Consecrator

Lavoro conclusivo sul  trattato di Pernety

 

I gradi del MODERNO RITO SPERIMENTALE ERMETICO-OSIRIDEO DI MISRAIM-MEMPHIS (66° ½ -95°) sonop i seguenti

 

66° ½ Cavaliere di Osiride e Horus

67° Guardian of the Incommunicable Name – Grand Eulogist

68° Patriarca della Verità – Patriarch of Truth

69° Knight or Sage of the Golden Branch of Eleusis

70° Prince of Light, or Patriarch of the Planispheres

71° Patriarch of the Sacred Vedas

72° Sublime Master of Wisdom

73° Patriarch, or Doctor of the Sacred Fire

74° Sublime Master of the Stoka

75° Knight Commandel of the Lybic Chain

76° Interpreter of Hieroglyphics, of Patriarch of Isis

77° Sublime Knight or Sage Theosopher

78° Grand Pontiff of the Thebiad

79° Knight, or Sage of the Redoubtable Sada

80° Sublime Elect of the Sanctuary of Mazias

81° Intendent Regulator, or Patriarch of Memphis

82° Grand Elect of the Temple of Midgard

83° Sublime Elect of the Valley of Oddy

84° Patriarch or Doctor of the Izeds

85° Sublime Sage, or Knight of Kneph

86° Sublime Philosopher of the Valley of Kab

ARCANA ARCANORUM

 87° Sublime Prince of Masonry

88° Grand Elect of the Sacred Curtain

89° Patriarch of the Mystic City

90° Sublime Maestro della Grande Opera – Sublime Master of the Great Work

ALTISSIMI GRADI

 91° Grand Defender

92° Grand Catechist

93° Regulator General

94° Prince of Memphis, or Grand Administrator

95° Grand Conservator or Hierophant

96° Deputy national Grand Master

97° National Grand Hierophant

98° Deputy International Grand Master

99° International Grand Hierophant

 Art. 20 – Degli altissimi gradi del M::M:: .Precisiamo a riguardo dell’ art. 10, che il Rito di Misraim-Memphis  ovvero il   MODERNO RITO SPERIMENTALE ERMETICO-OSIRIDEO DI MISRAIM-MEMPHIS DEL 95° GRADO (66°½,67°-95°) M::R::S::E::O::M::M:: è governato dal Sovrano Santuario, composto da tutti i Membri del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia che possiedono il 95° grado. Il Sovrano Gran Hierophante,  come è tradizione consolidata , è l’unico ad assumere il 97° grado, mentre i suoi due Luogotenenti, sopra indicati nell’Art. 10, riguardante il  Patriarcato, assumono il 96° grado. Tutti sono nominati all’interno del  Sovrano Santuario.   Tutti i Gran  Consigli indicati sono organi referenti del Sovrano Santuario.

Art. 21 –.L’Obbedienza è governata dal Sovrano Santuario (dei Gran Hierophanti del 95° grado),  presieduto dal Sovrano Gran Hierophante Il  Supremo Consiglio del R\S\A\A\ delle Due Sicilie è a sua volta organo referente del  Sovrano Santuario.

 

Art. 22 – Del Governo delle Regioni. E’ facoltà del Sovrano Santuario istituire Gran Logge Regionali e Supremi Consigli Regionali,  nominare sia i  Gran Maestri Regionali sia i Sovrani Gran Commendatori Regionali, sia i rispettivi Luogotenenti. Il Gran Maestro Nazionale e il Sovrano Gran Commendatore Nazionale saranno i Regionali di maggiore anzianità massonica. 

 

Art.23. – Del Rito Filosofico dell’Adriatico. In data 3 Giugno 2009, in contemporanea con la riemersione o rifondazione del Rito di Misraim Memphis (M::R::S::E::O::M::M:: ) di cui all’art. 4, è stato  istituito  ed attivato il Rito Filosofico dell’Adriatico (R\F\A\), governato da un Gran Consiglio del R\F\A\,  presieduto da  un Sovrano Gran Maestro del R\F\A\ e da un Luogotenente Gran Maestro del R\F\A\  nominati entrambi dal Sovrano Santuario, la cui struttura è precisata in dettaglio nelle Grandi Costituzioni, nei Rituali e anche in punti successivi di questo Regolamento. Tale R\F\A\ è organo indipendente e parallelo rispetto al  R\S\A\A\ delle Due Sicilie, ad esso si accede dopo aver completato il percorso dell’Ordine, mentre il completamento del percorso del R\F\A\ permette, se accettati, l’ammissione nel  Rito di Misraim Memphis.

 Art. 24 – Del Rito di York e del Marchio.  In data 3 Giugno 2009, si è costituito  il Sovrano Capitolo del Rito di York e del Marchio (S\C\R\T\Y\M\),  governato da un Gran Consiglio del  S\C\R\T\Y\M\. In alcune Obbedienze questo Rito è ripartito in tre settori, tra loro indipendenti, ma nel Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, i tre settori sono  tra loro connessi e gerarchicamente ordinati. Il Sovrano Capitolo del Rito di York e del Marchio  (S\C\R\T\Y\M\), è  presieduto dal Gran Comandante dei Cavalieri Templari, che dirige in particolare  il settore denominato Gran Commenda dei Cavalieri Templari (gradi dall’ XI al XIII) e rappresenta il Rito. Esso è  coadiuvato dal Gran Maestro del Concilio, che è anche il 1° Luogotente del  S\C\R\T\Y\M\,  e  che dirige il settore denominato Concilio dei Massoni  Criptici (VIII/X) e dal Sommo Sacerdote, che è anche il 2° Luogotente del  S\C\R\T\Y\M\, e che dirige il settore denominato Gran Capitolo dei L.M. dell’Arco Reale (IV/VII),  e Tutti e tre questi membri sono nominati dal Sovrano Santuario.

Art. 25 – Del Rito di York nella Piramide. Il  Rito di York e del Marchio (R\Y\M\), è gerarchicamente indipendente ed opera in parallelo sia rispetto al R\S\A\A\ delle Due Sicilie sia  al Rito Filosofico dell’Adriatico (R\F\A\). Il Gran Consiglio del R\Y\M\ è organo referente del Sovrano Santuario. Ad esso si accede dopo aver completato il percorso dell’Ordine, mentre il completamento del percorso del R\Y\M\, permette, se accettati, l’ammissione nel  Rito di Misraim Memphis.

 Capo IV.-  II. RITO DI YORK E DEL MARCHIO (2°½,  4° – 13°)

 Art. 26 – Il Rito di York rappresenta uno dei Riti di perfezionamento massonico più diffuso al mondo. Nasce, a partire dai tre gradi simbolici,  dall’unione completa di tre importanti Capitoli che raccolgono i  gradi Capitolari, Criptici e Templari in un sistema Massonico che si presenta uno e trino. I tre ordini massonici riuniti sotto l’insegna del Rito di York e del Marchio, nel nostro caso regionale, prevedono complessivamente un percorso suddiviso in tredici gradi. Oltre ai tre tradizionali gradi massonici di Apprendista, Compagno e Maestro.  Un discorso a parte presenta la presenza del Marchio, nel primo dei tre Captoli, ma la cui istruzione può partire anche dal grado di Compagno come si vedrà nei Rituali. I tre Capitoli, come presentati nelle Grandi Costituzioni sono:

Gran Capitolo dei Liberi Muratori dell’Arco Reale e del Marchio 

(4°-7°) presieduti dal Sommo Sacerdote regionale

Gran Concilio dei Massoni Criptici (8°-10°) presieduti dal Gran Maestro regionale del Concilio

Gran Commenda dei Cavalieri Templari (11°-13°) presieduti dal Gran Comandante regionale che rappresenta il Rito di York Regionale.

Art. 27.- Andando nei dettagli i vari gradi, che si svilupperanno nei rituali, sono così ripartiti e denominati:

Gran Capitolo dei Liberi Muratori dell’Arco Reale e del Marchio

2° ½ grado – Mark Man (operaio del Marchio) (si può assegnare nelle Logge o contestualmente al 4° grado)

4° grado – Mark Master (Maestro del Sigillo o del Marchio),

5° grado – Past Master (Maestro ex Venerabile),

6° grado – Most Excellent Master (Maestro Eccellentissimo),

7° grado –  Royal Arch Master (Maestro dell’Arco Reale).

Gran Concilio dei Massoni Criptici,

8° grado –  Royal Master (Maestro Reale),

9° grado –  Select Master (Maestro Eletto) 

10° grado –  Super Excellent Master (Maestro Eccellentissimo).

Gran Commenda dei Cavalieri Templari d’Italia.

11° grado –  Order of Red Cross (Ordine della Croce Rossa),

12° grado –  Order of Malta (Ordine di Malta)

13° ed ultimo grado –  Order of the Temple (Ordine del Tempio),

Art 28.- L’organo di governo del Rito di York e del Marchio Regionali si chiama Gran Consiglio Regionale è costituito dal Gran Comandante Regionale, che lo presiede, dal Gran Maestro del  Concilio e dal Sommo Sacerdote  Regionale, tutti nominati dal Sovrano Santuario,  assieme ai Loro Luogotenenti da loro stessi nominati. I Decani tra i Gran Comandanti Regionali, i Gran Maestri del  Concilio e dei Sommi Sacerdoti  Regionali, costituiscono il Gran Consiglio Nazionale del Rito di York e del Marchio  ed ha carattere consuntivo. Il Decano dei Gran Comandati è il Gran Comandante Nazionale e rappresenta il Rito di York e del Marchio all’interno del Sovrano Santuario.

 

Capo V.- ANTICHITÀ DELLA MASSONERIA DEL MARCHIO

Art 29.- (storico). Sebbene troviamo segni distintivi di massoni su edifici di tutti i paesi civilizzati e sebbene questi siano piuttosto comuni in molte vecchie Chiese ed Abbazie, possiamo avere la certezza che questi marchi siano stati registrati e catalogati per la loro interpretazione solo in Scozia e in Germania.

Gli statuti di Schaw ( Scozia) del 1598 danno una chiara testimonianza del sistema adottato per la registrazione di tali marchi. L’Art.13 di questo Statuto che pone le basi sulle quali viene eretto l’intero edificio della Massoneria del Marchio, recita che nessun Maestro od altro membro della Massoneria può essere ricevuto od ammesso se non alla presenza di sei Maestri e due nuovi iniziati al Grado. La data di ammissione, il Marchio distintivo ed il nome del candidato dovevano essere regolarmente annotati nel registro assieme a quelli dei Maestri e dei nuovi Iniziati al grado che dovevano essere presenti. Nessun candidato può essere ammesso senza essersi sottoposto ad una prova delle sue capacità di merito e di attitudine all’Arte. Quindi nel 1598 abbiamo una chiara testimonianza che l’Apprendista massone operativo scozzese per diventare Compagno dell’arte doveva registrare il suo marchio distintivo. Se per il periodo operativo vi sono sufficienti fonti storiche, le difficoltà iniziano quando cerchiamo di scoprire il momento in cui il Marchio del Muratore si rivelò come l’argomento di una cerimonia simbolica massonica.

La Massoneria del Marchio fu indubbiamente praticata con una varietà di cerimonie nelle Logge dei Compagni d’Arte in vari periodi del 1700, ma il punto d’orgoglio della storia del Marchio viene attribuito generalmente a Thomas Dunckerley (1724 –1795).

Il Capitolo di Portsmouth che lavorava sotto i “Moderns” redigeva con regolarità il libro dei verbali e in una stesura del 1769 si legge: ” Ad un Capitolo dell’Arco Reale tenuto presso la Taverna di George, il Pro Gran Maestro T. Dunckerley, che era stato di recente iniziato al Marchio, iniziò sei Fratelli a Massoni del Marchio e quindi a Maestri del Marchio”. Tale verbale indica chiaramente che la Massoneria del Marchio a quel tempo consisteva di due gradi : Mark Man e Mark Master. La Massoneria del Marchio inglese oggi in pratica accomuna i due gradi, ma in alcune parti si lavora ancora nei due gradi distinti, anche se ovviamente sono diversi da quelli del 1769. Tratto da : Bernard Jones “Freemasons’ Guide and Compendium”

Art 30.- La Massoneria del Marchio fu indubbiamente praticata con una varietà di cerimonie nelle Logge dei Compagni d’Arte in vari periodi del 1700, ed è citata ancge nei famosi Statuti di William Shaw del 1598.ma il punto d’orgoglio della storia del Marchio viene attribuito generalmente a Thomas Dunckerley. L’antica Massoneria del Marchio a quel tempo consisteva di due gradi : Mark Man e Mark Master. La Massoneria del Marchio oggi spesso  accomuna i due gradi, ma in alcune parti luoghi si lavora ancora nei due gradi distinti, anche se i Rituali attuali e i nostri in particolare hanno subito gli ovvi muramenti del tempo, rispetto ai Rituali del 1769.

 

 

 

Capo VI.- RITO FILOSOFICO DELL’ADRIATICO (IV-VII)

 

Art 31.(storico)– E’ un Corpo Rituale istituito nel 1909 dallo «Yorker italiano» Edoardo Frosini, uomo dai confusi entusiasmi esoterici e pronto ad accogliere in blocco le più antiche tradizioni da lui assimilate sempre superficialmente. Legato ad un’organizzazione massonica irregolare spagnola, fu subito in pesante polemica con il G.O.I. e soprattutto con Ulisse Bacci, allora direttore della Rivista Massonica ed autore del Libro del Massone Italiano. Il Frosini accusava il G.O.I. di essersi svenduto alla politica, specie dopo la scissione di Fera del 1908, proponendosi come erede della tradizione massonica italiana. In realtà i suoi atteggiamenti sfrenatamente esaltati lo portarono in aperto conflitto con tutti i circoli massonici del tempo.

Comunque egli fornì al suo Rito un impianto rituale articolato  in quattro gradi sovrapposti ai tre simbolici tradizionali, presumendo come molti altri italiani dell’epoca,  che i gradi simbolici dovessero essere subordinati ad un Corpo Rituale. Il Rito Filosofico entrò presto in crisi per la mancanza di adesioni, la conduzione dispotica del Frosini e la fuoruscita degli elementi più preparati. Venne poi sciolto dallo stesso fondatore nel 1919, che dapprima aderì  alla Massoneria di Piazza del Gesù che lo radiò nel 1921, e poi al G.O.I. di Palazzo Giustiniani, da cui uscì nel 1923. Nel 1924 tentò invano di costituire un Grande Oriente Italiano ossequiente al regime fascista, tentando infine una riattivazione del Rito Filosofico  in Sicilia nel 1944-45, con scarso seguito e rapida estinzione.

Dopo il decesso del Frosini, un gruppo di massoni, provenienti da Piazza del Gesù,  stesero a Torino (1973) una Bolla di Risveglio del Rito Filosofico  in cui erano riassunti in otto articoli i temi da curare e le modalità da adottare, e costituendo un «Supremo Consiglio Nazionale Italico».

 

Art 32.- .(storico)–  Attorno al 1985 era Sovrano Maestro Generale il massone Luigi Nunzio Maria SAVONA, che il 21.05.1985 promuove il Fr:. Giovanni Oggero al VII ed ultimo grado del Rito,  con il titolo di  Conte Vicario della Camera Sublime dei Maestri della Scuola Italica. Successivamente, iniziato un suo stato di malattia, nomina Oggero prima Principe conservatore del Rito, successivamente applicando l’art. 17 degli statuti,  nel Luglio 1989, sentendosi  in pericolo di vita, gli conferisce tutti i poteri della Luogotenenza. Oggero diviene di fatto  Sovrano Gran Maestro Generale, alla morte del SAVONA. Nel Settembre 1989, Oggero, essendo passato alla GLI,  decise di mettere in sonno il Rito Filosofico.

Art 33.- (Il risveglio).  Successivamente nel 2008 lo risveglia presso questa Obbedienza con il nome di Rito Filosofico Alchemico e ne assume la Carica di Sovrano Gran Maestro, nominando Franco Eugeni sia Luogotenete Sovrano Gran Maestro sia Proincipe Conservatore del Rito. Alla base vi era sempre l’Ordine costituito dai gradi 1°-2°-3° . Divenuti Maestri Massoni si entrava nel Rito filosofico composto dai quattro gradi seguenti:

 IV – Principe Rosa+Croce (analogo al RSAA)

V – Cavalieri Kadosh (analogo al RSAA)

V I- Sovrano Maestro della Grande Opera (grado alchemico analogo del Rito di M.M.)

 

  1. Nella confusione delle varie versioni del Misraim-Memphis notiamo che tale grado appare con il medesimo titolo nella versione di Gastone Ventura come 89° grado e con il titolo di “Patriarca Sublime Maestro della Grande Opera” nella versione di Francesco Brunelli, come 90° grado, nell’ORUMM è invece classificato come 87°.

VII – Conte della Camera sublime dei Maestri della Scuola Italica (grado Amministrativo analogo del blocco 31°-32°-33° del RSAA)

  1. L’impressione generale che si ha di Questo Rito e che esso voglia essere un riassunto in uno,poco articolato, sia del RSAA che di parte  del Misraim-Memphis, del quale in un certo qual senso si arriva subito ad un grado conclusivo.

Da notare che il titolo di Principe Conservatore del Rito che nel Rito Filosofico non è un grado, nei vari e differenti gradi del Misraim Memphis è in tutti il 95° grado, ovvero quello immediatamente precedente al 96° che è quello del Grande Hierophante Nazionale.

Art 34.- Il Rito Filosofico Alchemico è governato da un Supremo Consiglio Nazionale Italico al vertice della Piramide del quale vi sono il:

Sovrano Gran Maestro Generale (che è il 2° Luogotenente Gran Hierophante)

Luogotenente Gran Maestro Generale (Principe Conservatore del Rito)

Grande Portavoce del Rito

Conte Prefetto del Sacro Tempio (Guardasigilli)

Gran Segretario

Gran Tesoriere

Gran Cerimoniere

Le singole camere sono rette da un Presidente che era coadiuvato da un I Sorvegliante, II Sorvegliante, Portavoce della Camera, Segretario, Crimoniere, Tesoriere.

I dettagli sono nei Rituali dei singoli gradi.

 Art 35.- Il Principe Conservatore del Rito dirige la Gran Conservatoria formata oltre che da lui stesso da un Vice-Conservatore, un Gran Segretario e un vice segretario. )

Capo VII.- ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Art. 36 – Delle equipollenze degli alti gradi.  Nelle Grandi Costituzioni sono dichiarate le equipollenze dei gradi intermedi ai fini dell’accesso alla struttura nazionale del Rito di Misraim Memphis, Rito vertice del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia. In breve il 33° grado del R\S\A\A\, il VII grado del R\F\A\ e il XIII grado del S\C\R\T\Y\M\ sono considerati equivalenti ai fini della maturità massonica necessaria per entrare nel Rito di Misraim Memphis.

Art. 37 – Delle Riunioni Rituali della Gran Loggia .  Nelle  Logge della Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie si riuniscono con regolarità le Logge del 1° e 3° grado. Le riunioni in 2° grado, o anche in 2° ½ grado del Marchio,  ovvero l’utilizzo alternativo dei Rituali Emulation o dei Rituali ridotti dei primi tre gradi, sono a discrezione del  Maestro Venerabile della Loggia in accordo con il suo 1° Sorvegliante, udita, come fonte di saggezza il Gran Maestro Regionale e con la supervisione del Sovrano Gran Commendatore Regionale.

 

Art. 38 – Delle Riunioni Rituali del R\S\A\A\ delle Due Sicilie.  Nel Rito Scozzese Antico ed accettato delle Due Sicilie, si riuniscono , con regolarità, le camere del 4°, 9°, 18°, 30°, 32° tutte le eventuali riunioni di altre Camere del Rito si riuniscono a discrezione delle prime due cariche, nel grado immediatamente superiore (esempio: una riunione in 5° grado può essere officiata solo da una camera del 9° grado).  Essendo molto importante lo studio sui gradi, a questi fini ci si può riunire anche in forma non rituale.  Per le riunioni in 31° grado si rimanda agli articoli sulla giustizia massonica. Il 33° grado Regionale, avendo almeno sette fratelli nel grado anche ospiti di altre Regioni,  si riunisce esclusivamente per le iniziazioni al 33° grado, almeno una volta l’anno o partecipa alle riunioni di altre Regioni o in tornata nazionale.

 

Art 39.- Per quanto riguarda il  Rito Filosofico dell’Adriatico o il Rito di  York e del Marchio Regionali, se istituiti in forma regionale,  le riunioni rituali sono a discrezione delle prime due cariche,  uditi, come fonti di saggezza il  Sovrano Gran Commendatore Regionale,  il Sovrano Gran Maestro Regionale del RFA,  il Gran Comandante del RYM. A livello Regionale si farà riferimento al sovrano Santuario. Obiettivo principale è lo studio delle leggende dei gradi e la compilazione di tavole sugli stessi..

 

Art 40.- Per quanto riguarda il Patriarcato di Misraim-Memphis l’obiettivo principale è lo studio delle leggende dei gradi. E’ importante che un fratello che ha raggiunto il 33° grado del RSAA, o il VII del RFA  o il XIII del RYM, entri nel Patriarcato con una iniziazione effettiva nel 33° ½ grado dei Cavalieri di Costantino, nel quale partono  tutte le considerazioni sull’aspetto gnostico delle  religioni da noi in uso.

 

Art 41.- Per quanto riguarda il Rito di Misraim-Memphis l’obiettivo di studio è analogo, l’ingresso parte da una effettiva iniziazione al grado 66° ½  dei Cavalieri di Osiride, che introduce alle filosofie egizie. Possono essere praticati i gradi  87°-94° ( comprendenti la scala di Napoli)  a discrezione del Gran Hierophante e in accordo con il Sovrano Santuario per evidenziare l’imprtanza di questo gruppo di gradi che rappresenta lo stato della massima saggezza massonica. Del Tribumale di 2° istanza (91° grado) si parlerà negli articoli relativi alla  giustizia massonica.  

 

Art.42- Tutte le tavole prodotte dai fratelli del Grande Oriente dei Tre Mari d’ Italia vanno inviate all’Archivio del Sovrano Santuario che sarà d’accesso per tutti i FF:. dell’Obbedienza, anche firmati in forma di sigla, sigla resa nota all’orecchio del Gran Hierophante, su indicazione del sovrano regionale.

 

Art.43  –  Le riunioni della GRANDE ASSEMBLEA NAZIONALE, si tengono una volta l’anno in un punto geometrico indicato dal Sovrano Santuario, ed opera in terzo grado.La grande Assemblea è presieduta dal Sovrano Gran Hierophante e in sua assenza da un Delegato tra il Primo Luogotenente, il Secondo  Luogotenente, il  Sovrano Gran Commendatore Nazionale , il Gran Maestro Nazionale che comunque formano il comitato d’onore. Ne sono componenti, con diritto di voto, oltre i sopradetti il 1° e 2° Gran Sorvegliante , il Gran Segretario e il Grande Oratore. Partecipano inoltre con diritto di voto  i Gran Maestri Regionali, i Sovrani Gran Commendatori Regionali, i Sovrani Gran Maestri del RFA, i Gran Comandanti del RTYM regionali , i membri del Sovrano Santuario. I Luogotenenti regionali dei suddetti, i Gran Maestri dei Capitoli regionali, i Sommi Sacerdoti  regionali, i presidenti delle camere e i Maestri Venerabili delle Logge,  partecipano all’assemblea con diritto di parola,  ma senza diritto di voto e non fanno numero legale.

Art 44 – Le mozioni di ciascuna regione vanno presentate in una unica relazione, concordata in precedenza nella Regione, inviata al Sovrano Santuario almeno una settimana prima dell’evento, la relazione viene  esposta dal Sovrano Gran Commendatore di quella Regione, in sua assenza da un delegato da lui scelto tra: uno dei Gran Maestri Regionale,  Gran Comandante regionale.

Art  45 – Nei novanta giorni precedenti una Grande Assemblea Nazionale non è consentito procedere alla demolizione od allo scioglimento di Regioni Massoniche . Le Regioni Massoniche  fondate nei novanta giorni precedenti una Grande Assemblea non hanno diritto di voto nel corso di quella Grande Assemblea.

N.B. Per quanto qui non richiamato si rimanda alle Grandi Costituzioni.

TITOLO  II – LA LOGGIA E LE INIZIAZIONI

 

Capo I.-  LA LOGGIA

Capo II.- ARREDI E  SIMBOLI  PER  TEMPIO  IN  I GRADO

Capo III.-  DIRITTI  E  DOVERI  DEI  LIBERI  MURATORI

Capo IV.- – INIZIAZIONI  E  PROMOZIONI

Capo V.-  SCIOGLIMENTO  DELLE  LOGGE E DELLE CAMERE

Capo VI – DEL  COLLEGIO  CIRCOSCRIZIONALE  DEI  M. VENERABILI

 

 

Capo I.- LA LOGGIA (dalle Grandi Costituzioni)   

 

Art 46.- Gli aderenti alla Massoneria, altresì detti Massoni o Liberi Muratori, si riuniscono in locali speciali detti Logge per poter lavorare con zelo e assiduità. Una Loggia è costituita  da tre parti che sono il Tempio, la Sala dei passi perduti e il Gabinetto di riflessione,  le cui funzioni e i cui arredi sono qui in dettaglio specificati.

 

 

Art 47.- Il Tempio terreno, effettivamente costruito, rappresenta il Tempio celeste, ma anche il Tempio interiore e si ispira al Tempio di Salomone. Il Tempio ha una  forma rettangolare e una unica porta d’accesso, simbolicamente posta  ad Occidente. Ai lati di questa porta si trovano le due colonne BOAZ e JACHIN, il cui significato è altamente simbolico e si richiama al leggendario Tempio di Salomone che ne è la fonte ispiratrice.

 

 

Art 48.- Il Tempio è anche detto il punto geometrico noto solo ai Figli della Vedova[3] (altro nome di indicare i Liberi Muratori) che vi lavorano. Per il Massone le sue dimensioni vanno da Oriente ed Occidente, dal Settentrione al Mezzogiorno, e dallo Zenit dell’alto  al Nadir del basso.

 

 

Art 49.- La “Sala dei passi perduti” è una ampia sala che funge da anticamera al Tempio Massonico ambiente nel  quale si svolgono le riunioni rituali delle varie Logge operanti in quella città che è detta Oriente. Sulla parete rivolta ad Ovest  della Sala dei passi perduti si apre  la porta del Tempio, e su quella parete si espongono le Bolle di Fondazione delle Logge e delle Camere operanti in quell’Oriente.

 

Art 50.- Il Gabinetto di Riflessione è, in Massoneria, il punto di partenza del processo di iniziazione. Esso  è un piccolo locale, un luogo di raccoglimento,  nel quale l’iniziando inizia  il suo cammino massonico e dove  può eseguire una interiorizzazione prima di intraprendere il viaggio stesso. L’iniziando verrà immesso in questo luogo piccolo e buio, di forma rettangolare (circa 2×4), con le pareti, il pavimento e il soffitto rivestiti di nero e costellati da simboli e motti che tendono a far percepire all’iniziando svariati  livelli di comprensione, mentre egli è invitato a riflettere sui motivi  che lo hanno spinto verso la strada esoterica. Le piccole dimensioni del Gabinetto di Riflessione e gli arredi di colore nero simboleggiano una discesa nella tomba, ove la morte si impadronisce del profano. Questa è la prima fase della Grande Opera, quella della putrefazione, ovvero del suicidio metafisico del profano. Parimente il Gabinetto di riflessione  simboleggia l’utero materno dal quale uscirà un individuo nuovo, che ha rinunciato al mondo profano, ed è  pronto a divenire un iniziato. Dal punto di vista alchemico il Gabinetto di riflessione  è l’uovo alchenico  o filosofico, ermeticamente chiuso, nel qual si compie il processo della morte iniziatica dell’adepto che va a seppellire la sua vita passata e rinasce ad una nuova vita.

 

Capo II.-  ARREDI E  SIMBOLI  PER  TEMPIO  IN  I GRADO  (RSAA)

 

Art 51.- Gli arredi di un Tempio massonico sono i seguenti:

 

  1. N. 1 colonna  dorica con la lettera B;
  2. N. 1 colonna  ionica con la lettera J;
  3. N. 1 globo;
  4. N. 3 Melograne dischiuse e incollate fra di esse;
  5. Spadone Copritore;
  6. Spade dritte;
  7. Spada fiammeggiante M. V.;
  8. N. 2 panche per apprendisti e compagni;
  9. Stalli per Maestri e Oriente;
  10. N. 2 Stalli per i diaconi + N. 1 per M. delle Cerimonie + N. 1 per Copritore Interno;
  11. Stalli per 1° Sorvegliante con 2 gradini e 2° Sorvegliante con 1 gradino;
  12. N. 2 Stalli per Oratore, Segretario;
  13. N. 4 Tavoli/Altari triangolari per i Fratelli di cui ai punti 11) e 12);
  14. Trono per MV su tre gradini, con squadra e compasso ai piedi del Trono;
  15. Tavolo/Altare triangolare per M. V.;
  16. Baldacchino rosso a frange oro per M. V.;
  17. Alzata con 4 gradini per accedere al Trono;
  18. Quadro di Loggia;
  19. Bandiera nazionale;
  20. Bandiera di S. Marino;
  21. Stendardo di Loggia;
  22. Pietra grezza e Pietra cubica;
  23. Ara dei giuramenti;
  24. Sgabello con cuscino per giuramenti e per apertura e chiusura dei Lavori;
  25. Pavimento a scacchi bianchi e neri;
  26. Trasparenti illuminati con Sole, Luna, Delta con iscrizione in ebraico;
  27. N. 3 Statue: Venere, Minerva, Ercole;
  28. Tenda rossa per la parete incompiuta (Nord);
  29. 12 colonnette con i 12 segni zodiacali;
  30. Cordone con 7 nodi d’amore;
  31. N. 4 Candelabri: a 7 bracci, a 3, a 2, a 1;
  32. Bibbia;
  33. Squadra;
  34. compasso;
  35. Livella;
  36. Filo a piombo;
  37. Cazzuola;
  38. Righello;
  39. Scalpello;
  40. Martello;
  41. Candela/braciere per fuoco;
  42. Riga per M. delle Cerimonie:
  43. N. 3 maglietti;
  44. N. 3 batttimaglietti;
  45. Volta stellata;
  46. Scritta A.. .G.. .D.. .G.. .A.. .D.. .U.. .;
  47. Scritta Libertà – Uguaglianza – Fratellanza;
  48. Stereo per Colonna d’armonia;
  49. N. 10 Rituali;
  50. Sacco delle proposizioni e sacco delle elemosine/beneficenza;
  51. N. 3 sacchetti contenenti palline per votazioni;
  52. Palline bianche, nere e rosse;
  53. Urna per votazioni;
  54. Vassoio per conta  mattoni e busta per gli stessi;
  55. Occorrente per accendere;
  56. Occorrente per scrivere sui tavoli.

 

 

 

Capo III.-  DIRITTI  E  DOVERI  DEI  LIBERI  MURATORI

 

Art.52  –  Ogni Libero Muratore ha I’obbligo di intervenire alle adunanze della sua Loggia o della sua Camera, salvo che ne sia impedito da giusta causa,  di osservare fedelmente le Grandi  Costituzioni, i Regolamenti e i Rituali, secondo le tradizioni; di condursi in tutte le contingenze della vita come si conviene a perfetto massone. La S o il F nel partecipare userà le insegne del massimo grado effettivamente posseduto. Il membro quotizzante assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l’anno massonico.

 

Art. 53  –  ll Libero Muratore ha il diritto di partecipare, compatibilmente con il grado, alle riunioni della Loggia ed alle Camere alle quali appartiene e, come Fratello visitatore, se accettato dalle due massime cariche della Loggia o Camera, a quelle di qualsiasi altra Loggia o Camera, con facoltà di prendervi la parola, ma non  di votare, salvo non venga dichiarato membro onorario interno .

 

Art. 54 – I Fratelli visitatori non sono ammessi a Lavori riguardanti le finanze o l’elezione di cariche o un atto di accusa verso un membro, e per qualsiasi problema che a parere del Venerabile sia   d’esclusivo interesse della Loggia.

 

Art. 55 – Nell’ esclusivo interesse di una Loggia o di una Camera, al momento delle votazioni delle domande di iniziazione, o di passaggio di grado, il fratello ospite può intervenire per fornire spiegazioni, ma non può votare.

 

Art. 56  –  Coloro che, essendo in regola col tesoro della Loggia per tutto I’anno massonico in corso e con ogni altro obbligo finanziario e non sottoposti a procedimenti massonici, presentano domanda motivata alla Loggia,  vengono collocati in posizione di sonno.

 

Art. 57 – La posizione di sonno, per giustificati motivi,  nel Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, non  priva il fratello della possibilità (non diritto)  di intervenire alle sedute, con nulla osta speciale dato dalle prime due cariche di Loggia, lo esenta da contributi, ma egli conserva tutti gli obblighi stabiliti dalla Costituzione; violandoli, sarà sottoposto a giudizio.

 

Art. 58 – La posizione di sonno cessa mediante domanda di riammissione sulla quale la Loggia delibera con I’osservanza di quanto previsto dal Regolamento per le normali ammissioni. Usualmente con la riammissione la Regione può stabilire il pagamento di  una tassa.

 

Art. 59   –  I diritti e le prerogative inerenti alla qualità di Libero Muratore, si perdono, per l’espulsione dall’Obbedienza.

 

 

Capo IV – INIZIAZIONI  E  PROMOZIONI

 

Art. 60 –  Per essere ammesso all’INIZIAZIONE MASSONICA occorre il concorso delle seguenti condizioni:

  1. a) età non minore di 21 anni compiuti o di 18 per i figli dei Liberi Muratori;
  2. b) costumi e reputazione irreprensibili;
  3. c) libertà assoluta da ogni vincolo in contrasto coi principi e le finalità della Massoneria; in particolare libertà da vincoli mentali e pregiudizi, provenienti dall’ambiente di provenienza, anche di famiglia;
  4. d) intelligenza e cultura adeguate a comprendere I’alta missione della Massoneria;
  5. e) grande rispetto per ogni forma di cultura da non svilire rispetto ad un eccessivo amore per una ritualità esagerata;:
  6. f) mezzi sufficienti economici o culturali per soddisfare gli obblighi imposti dall’appartenenza all’Ordine;
  7. g) incontro preventivo con il Maestro Venerabile e con il suo vice : il 1° Sorvegliante.

 

Art. 61  –  La Loggia delibera con votazione segreta in tre tornate sulle domande di ammissione, ma se, ad esclusivo  giudizio del Maestro Venerabile,  non esistono negatività nascoste,  la procedura potrà essere semplificata con votazioni multiple anche per alzata di mano.

 

Art 31 bis.       – Esistono tre tipi di iniziazioni:

  1. L’iniziazione ordinaria
  2. L’iniziazione sulla spada
  3. L’iniziazione per chiara fama

 

Art. 62 – Per le ordinarie   iniziazioni occorrono almeno sette persone (sarebbe meglio essere in dieci) con il presidente della struttura effettivamente in carica.  Sette persone, ad esempio in una Loggia,  ricoprono le cariche di : MV – 1° Sorvegliante –  2° sorvegliante – un oratore – un  segretario – un maestro delle cerimonie (MdC), un copritore. Per l’iniziazione sarebbe bene avere anche primo e secondo diacono e uno o due esperti, ma anche con sette si può officiare, in quanto:

  • Il 1° sorvegliante assume anche il ruolo di copritore
  • Il 2° sorvegliante assume anche il ruolo di secondo diacono e risponde come tesoriere
  • L’oratore assume anche il compito di segretario e di primo diacono

Il copritore assume il ruolo di esperto.

Con un numero inferiore di SS e FF si può procedere alla iniziazione sulla spada come nel seguito specificato.

ll richiedente ammesso presta, nella cerimonia d’iniziazione, giuramento di fedeltà all’Ordine con la formula e con le norme rituali approvate da Sovrano Santuario, contenute nei Rituali.

 

Art 63.- ARREDI E  SIMBOLI PER INIZIAZIONE  IN I GRADO

 

  1. Benda;
  2. Cordone ombelicale;
  3. Vassoio per metalli;
  4. Spada per Fratello Esperto Terribile + spade nel tempio;
  5. Cappuccio per terribile + cappucci nel tempio;
  6. N. 2 coppe libagioni, bevanda dolce e bevanda amara;
  7. Giuramento;
  8. N. 1 compasso per giuramento;
  9. Bacinella per acqua;
  10. Asciugamano;
  11. Candela per ricevimento profano (una suonata lunga);
  12. Braciere o candela grossa per prova del fuoco;
  13. Busta per tassa iniziazione e capitazioni;
  14. Grembiule 1° grado per il neofita;
  15. Guanti per il neofita;
  16. Rituali e “Libri sacri”.

 

 

Art 64.-ARREDI DEL GABINETTO DELLE RIFLESSIONI

 

  1. Tavolino;
  2. Sedia;
  3. Candela;
  4. Pane;
  5. Acqua;
  6. Zolfo;
  7. Teschio;
  8. Gallo;
  9. Scheletro;
  10. Scritte ammonitrici;
  11. Occorrente per scrivere;
  12. Testamento del profano.

 

 

Art. 65.-  Nella iniziazione ordinaria il candidato compila il testamento nel gabinetto di riflessione (solo per i profani), legge attentamente la promessa solenne davanti all Esperto e la firma. Poi la cerimonia  procede secondo il rituale del grado.

 

Art. 66 –  Un Libero Muratore può appartenere contemporaneamente a due Logge purché ne ottenga il nulla-osta dal Gran Hierophante. Una delle Logge può anche essere all’Obbedienza di una Gran Loggia o di un Grande Oriente italiano od estero, che consenta o no la doppia appartenenza, in quanto nella nostra Obbedienza  la doppia/multipla appartenenza è considerata volontà del singolo. In tale caso se la Struttura di provenienza non accetta ufficialmente la doppia appartenenza il richiedente sarà quotizzante in entrambe le strutture. 

 

Art. 67 – Sarà compito delle prime due cariche della Loggia o della Camera stabilire quando una S:. o un F:. sono pronti a passare di grado, ovvero avere un aumento di paga. Saranno loro a proporre l’aumento di paga o di luce (se siamo nei Riti) all’assemblea. In casi eccezionali di salto di più di un grado, è richiesto il parere del Sovrano Santuario. Eventuali tasse di passaggio di grado sono di esclusiva competenza regionale. Per i Riti nazionali non vi sono tasse di passaggio di grado

 

DELLE INIZIAZIONI NELLE LOGGE E NELLE CAMERE

 

 

Art. 68 In casi speciali si ricorre alla Iniziazione sulla spada.  Si consiglia,  solo in extremis di ricorrere a questo sistema, che  lascia il profano privo di questa magnifica esperienza, che vivrà successivamente in una iniziazione di altre SS e FF.   Tuttavia vi sono casi in cui è indispensabile procedere con l’iniziazione sulla spada (ad esempio quando la Loggia è in costruzione, quando manca il gabinetto di riflessione, oppure in quei casi, nei quali,  molte iniziazioni in successive tornate impedirebbero la più importante attività culturale e di crescita dei singoli.).Tuttavia l’iniziazione sulla spada va autorizzata, di volta in volta, direttamente dal Gran Hierophante  o dal Sovrano Gran Commendatore Nazionale, anche per via telematica. E’invece in diretto uso nelle Logge e nelle camere che contano meno di sette persone.

 

 

Art. 69. –  Regolamentazione della iniziazione sulla spada-:

  • Occorrono almeno tre persone tra cui il  MV e due esperti che incrociano le spade alle spalle del  candidato  (se vi è un quarto porta bandiera  o la bandiera innestata nella base è meglio).
  • Nella iniziazione sulla spada il candidato compila il testamento (solo per i profani), legge attentamente la promessa solenne davanti all’Esperto e la firma.
  • Poi è immesso nel Tempio o anche nella sala dei passi perduti, si inginocchia e alla domanda:“Confermi il tuo giuramento appena sottoscritto” risponde SI/NO. Se SI si procede.Il Presidente legge una  seguenti frasi a seconda che si tratti dell’Ordine o del Rito.

 

Art 70.- nell’Ordine

 

VENERABILE – (Ponendo la spada sul capo del NeofitaA Gloria del Grande Architetto dell’Universo, in nome della Massoneria Universale, sotto gli auspici del GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA e nell’ambito della SERENISSIMA GRAN LOGGIA DELLE DUE SICILIE, in virtù dei poteri a me conferiti,

 

1° grado –  VI INIZIO, NOMINO e PROCLAMO Fratello Apprendista Libero Muratore, figlio di questa Rispettabile Loggia dal titolo distintivo .…… all’Oriente di ……Che il Grande Architetto dell’Universo vi aiuti (batte tre colpi di maglietto sulla spada); che i vostri voti siano puri (batte tre colpi di maglietto sulla spada); che il vostro giuramento sia sacro (batte tre colpi di maglietto sulla spada).

Nel Primo grado  gli cinge il grembiule e gli abbassa la bavetta, gli consegna i guanti, spiegando il significato dei due simboli. La bavetta abbassata significa che deve attendere per avere diritto alla parola, i guanti bianche significano che il massone deve avere le mani sempre pulite nella vita profana e massonica. Incarica quindi uno dei due presenti di dargli le indicazione principali su come comportarsi nella Loggia di quel grado.

 

2° – 3° grado – VI RICEVO E COSTITUISCO Compagno (o Maestro) Libero Muratore, , figlio di questa Rispettabile Loggia dal titolo distintivo .…… all’Oriente di …… , con potere, d’ora innanzi, di comandare (ai Compagni ed)  agli Apprendisti. Che il Grande Architetto dell’Universo vi aiuti (batte tre colpi di maglietto sulla spada); che i vostri voti siano puri (batte tre colpi di maglietto sulla spada); che il vostro giuramento sia sacro (batte tre colpi di maglietto sulla spada).

(Il Venerabile fa alzare il nuovo Compagno (o Maestro ) e gli abbassa la bavetta (o lo riveste della fascia e del grembiule del grado)).

Incarica quindi uno dei due presenti di dargli le indicazione principali su come comportarsi nella Loggia di quel grado.

 

Art 71.- nei  Riti filosofici

 

PRESIDENTE – Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam, in nome della Massoneria Universale, sotto gli auspici del Grande Oriente dei Tre mari d’Italia e nell’ambito  ………

(uno dei seguenti) del Rito Scozzese Antico ed Accettato delle Due Sicilie del 33° ed Ultimo Grado (4°-33° grado)- R\S\A\A\ del Rito Filosofico dell’Adriatico (IV –VII grado) – R\F\A\del Rito di York e del Marchio  (IV-XIII grado) – R\Y\M\)

 

in virtù dei poteri a me conferiti,  VI CREO  ……..(nome del titolo conseguito : Maestro Segreto, …, Principe Rosacroce,  )

e vi investo di tutte le prerogative che i Liberi Muratori riconoscono a tale Grado.

(Il Presidente fa alzare il nuovo Iniziato e lo riveste della fascia e del grembiule del grado, forniti dal Cerimoniere.)

 

Art 72.- Nei  Riti di Misraim -Memphis

 

PRESIDENTE – Alla Gloria del Supremo Artefice dei Mondi , in nome della Massoneria Universale, sotto gli auspici del Grande Oriente dei Tre mari d’Italia  e nell’ambito del

 

( Moderno Patriarcato Sperimentale Gnostico-Alchemico di Misraim-Memphis del 66° grado (33° ½ -66°) – M::P::S::G::A::M::M:: opure del Moderno Rito Sperimentale ermetico-osirideo di Misraim-Memphis del 95° grado (66° ½ -95°) – M::R::S::E::O::M::M:: )

 

in virtù dei poteri a me conferiti, VI CREO ………..(nome del titolo conseguito: Cavaliere di Hiram, …etc. ) e vi investo di tutte le prerogative che i Liberi Muratori riconoscono a tale Grado. (Il Presidente fa alzare il nuovo Iniziato e lo riveste della fascia e del grembiule del grado, forniti dal Cerimoniere.)

 

Art 73.- L’ultimo tipo di iniziazione è l’iniziazione per chiara fama. Gli iniziati per chiara fama possono essere collocati in un grado di elevato onore (ad esempio il 33° del RSAA). La cerimonia di iniziazione per chiara fama è di solito celebrata dal Gran Hierophante ma può essere delegata al Sovrano Gran Commendatore nazionale o al Gran Maestro nazionale.

 

Capo V  SCIOGLIMENTO DELLE LOGGE

 

Art. 74  –  Una Loggia o una Camera viene disattivata,  ma non demolita, su decisione del Governo Regionale e rimane attiva anche se  il numero degli aderenti  scende al di sotto di tre. Per decisioni del governo regionale avallata del Sovrano Santuario si può giungere, per gravi motivi, alla demolizione. L’avvenuta demolizione è deliberata dal Sovrano Santuario che provvederà per la cancellazione..

 

Art. 75  –  La copia conforme del verbale della seduta nella quale una Loggia o una Camera abbia deliberato il proprio scioglimento, con la precisazionedei motivi, firmata dal Venerabile/Presidente  e dagli altri Dignitari, deve essere trasmessa entro quindici giorni al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili.

Contro la deliberazione di scioglimento cinque SS e FF, dei quali almeno due  Maestri, anche di altre Logge territorialmente vicine,  possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Governo Regionale  dell’Ordine,  proponendo la continuazione della Loggia. Altres’ tre SS e FF. di cui almeno un Maestro possono proporre la continuazione come triangolo. Il S.G.C. e i G.M. regionali valutano la decisione finale, uditi i membri del Collegio Circoscrizionale dei Maestro Venerabili.

 

Art. 76  –  Il Governo regionale  dell’Ordine, su proposta congiunta del Gran Maestro regionale e del Sovrano Gran Commendatore  può sospendere una Loggia, proponendone lo scioglimento, specie  in conseguenza di inattività per oltre un anno o di morosità nei confronti della Gran Loggia Regionale.

 

Art. 77  –  ll Maestro Venerabile ed i Dignitari di una Loggia disciolta o demolita sono personalmente obbligati a consegnare al Governo dell’Ordine la Bolla di Fondazione, la Bandiera, il Labaro, il Sigillo, I’Archivio, il Tesoro e quant’altro appartiene alla Loggia.

 

Art. 78  –  Il Fratello di una Loggia disciolta o demolita deve chiedere l’affiliazione ad altra Loggia dello stesso Oriente o, in mancanza della stessa Circoscrizione, entro tre mesi dalla data della delibera di scioglimento del Governo dell’Ordine o della Sentenza che pronunciò la demolizione.  In difetto, il Governo dell’Ordine ne dichiara la messa in sonno.

 

Capo VI . DEL  COLLEGIO  CIRCOSCRIZIONALE DEI  M. VENERABILI

 

Art. 79 –  ll Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili è una struttura creata in ogni Regione, che nella nostra Obbedienza coincide con l’idea di circoscrizione,  Massonica  che è l’assemblea di tutti i Maestri Venerabile delle Logge di quella Regione. E’ presieduta da Gran Maestro della Regione o da un suo delegato e si occupa delle problematiche regionali delle Logge ed è organo consuntivo del Supremo Consiglio di R.S.A.A. regionale.

 

Art. 80-  ll Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili si riunisce a rotazione nella sede delle varie Logge della Circoscrizione o Regione,  su convocazione del Gran Maestro Regionale e di norma tre volte l’anno,  nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno tre dei suoi componenti.

 

Art. 81-  I Maestri Venerabili sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio Circoscrizionale e ad informarlo sui lavori della propria Loggia; in caso di impedimento delegano per iscritto o l’ex Venerabile o un Maestro  della propria Loggia .

 

Art. 82  –  Il Collegio circoscrizionale lavora come una Loggia in terzo grado. Il Gran Maestro Regionale o il suo Delegato che presiede disporrà le cariche per i lavori del Collegio di volta in volta, salvo per il Segretario e il Tesoriere che devono essere definiti subito. . In alternativa proporrà  delle elezioni per le  cariche del  Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili. 

Alle riunioni del Collegio sono ammessi come visitatori con voto consultivo gli ex-Maestri Venerabili della Circoscrizione ed i Garanti di Amicizia. Possono essere invitati i Maestri  la cui partecipazione sia ritenuta utile in considerazione degli argomenti da trattare.

 

Art. 83  –  Le spese del funzionamento sono a carico delle Logge della Circoscrizione proporzionalmente al numero dei Fratelli a piedilista.

 

Art. 84 –  ll Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili tiene al corrente il Supremo Consiglio di R.S.A.A. regionale. della propria attività e della situazione ambientale, per le opportune direttive e decisioni.

 

 Art. 85 – Per la validità delle riunioni, ordinarie, straordinarie e d’urgenza, è necessaria la presenza del Gran Maestro regionale , o del suo Luogotenente, e di un terzo almeno dei membri effettivi del Collegio Circoscrizionale

 

 Art. 86 – I membri effettivi del Collegio Circoscrizionale

che non possano intervenire ad una riunione, hanno diritto di delegare, per atto scritto, il loro voto ad altro membro effettivo.

 

Art. 87 – Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili è retto dai seguenti Grandi Dignitari ed Ufficiali:

il Gran Maestro regionale

il Luogotenente Gran Maestro regionale

l’ Oratore ;

il Segretario Cancelliere

il Tesoriere Elemosiniere –Primo Sorvegliante

il Guardasigilli – Secondo Sorvegliante

il Maestro delle Cerimonie;

il Copritore;

il Portastendardo – Gran Copritore esteno;

l’ Oratore Aggiunto – Gran Primo Diacono;

il  Segretario Cancelliere Aggiunto – Gran Secondo Diacono.

 

 

 

 

 

TITOLO III.  LE REGOLE DELL’ORDINE E DEL  R\S\A\A\ 

 

Capo I.-  ORGANI DI GOVERNO DELL’ORDINE

CapoII.-  ORGANI DI GOVERNO DEL  R\S\A\A\  

Capo III – – DEI DIGNITARI  ED  UFFICIALI  DI  LOGGIA

 

 

Capo I.-  Organi di governo dell’Ordine

 

Art. 88 – La Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie svolge i propri lavori esclusivamente a livello Regionale  e si riunisce nei tre gradi 1°, 2°, 3°. La GL regionale , cosi come le Logge che ad essa fanno capo, lavorano  sotto il simbolo iniziatico:

 

“Alla Gloria Del Grande Architetto Dell’universo”  – A\G\D\G\A\D\U\

ed si riconoscono tutte nella figura allegorica del Grande Architetto dell’Universo, ovvero del grande Artefice dei Mondi , nelle forme  indicate, a riguardo, nelle Grandi Costituzioni.

 

Art.89 – Il  Rito Scozzese Antico ed Accettato (eventualmente  il Rito Filosofico e il Rito di York e del Marchio se istituiti)  svolgono i propri lavori, così come le camere che ad esse fanno capo ,  sotto il simbolo iniziatico:

 

“Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam” (A\U\T\O\S\A\G\)

 

ed si riconoscono tutte nella figura allegorica del Grande Architetto dell’Universo, ovvero del grande Artefice dei Mondi , nelle forme  indicate, a riguardo, nelle Grandi Costituzioni.

 

Art.90  –  Le strutture operanti all’interno del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia aprono i loro lavori sull’Ara del Tempio utilizzando un Libro della Legge Sacra  (usualmente la Bibbia), così come è indicato nelle Grandi Costituzioni (ad esempio nei primi tre gradi si sovrappone la squadra al compasso, nei differenti modi indicati per i gradi di apprendista, compagno e maestro, come indicato in dettaglio nei Rituali).

 

Art.91  –  Ci si conforma inoltre agli Antichi doveri ed ai Landmarks, pensati nelle tante interpretazioni, come indicato nelle Grandi Costituzioni, assumendoli come importantissimi doveri morali da tenere in gran conto, ai fini di rispettare la tradizione muratoria, ma senza assumerli in forma dogmatica. Nelle Logge e nelle Camere è vietato occuparsi in modo polemico ed aggressivo di qualsiasi problematica, non si interromperà mai una S:. o un F:. che parla. Nel caso che un discorso di un membro,  dovesse risultare troppo lungo, sarà compito del M.V o del Presidente della Camera,  di interromperlo garbatamente. In particolare ci si occuperà, con discrezione ed educazione, anche  di  politica e di religione.

 

Art.92.  Nel  Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia si  iniziano  uomini e donne, purché liberi e di buoni costumi, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali;

 

Art. 93 –  Nell’Ordine si perviene alla comprensione della leggenda allegorica del Terzo Grado, allegoria che verrà approfondita nei successivi gradi del Rito Scozzese seguendo la  classica metodologia dell’ammaestramento graduale attraverso i simboli  e di una lenta trasmissione della sapienza iniziatica.

 

Art.94. –  La Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie  Regionionale  ove è stata istituita, ha come stemma quello conforme al disegno di seguito riprodotto.

 

 

 

 

Art. 95 –  L’Assemblea di tutti i Venerabili, e dei  primi Sorveglianti,  rappresentanti le Logge che appartengono ad una medesima Regione prende il nome  di  Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili . E’ presieduta dal  Gran Maestro Regionale. E’ organo referente del Supremo Consiglio Regionale e indirettamente  del Sovrano Santuario.

 

N.B.Il Sovrano Santuario è .la suprema e sovrana autorità massonica ed essa sola ha i poteri di emanare, modificare ed abrogare le leggi per il Governo dell’Obbedienza, nel rispetto delle libere istituzioni del Paese, nonché di regolare i rapporti e di abrogare accordi con le altre Comunioni Massoniche, sia italiane sia estere. Le Regioni massoniche dell’Obbedienza sono definite anno per anno dal Sovrano Santuario.

 

 

 

 

 

CapoII.-  Organi di governo del  R\S\A\A\  

 

 

Art.96. –  Il Rito Scozzese Antico ed Acettato  delle Due Sicilie nelle Regioni ove è stata istituita, ha come stemma quello conforme al disegno di seguito riprodotto

.

 

Art. 97 – Nel R\S\A\A\   si approfondiscono questioni storiche, filosofiche, leggendarie,  con particolare riguardo alla Caduta dei Templari (30° grado del R\S\A\A\  , ed al “cosiddetto abbattimento delle colonne”. (Dei Templari si parla anche nel VI grado del R\F\A\, ultimi gradi (11°-13°) del  R\Y\M\).  

 

 

Art. 98 –  L’Assemblea di tutti i 33-mi, dei Presidenti di Camera e dei loro Sorveglianti  principali rappresentanti le Camere  che appartengono ad una medesima Regione prende il nome  di Supremo Consiglio Regionale. E’ presieduta daI Sovrano Gran Commendatore Regionale. Il Supremo Consiglio Nazionale è l’organo nel quale sono presenti tutti i 33° gradi dell’Obbedienza, i Sovrani Gran Commendatori Regionali. La Grande ASSEMBLEA nazionale è l’assemblea dei Gran Maestri Regionali, presieduta dal loro Decano, e dai loro Luogotenenti.  E’ organo referente del Supremo Consiglio e del Sovrano Santuario.

 

 

Art. 99 –  I Liberi Muratori, firmando il giuramento,  accettano di sottoporsi alla Giustizia Massonica delI’Obbedienza. La Giustizia Massonica si ispira a sentimenti di fraternità, di equità e di umanità e gradua le pene secondo il grado di responsabilità massonica del colpevole. Nell’ambito dell’Ordine essa si esercita nella Loggia riunita in grado di Maestro e in prima istanza nel 31° grado del  Grande Ispettore Inquisitore Commendatore, del  R\S\A\A\  

 

Capo III.- DEI DIGNITARI  ED  UFFICIALI  DI  LOGGIA

 

Art. 100  –  Il MV e il 1° sorvegliante, il presidente di una camera e il Sorvegliante principale sono nominati dal Sovrano Santuario in accordo con il Sovrano Gran Commendatore Regionale e con il Gran Maestro Regionale. Tutti i Fratelli della Loggia in regola con gli obblighi muratori sono eleggibili alle cariche di Ufficiali.

Nerlle proposte per assegnare una carica ad una S o a un F. si terrà in conto l’anzianità raggiunta.

 

Art. 101  –   Ciascuna Loggia deciderà in proprio le rimanenti cariche siano esse per elezione o per nomina diretta del MV in accordo con il 1° sorvegliante. La Loggia deve trasmettere al Governo Regionale la lista delle cariche assegnate.

L’insediamento degli eletti è immediato.

 

Art. 102  –  Nella cerimonia dell’insediamento, dopo il Maestro Venerabile ed i Dignitari, prestano giuramento i Giudici e gli Ufficiali. Quindi la Loggia giura fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile, ai Dignitari, ai Giudici ed agli Ufficiali di Loggia.

 

Art. 103   –   ll Maestro Venerabile insediato assume in consegna la Bolla di Fondazione, il Labaro, il Sigillo, I’Archivio, il Tesoro e quant’astro appartiene alla Loggia o li crea se è di primo insediamento. Il relativo inventario deve essere stato predisposto dal Segretario in carica al momento delle elezioni o da un suo sostituto designato dal Maestro Venerabile uscente.

 

Art. 104  –  ll Maestro Venerabile:

  1. a) presiede, governa e rappresenta la Loggia;
  2. b) distribuisce gli affari suscettibili di un rapporto alla Loggia;
  3. c) nomina i Presidenti ed i Membri delle Deputazioni e delle Commissioni di Loggia, delle quali è Membro di diritto e che presiede quando vi partecipi;
  4. d) da attuazione alle deliberazioni della Loggia, firma tutti gli atti e la corrispondenza;
  5. e) veglia sui Fratelli non solamente nella Loggia, ma anche nella vita civile. I Fratelli hanno il dovere di infornare iI Maestro Venerabile di tutto quando venga a loro conoscenza riguardante la Libera Muratoria in generale, la Loggia ed i Fratelli in particolare;
  6. f) procede alle iniziazioni, alle riarnmissioni, alle regolarizzazioni ed alle affiliazioni ed in siffatte funzioni può essere sostituito unicamente dell’ex-Venerabile o, in mancanza di questi, da un Fratello che abbia in passato rivestito la dignità di Maestro Venerabile;
  7. g) presiede tutte le riunioni della Loggia ed accorda egli solo la parola. Quando è assente, lo sostituisce I’ex-Venerabile o, se questi non è presente, il Primo Sorvegliante o, nell’ordine, il Secondo Sorvegliante;
  8. h) ha la facoltà di porre in discussione le proposizioni fatte dai Fratelli di Loggia; non potrà esimersene quando la richiesta sia fatta da almeno i due terzi dei presenti;
  9. i) ha diritto di chiudere i lavori anche nel corso di una discussione, quando un giusto motivo glielo suggerisca;
  10. l) designa di volta in volta i Fratelli a sostituire i Dignitari o gli Ufficiali titolari o aggiunti, eventualmente non presenti ai lavori di Loggia;
  11. m) cura il ritiro delle carte e degli oggetti che i Fratelli defunti, posti in sonno, depennati o espulsi avessero in consegna, nonché della tessera per I’anno massonico in corso;
  12. n) ha facoltà di far coprire il Tempio da qualsivoglia Fratello di Loggia o visitatore, quando ne abbia ragionevole motivo;
  13. o) se giunge in Loggia quando siano cominciati i lavori, colui che lo supplisce ordina che sia ricevuto con le cerimonie e gli onori prescritti dalla tradizione e, nel riconsegnargli il maglietto, gli rende conto di quando precedentemente si sia fatto;
  14. p) mantiene con tutte le sue forze I’eguaglianza che deve esistere tra i Fratelli e non mostra deferenza che per i Fratelli meritevoli sotto il profilo dell’erica e della saggezza muratoria, non consentendo che alcun Fratello si avvalga delle sue cognizioni o della posizione profana per umiliare altri Fratelli;
  15. q) in caso di parità di voti nelle deliberazioni, il suo voto prevale.

 

Art. 105  – II Maestro Venerabile, che cessa dalla sua carica alla normale scadenza dopo che sia decorso almeno un anno dalla sua elezione, conserva la dignità di ex-Venerabile per quanti anni il suo successore rimane in carica. L’ex-Venerabile, anche se non più in carica come tale, ne conserva la qualità iniziatica con facoltà di indossare il gioiello distintivo della relativa dignità.

 

Art. 106  –  L’ex-Venerabile in Loggia siede alla destra del Maestro Venerabile e non può essere designato ad altra dignità od ufficio, salvo che in caso di necessità. Egli solo ha diritto di parlare senza aver prima chiesto la parola, non potendosi presumere che possa abusarne; ha I’obbligo di far osservare i regolamenti e di non consentire che siano violati; nei giudizi a carico di un Fratello, può essere incaricato di assumerne la difesa.

 

Art. 107  –  I Sorveglianti vigilano sulla condotta dei Fratelli per quando riguarda l’adempimento dei loro doveri nei confronti della Loggia. Il Primo Sorvegliante, in particolare, controlla l’assiduità dei Fratelli ai lavori, il Secondo Sorvegliante la regolarità dei pagamenti da essi dovuti al Tesoro, entrambi assicurandosi delle attitudini muratorie dei singoli Fratelli.

Essi riferiscono periodicamente al Venerabile e nel Consiglio delle Luci.

 

Art. 108  –  Durante i lavori i Sorveglianti curano che il Tempio sia sempre al coperto e che tutti i Fratelli siano insigniti del Grado nel quale si lavora.

Essi coadiuvano il Maestro Venerabile nell’apertura e nella chiusura dei lavori e negli altri atti rituali, annunciano elle rispettive Colonne i lavori proposti dal Maestro Venerabile, partecipano al medesimo tutto ciò che può interessare l’andamento dei lavori in corso.

Avvertono il Maestro Venerabile, battendo un colpo di maglietto, delle domande dei Fratelli per ottenere la parola, vigilano affinché i Maestri delle Cerimonie, gli Esperti e gli altri Ufficiali adempiano in Loggia ai rispettivi uffici, ritirano I’obolo lasciato dai Fratelli che, con il consenso del Maestro Venerabile, coprono il Tempio.

I Sorveglianti non possono abbandonare il loro posto durante  i lavori senza essere immediatamente sostituiti.

I Sorveglianti sostituiscono il Maestro Venerabile in assenza dell’ex-Venerabile nell’ordine di precedenza !°, 2° ma  non hanno tuttavia facoltà di presiedere i lavori in caso di iniziazione, di riammissione, di regolarizzazione o di affiliazione, se non hanno essi stessi già rivestito la dignità di Maestro Venerabile.

Il solo Maestro Venerabile ha diritto di richiamare i Sorveglianti all’adempimento dei loro doveri in caso di mancanza.

Se un Sorvegliante è assente o è in ritardo è il MV che sceglie il sostituto anche momentaneo. Se un Sorvegliante giunge in Loggia dopo che siano cominciati i lavori, tutti i Fratelli, ad invito del Maestro Venerabile, si pongono in piedi ed all’ordine e il sostituto gli cede il maglietto. .

 

Art. 109  –  L’Oratore è il custode della Legge, cura l’istruzione muratoria della Loggia, pronuncia opportuni discorsi nei riti d’iniziazione, svolge e spiega, con speciali allocuzioni, nei lavori di ciascun Grado, i simboli iniziatici dei Gradi di Apprendista, di Compagno d’Arte e di Maestro.

Nella ricorrenza di ogni festa dell’Ordine, nelle date memorabili per la Libera Muratoria e per la vita nazionale e la civiltà umana l’Oratore pronuncia appropriate orazioni, svilluppando argomenti di interesse muratorio, filosofico, scientifico, storico, educativo, secondo la propria scelta.

È  suo compito ricordare in Loggia le virtù dei Fratelli passati all’Oriente Eterno.

Egli ha facoltà d’interrompere la lettura di qualsiasi Tavola Architettonica non disegnata secondo lo spirito dell’Arte Reale e di richiedere al Maestro Venerabile la chiusura dei lavori quando lo svolgimento di essi non sia consono alla sacralità del Tempio.

L’Oratore è l’interprete della Loggia ed esprime le sue conclusioni sui lavori svolti, finalizzandole al bene della Libera Muratoria in generale e della Loggia in particolare; a questo scopo esamina e sintetizza le proposizioni emerse, conciliando possibilmente gli opposti pareri.  Una volta espresse le conclusioni da parte dell’Oratore, a nessun Fratello è consentito prendere ancora la parola sull’argomento.

Ogni pezzo d’architettura presentato alla Loggia, e dalla Loggia approvato per essere archiviato o trasmesso fuori dalla Loggia, deve essere sottoposto a revisione da parte dell’Oratore, allo scopo di verificare se esso risponda ai principi ed alle forme proprie dell’Arte Reale.

 

Art. 110  –  ll Fratello che esercita le funzioni di Oratore in assenza del titolare continua ad esercitarle fino al termine della discussione eventualmente in corso ove sopraggiunga il titolare o l’aggiunto.

 

Art. 111  –  ll Segretario riceve e conserva nei locali della Loggia tutte le carte, i registri e i documenti della Loggia; attende alla corrispondenza, alle convocazioni, alla compilazione e alla tenuta dei verbali delle sedute di Loggia, dei Consigli e delle Commissioni cui è chiamato a partecipare; cura l’esecuzione delle deliberazioni della Loggia e delle disposizioni del Venerabile; provvede all’adempimento di tutte le funzioni di carattere amministrativo e regolamentare per il buon andamento della Loggia.

Il Segretario deve tenere in ordine, per ciascuna Camera e per ciascuna Commissione cui partecipa, un registro dei Lavori numerato e firmato in ogni pagina dal Venerabile prima dell’uso.

Il Segretario custodisce inoltre la Bolla di Fondazione della Loggia e iI Libro della Sapienza nel quale sono raccolti la Costituzione e il suo Regolamento, il Regolamento interno della Loggia, i provvedimenti di carattere normativo, i Rituali e quant’altro riguarda la direzione e le attività della Loggia.

 

Art. 112  –  Il Segretario che cessa dal suo Ufficio consegna immediatamente al suo successore tutto quanto appartenente alla Loggia e da lui custodito. Della consegna si redige verbale che, vistato dal Venerabile, rimane depositato in Segreteria.

 

Art. 113  –  Il Segretario aggiunto coadiuva il Segretario titolare nelle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza.

 

Art. 114  –  Il Tesoriere custodisce nei modi prescritti dal Regolamento i fondi della Loggia non destinati alla beneficenza profana; provvede alla riscossione delle tasse e quotizzazioni dovute alla Loggia, e di ogni altra entrata; dà corso ai pagamenti sui fondi affidatigli contro ordinativo del Venerabile, cura l’investimento di fondi prescritti dal Regolamento interno o deliberati dalla Loggia o dalla Commissione di Finanza; tiene in ordine e al corrente butte le relative contabilità e adempie ad ogni altra funzione affidatagli dal Regolamento.

Le funzioni di Tesoriere non possono essere cumulate con quelle di Architetto Revisore.

 

Art. 115  –  L’Ospedaliere reca conforto ai Fratelli ammalati delle cui condizioni informa prontamente e accuratamente il Venerabile affinché sia possibile offrire loro i soccorsi necessari.

 

Art. 116  –  L’Elemosiniere è il depositario dei fondi da lui raccolti in ogni seduta massonica e destinati a opere di bene nel mondo profano; tiene al corrente un registro della beneficenza numerato e firmato in ogni foglio dal Venerabile e in esso riporta, per ordine di data, gli introiti e le uscite con le indicazioni dei relativi mandati ed ordinativi.

 

Art. 117  –  Le Logge possono eleggere un Primo Esperto ed Esperti aggiunti. ll Primo Esperto ha il compito generale d’impartire le istruzioni massoniche del Grado ai neofiti in occasione della loro iniziazione, e ai Fratelli in occasione della loro consacrazione ai Gradi di Compagno e di Maestro. Egli, nel Tempio, osserva se i Fratelli si presentano con l’abito, i fregi ed i distintivi massonici appropriati e prescritti e se, per il loro grado, abbiano diritto a partecipare ai lavori in atto. Di ogni irregolarità avverte immediatamente il Secondo Sorvegliante perché ne informi il Venerabile che prende i provvedimenti del caso.

 

Art. 118  –  Quando si ritenga conveniente destinare alla guardia esterna del Tempio un Copritore esterno, questi ha l’incarico di vigilare affinché nessuno disturbi i lavori e si avvicini alla porta del Tempio se non per bussare ritualmente e chiedere di essere ammesso ai Lavori.

 

Art. 119  –  ll Maestro delle Cerimonie procede agli appelli nominali e cura che in ogni circostanza sia osservato il cerimoniale prescritto dai Rituali.

 

Art. 120  –  L’Architetto Revisore dà parere su ogni argomento di carattere contabile o amministrativo interessante la gestione della Loggia; compila e rimette periodicamente al Venerabile la nota dei Fratelli morosi verso la Loggia, specificando per ciascuno il titolo e l’entità dei singoli debiti, provvede a rivedere tutte le contabilità della Loggia e il conto consuntivo annuale, riferendo in merito alla Commissione di Finanza, della quale è Membro di diritto; esercita le funzioni affidategli dai Regolamenti.

 

Art. 121  –  Per le eventuali  elezione dei Dignitari, Giudici e Ufficiali di Loggia hanno diritto di voto solo le SS e i FF  effettivi e  in regola col Tesoro.

 

Art. 122 –  L’eventuale elezione delle cariche viene fatta in seduta appositamente convocata e con le norme seguenti:

  1. a) l’Oratore, su invito del Venerabile, da lettura degli articoli del Regolamento riguardanti le elezioni e illustra l’importanza dei lavori che la Loggia é chiamata a svolgere;
  2. c) la votazione possono avvenire in vari modi: a schede segrete, con l’utilizzo di palline (bianca – approvato, rossa – astenuto , nera -non approvato), per alzata di mano. La saggezza del MV decide in merito secondo i caasi.

 

Art. 123   –   In caso di elezioni, nella stessa tornata o in altra successiva si precede alla elezione degli altri Dignitari, dei Giudici e degli Ufficiali, mediante votazione a scrutinio segreto e con la partecipazione di tutti  i Fratelli della Loggia, nei modi decisi dal MV.  vengono eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno ottenga tale maggioranza si procede a votazione tra i due o più  nomi che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. Viene proclamato eletto il Fratello che ottiene il maggior numero di voti.

Al termine di ogni votazione le schede vengono bruciate se nessun Fratello dichiara di chiederne la verifica.

 

Art. 124 –  Nel rito dell’insediamento di una Loggia o di una Camera  il Maestro Venerabile o il Presidente  procura che la Loggia si fregi della Bandiera Nazionale e di un proprio Labaro o, inizialmente, anche di un disegno su un foglio. Il Labaro è di uso nelle pubbliche manifestazioni ed è esposto in Loggia. Il Nuovo MV, il nuovo 1° Sovegliante nominati dal Sovrano Santuario, individualmente,  e tutti i gli altri  Dignitari, in unico foglio, sottoscrivono in presenza di tutta la Loggia la seguente formula, che rimane nell’archivio della Loggia o della Camera:

 

”Noi sottoscritti (Io Sottoscritto)……………………………….membri (membro) .della Rispettabile Loggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . all’Oriente di………………. …., all’Obbedienza del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, liberamente e spontaneamente, sul nostro (mio)  onore e sulla nostra (mia) coscienza, giuriamo (giuro) nelle nostre cariche (quale nuovo M.V./quale nuovo 1° Sorvegliante) di tutelare e di difendere gli interessi morali e materiali e la dignità della Loggia; di adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla carica assunta, nell’intento di cooperare con perseveranza alla diffusione dei principi massonici ed al decoro dell’Ordine; di osservare in ogni evenienza le Costituzioni e le deliberazioni degli organi del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia”.

 

Art. 125  –  L’La tornata di ‘insediamento di un nuovo Maestro  Venerabile è presieduta dal Venerabile uscente e, ove esso manchi, dal Primo Sorvegliante uscente. Questi procede all’insediamento del nuovo Venerabile e lo invita a giurare nei termini prescritti dall’articolo precedente,  dopo di che il nuovo Venerabile assume la presidenza e insedia gli altri Dignitari, Giudici o Ufficiali nuovi eletti.

 

 

TITOLO IV.- DELLE LOGGE E DELLE CAMERE E DEL LORO FUNZIONAMENTO

 

Capo I – Capo I.- FUNZIONAMENTE DELLE  LOGGE E CAMERE

Capo II.- DELL’ORDINE   DEI  LAVORI  NELLE  RIUNIONI  MASSONICHE

Capo III.- TITOLI SPETTANTI NEI  RITI

Capo IV.- AFFILIAZIONI E PARTECIPAZIONI ESTERNE

 

 

 Capo I – Capo I.- FUNZIONAMENTE DELLE   LOGGE E CAMERE

 

Art. 126 – Le Logge sono gli organismi istitutivi e di base della vita muratoria per lo svolgimento del lavoro iniziatico.  La Loggia è costituita da un Maestro Venerabile che la presiede e e da un Primo  Sorvegliante che ha l’effetto di un vice, entrambi di nomina del Sovrano Santuario. Costoro con criteri da loro decisi eleggono o nominano gli altri Dignitari di Loggia ( un Secondo Sorvegliante, un Oratore, un Segretario, un Maestro delle Cerimonie  ed un Tesoriere) e gli Ufficiali secondari (Primo Diacono, Secondo Diacono, un Copritore, Un Maestro Terribile ed un Esperto) Ufficiali questi  previsti dalle tradizioni, nonché da quanti Fratelli essa accolga, riuniti ed operanti in virtù ed in conformità di una Bolla emessa dal Gran Hierophante.

Le indicazioni relative alle Camere dei Riti sono rimandate ai rituali di Ogni singola Camera.

 

Art. 127 – Ogni Loggia o Camera è distinta da una denominazione e da un numero che non possono essere variati senza l’approvazione ed un decreto del  Sovrano Santuario

 

Art. 128 – Il Maestro Venerabile, il Primo ed il Secondo Sorvegliante costituiscono il Consiglio delle Luci alle cui riunioni possono essere invitati a partecipare anche l’Oratore, il Segretario, il Tesoriere, gli ex Maestri Venerabili, nonché i Fratelli il cui intervento sia ritenuto utile in considerazione degli argomenti da trattare.

 

Art 129. – Il Maestro Venerabile presiede, governa e rappresenta la Loggia; la sua persona è inviolabile e sacra, Egli  è l’autorità prima  nell’esercizio delle sue attribuzioni iniziatiche.

 

Art. 130 – La Loggia è libera e sovrana nell’ambito dei diritti e dei doveri stabiliti dal presente Regolamento e dalle deliberazioni del Sovrano Santuario  Nazionale.

 

Art. 131 – Una Loggia  si chiama  perfetta se è composta da almeno sette persone, compresi eventuali membri costitutori prestati da altre Logge.

 

Art. 132  –   Qualora non meno di tre Fratelli,  risiedano in località ove non esista alcuna Loggia o manchi una opportuna Camera del Rito, essi possono  costituirsi in una struttura denominata triangolo  (pre-loggia o pre-camera).

 

 

Art. 133  – FONDAZIONE  DI  UN TRIANGOLO PRE- A  LOGGIA o PRE-CAMERA Per la costituzione occorrono tre persone di cui almeno un maestro, essendo  questo  il numero minimo per officiare oppure tre persone aventi il grado della pre-camera da istituire. Si definisce il nome del Triangolo, il pie di lista, se vi è più di un maestro, uno di questi  si propone come  MV. Le cariche sono un MV – un tesoriere, un 1° Sorvegliante – eventualmente un oratore – e un 2° sorvegliante- segretario. La stessa procedura permette l’istituzione di una pre-camera del RSAA.

 

 

Art. 134  –  FONDAZIONE  DI  UNA  LOGGIA o CAMERA. Sette Fratelli di cui almeno tre maestri  o sette fratelli del grado della Camera in oggetto,  che ravvisino la necessità o la convenienza di fondare una Loggia o una camera, debbono, come primo atto ufficiale, riunirsi in assemblea sotto la presidenza del più anziano in  età massonica, il quale designa un Fratello alle funzioni di Segretario. Nel verbale di questa assemblea sono registrate, le generalità profane e massoniche di tutti i componenti dell’assemblea e delle rispettive Logge di appartenenza, le ragioni che suggeriscono la fondazione della costituenda Loggia o Camera, il titolo distintivo che si intende dare ad essa, la sede e il Tempio, l’indirizzo profano ed ogni altra eventuale notizia, tra cui particolarmente il nome ed i dati personali dei Fratelli che, avendo data la loro adesione, non abbiano potuto, per giustificati motivi, partecipare alla assemblea.

Il verbale, sottoscritto da tutti i presenti, viene subito trasmesso, a cura del Presidente, al Sovrano Gran Commendatore e al Gran Maestro della Regione di appartenenza, che decideranno se trasmettere o meno la proposta al Gran Segretario Nazionale, con la proposta di nomina del MV o Presidente  e del  Sorvegliante principale.

 

Art.135 – Per la Costituzione e i lavori di una LOGGIA IMPERFETTA, nella quale è raggiunto il numero di 5 o 6 membri in prima costituzione occorrono cinque persone di cui almeno due maestri, numero minimo per officiare. Se la Loggia imperfetta è di prima formazione  occorre : 

inviare  richiesta al Sovrano Gran Commendatore Regionale  e al Gran Maestro Regionale che decideranno nel merito come per la costituzione di una Loggia perfetta.

Se si tratta invece di una Loggia perfetta nella quale il niumero degli aderenti è diminuito sotto il sette, automaticamente diviene imperfetta, triangolo o sospesa.

Le cariche di una Loggia Imperfetta sono un MV – un 1° Sorvegliante – un 2° sorvegliante (se possibile un maestro o un secondo grado) – un oratore – un maestro delle cerimonie (MdC).

Il 1° sorvegliante assume anche il ruolo di copritore

Il 2° sorvegliante assume anche il ruolo di secondo diacono

L’oratore assume anche il compito di segretario e di primo diacono

Queste sono anche le cariche assegnate in via provvisoria anche quando ci sono  assenze, in tal caso la riunione è regolare se è presente almeno il MV, oppure il Primo sorvegliante o l’ex Venerabile.

 

Art. 136  –  Ottenuta la Bolla di fondazione e la nomina del  nuovo MV o Presidente e del Sorvegliante principale, anche in facsimile digitale, il Presidente  convoca tutti i proponenti, comunica loro l’esito della richiesta e provvede alla istallazione effettiva della Loggia o Camera. I proponenti possono decidere se rimanere anche nella vecchia Loggia o Camera o essere membri esclusivi della nuova.

Qualora siano presenti meno di cinque persone,  deve essere indetta altra riunione, e cosi via fino a ottenere la presenza necessaria. Qualora i convenuti non deliberino la fondazione effettiva della Loggia o camera , il proposito s’intende abbandonato e tutti gli atti debbono essere rimessi, a cura del Presidente, alla Segreteria Regionale per la conservazione nei propri archivi.

 

Art. 137  –  Il verbale di istallazione con la firma di tutti i presenti e un visto dei partecipanti assenti deve essere inviato alla Segreteria Regionale. Fino a che non saranno decise le cariche per scelta dei due dignitari o per elezioni il Presidente provvede a dare cariche provvisorie riunione per riunione, per  iniziare comunque il suo rituale funzionamento.

 

 

Art. 138  –  Quando due o più Logge del medesimo Oriente intendano fondersi, ciascuna di esse deve adottare separatamente in tornate appositamente convocate con preavviso di almeno quindici giorni, analoga deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti di ciascuna Loggia.

I relativi verbali vengono redatti e approvati nella stessa tornata e sottoscritti dai presenti tutti. Copia di tali verbali, firmata dai rispettivi Venerabili, Oratori e Segretari, è inviata alla Grande Segreteria Regionale con la domanda di autorizzazione a procedere alla fusione. La domanda deve seguire la prassi istitutiva di una nuova Loggia

 

Art. 139  –  Ogni Loggia può corrispondere ed organizzare incontri sia con un’altra Loggia di una  Comunione ltaliana che con una Loggia estera appartenente a Grandi Logge o a Grandi Orienti in rapporti di amicizia con il Grande Oriente Dei Tre Mari d’Italia o per le quali ci siano i presupposti per possibili rapporti di amicizia. Per promuovere manifestazioni collettive, con l’intervento di più di due Logge di Orienti diversi,  occorre dare comunicazione al  Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili, ed è di obbligo invitare le alte cariche a partire dal Gran Hierophante fino ai MV almeno della Regione.

 

Art. 140   – La cura e l’amministrazione della casa comune a più Logge compete ai Maestri Venerabili di quell’Oriente sulla base di un Regolamento da essi predisposto e approvato dal Governo Regionale.

 

A.rt. 141  –  Le Logge debbono comunicare, subito dopo ogni seduta o subito dopo il relativo provvedimento, alla Grande Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili i nominativi dei Fratelli ammessi, riammessi, trasferiti ad altra Loggia, passati all’Oriente Eterno, messi in sonno, espulsi. Sarebbe buona norma dare indicazioni dei profani respinti, e dei nuovi richiedenti e delle relative motivazioni ai fini di un coordinamento regionale.

 

Art. 142 – Per officiare in  una camera di un Rito occorrono almeno tre persone delle quali uno è il presidente della camera, uno assume le funzioni di Sorvegliante principale, ed uno quella di Segretario. Il Presidente   distribuisce le cariche tra i presenti (le cariche non sono preordinate).  Dettagli ulteriori sono rimandati ai singoli Rituali.

 

Art.143 . – In assenza o indisposizione o per alternanza il MV o il Presidente della Camera può essere sostituito nell’ordine dal membro  di grado più elevato presente, dal past MV o past Presidente,  ancora dal 1° (o unico) Sorvegliante rispettando i numeri di almeno tre alte cariche presenti.

 

 

 

Capo II.- DELL’ORDINE   DEI  LAVORI  NELLE  RIUNIONI  MASSONICHE

 

Art. 144  –  Le Logge si riuniscono almeno una volta al mese dal 20 settembre al 30 giugno, si governano e si amministrano secondo un Regolamento interno, in armonia con Ia Costituzione, e contrassegnano tutti gli anti con un sigillo proprio.

Le riunioni dei Liberi Muratori si svolgono nel Tempio con l’osservanza delle forme rituali prescritte per i singoli Gradi.

I lavori debbono avere inizio non prima che siano trascorsi trenta minuti dal’ora stabilita per la riunione.

 

Art. 145  –  ll calendario delle riunioni ordinarie di Loggia è stabilito dal Regolamento interno e approvato con speciale dcliberazione in tenuta di Primo Grado. Per le riunioni previste dal calendario non è d’obbligo l’avviso di convocazione.

 

Art. 146  –   Le sedute straordinarie sono convocate quando il Venerabile o il Presidente della Camera lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Fratelli Maestri.  La convocazione è fatta con avviso, anche tramite SMS,  recapitato a cura della Segreteria almeno tre giorni prima della riunione o con termine più breve in caso d’urgenza.

 

Art. 147  –  All’ingresso del Tempio è disposto il registro delle presenze nel quale i Fratelli intervenuti appongono la loro firma. In esso il Fratello Segretario annota i nomi dei Fratelli che hanno giustificato la loro assenza.

 

Art. 148  –  L ‘ordine del giorno dei lavori indica gli argomemti proposti per ogni riunione e viene esposto a cura del Segretario nella Sala dei Passi Perduti.

Le iniziazioni, le riammissioni e le affiliazioni hanno la precedenza nell’ordine dei Lavori.

 

Art. 149  –  Durante i Lavori la porta del Tempio deve essere chiusa dall’interno a cura del Fratello Copritore Interno, salvo che non sia stato nominato un Copritore Esterno .

 

Art. 150  –  Le SS e i FF  intervengono alle sedute in abito scuro e guanti bianchi cingendo le insegne del maggior grado posseduto. I Fi Dignitari e Ufficiali portano i distintivi della loro carica.

 

Art. 151  –  Alle sedute in un determinato Grado partecipano le SS e i FF che hanno quel grado o un grado superiore.

 

Art. 152  –  Dopo aver provveduto all’apertura dei Lavori, il Venerabile o il Presidente della Camera invita il Fratello Segretario a leggere il verbale della precedente tornata. Le SS e i FF  hanno la facoltà  di chiedere  la parola unicamente sull’esattezza del verbale, che viene redatto in forma concisa con la indicazione degli argomenti trattati, dei partecipanti alla discussione e delle deliberazioni prese. Sentito l’Oratore, il verbale è sottoposto alla approvazione della Loggia o della carica e sottoscritto quindi dal Venerabile/Presidente, dalI’Oratore e dal Segretario.

 

Art. 153  –  Le SS e i FF visitatori sono ammessi neI Tempio immediatamente dopo l’apertura dei Lavori e la lettura del verbale.  Durante la lettura di questo, nessuno può essere introdotto nel Tempio. Quando il Maestro Venerabile/Presidente  lo ritenga opportuno e in accoglimento alla richiesta dei visitatori, questa ultimi si uniranno ai membri della  Loggia ancor prima dell’ingresso nel Tempio. In tale caso i  visitatori entreranno nel Tempio insieme ai membri della   Loggia.

Possono essere ammessi ai lavori massonici anche SS e FF  che risultino Membri attivi di una Loggia all’Obbedienza di una Comunione italiiana o estera riconosciuta dal Grande Oriente Dei Tre Mari d’Italia.

 

Art. 154  –  I  visitatori vengono ricevuti nel Tempio secondo il seguente ordine: Apprendisti, Compagni, Maestri, ex Maestri Venerabili, Maestri Venerabili, Vicepresidenti di Collegi Circoscrizionali, Presidenti di Collegi Circoscrizionali. Garanti di Amicizia, Membri della Corte Centrale, Presidente della Corte Centrale, membri supplenti del Governo dell’Ordine, Gran Tesoriere, Gran Segretario, Grande Oratore, Secondo Gran Sorvegliante, Primo Gran Sorvegliante, membri del RSAA, RFA, RYM,  secondo il grado, Luogotenenti Gran Maestri,  Luogotenenti Sovrani Gran Commendatori, Gran Maestri regionali, Dignitari che presiedono le sezioni del RYM,   i Grandi Maestri Onorari nazionali, ex Grandi Maestri, , Grandi Maestri Aggiunti, Grandi  Maestri, Sovrano Gran Maestro RFA, Gran Comandante RYM, 2° e 1° Luogotenete Gran Hierophante,  .

Gran Maestro Nazionale, Sovrano Gran Commendatore nazionale, Gran Hierophante,  .

Il protocollo stabilisce le modalità rituali relative al ricevimento dei Fratelli.

 

Art.1557  –  Ogni S o F deve sedere compostamente nel Tempio al posto assegnatogli e rimanervi durante tutto il corso dei Lavori. Non è consentito ai Fratelli conversare tra loro né fumare.

 

Art. 156  –  La S. o il F.  che desidera prendere la parola ne fa  richiesta al Sorvegliante della propria Colonna o al Sorvegliante unico  alzando il braccio destro.  ll Sorvegliante ne informa il Venerabile/Presidente.  Ottenuto il permesso, il Fratello parla stando in piedi, all’ordine del grado della riunione, rivolgendosi all’Oriente.

Ai fini della necessaria concisione ogni S o F.  non può, di regola, prendere la parola più di due volte sul medesimo argomento,  né parlare per più di dieci minuti tranne I’Oratore e I’eventuale relatore.

Gli alti dignitari presenti, le S. e i F, che siedono all’Oriente, l’Oratore e i Sorvcglianti possono chiedere la parola direttamente al Venerabile/Presidente  e parlare con precedenza sugli altri.

 

Art. 157  –  ll Venerabile/Presidente  può richiamare all’ordine ogni S. e F.  e togliergli la parola quando ritenga che il suo discorso non sia ispirato al doveroso senso di tolleranza, fraternità e amore o possa turbare l’armonia del consesso.

L’Oratore, col consenso del Venerabile/Presidente, può correggere quelle SS. e FF.  che divaghino in osservazioni contrastanti con le disposizioni della Costituzione.

 

Art. 158  –  Esaurita la discussione sugli argomenti che comportano o richiedono una decisione, il Venerabile/Presidente  invita l’Oratore ad esporre nel merito le sue conclusioni. L’Oratore riassume all’uopo le tesi ed opinioni espresse dalle SS. e dai FF. e  prospetta le diverse questioni nel più chiaro aspetto e formula le proposizioni consequenziali per le eventuali votazioni di delibera.

Dopodiché nessuno può più prendere la parola sull’argomento.

 

Art. 159  –  ll Venerabile/Presidente  invita quindi la Loggia/Camera  a deliberare.  Nel caso che vi siano ordini del giorno, precede alla votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi cui seguono poi i modificativi e quindi gli aggiuntivi.

È  sempre ammessa la votazione per parti separate.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dell’emendamento.

 

Art. 160  –  Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e controprova, previo computo dei presenti aventi diritto a voto; a scrutinio segreto, o per appello nominale se richiesto da almeno un terzo dei presenti.

 

Art. 161  –  Nelle votazioni palesi eseguite per due volte con parità di suffragi prevale il voto del Presidente.

 

Art. 162  –  Nelle votazioni segrete si fa uso di palle bianche per le votazioni favorevoli, nere per i voti contrari, rosse per  per le astensioni. Tutti i presenti hanno I’obbligo di votare.

Esaurita la votazione, I’Oratore fa il computo dei voti.  Nel caso in cui questi non corrispondano al numero dei votanti, la votazione viene ripetuta.

La maggioranza è normalmente determinata dalla metà più uno dei presenti. Nel computo dei voti sono escluse le palle rosse.

 

Art. 163  –  Esaurito l’ordine del giorno dei Lavori, il Venerabile/Presidente  fa circolare fra le Colonne il sacco delle ”proposizioni ” nel quale ogni Fratello può deporre informazioni, comunicazioni, proposte da lui sottoscritte.  ll Venerabile/Presidente  ne esamina il contenuto e ne da comunicazione alla Loggia/Camera, ove lo creda opportuno senza rivelare il nome del proponente. La discussione di proposte non urgenti così pervenute e comunicate dal Venerabile può essere rinviata a una tornata successiva. Deve essere sempre rinviata ogni proposta che implichi oneri per la Loggia o per i suoi membri.

 

Art. 164  –  AI termine di ogni tornata di Loggia e prima della chiusura dei Lavori, il Venerabile /Presidente  fa circolare tra le Colonne il Tronco della Vedova per raccogliere l’obolo delle SS e dei FF.  destinato alla beneficenza.  ll ricavato viene conteggiato dall’Oratore, annotato a verbale dal Segretario e consegnato all’ Elemosiniere dopo essere stato annunziato.

 

Art. 165  –  Le Logge possono creare nel loro seno speciali commissioni permanenti o temporanee per affidare loro compiti determinati di studio, di propaganda di beneficenza, ecc., assegnando, eventualmente, il periodo di tempo entro il quale debbono espletare il toro compito.

 

Art. 166 –  Ogni Loggia, in ciascun Grado, dedica periodicamente una tornata alla istruzione rituale, catechistica ed esoterica affidandone il compito ad una S. o F.  preventivamente designato.

 

Art. 167  –  Le Logge sono convocate in Grado di Compagno e di Maestro periodicamente e quando il Venerabile lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre Maestri per la convocazione in Grado di Maestro, o tre Compagni per la convocazione nel loro Grado. Si rimarca l’importanza della Loggia in grado di Maestro e l’imprtanza minore delle iniziazioni in grado di compagno.

 

Art. 168  –  Le Logge convocate in grado di Compagno o di Maestro, nella competenza del rispettivo Grado, trattano gli argomenti di istruzione rituale, filosofica e morale che ne costituiscono il contenuto spirituale massonico, esaminando gli argomenti di particolare importanza e delicatezza ad esse riservati dal Venerabile, concretano le eventuali proposte da portare innanzi alla Loggia in Grado di Apprendista, deliberano gli aumenti di Grado e procedono alla iniziazione dei Fratelli promossi.

 

Art. 169  –  Per cerimonie per le quali ciò sia previsto dai Rituali, previa autorizzazione del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili, possono essere invitati ai Lavori parenti o amici dei Fratelli. I Lavori vengono in tal caso aperti ritualmente prima del ricevimento dei profani e vengono ritualmente chiusi dopo il loro commiato.

 

Capo III. TITOLI SPETTANTI NEI RITI

 

Art 170 .- I titoli spettanti nel nostro Oriente sono:

 

SUPREMO  GRAN HIEROPHANTE ONORARIO (100°)           Supr:: e Ven.mo   Pot.mo Fr::GRAN HIEROPHANTE  INTERNAZIONALE  (99°)            Nob.mo Ven.mo   e Pot.mo

Fr :: LUOG::GRAN HIEROPHANTE INTERNAZ::  (98°)         Nob.mo Ven.mo   e Pot.mo  Fr ::GRAN HIEROPHANTE   NAZIONALE  (97°)                       Nob.mo Ven.mo   e Pot.mo   Fr ::RATELLO SOVR:: SANT:: INTERN::                                   Nob.mo Ven.mo   e Pot.mo Fr ::LUOGOTENENTE GRAN HIEROPHANTE NAZ::  (96°)     Nob.mo Ven.mo   e Pot.mo  Fr :: PRINCIPE CONSERVATORE DEL M::R::S::E::M::M::               Nob.mo Ven.mo   e Pot.mo  Fr ::  FRATELLO SOVRANO SANTUARIO   (95°)                             Nob.mo e Pot.mo

Fr ::FRATELLI  RITO M::R::E::M::M:: (66° ½ -95°)                       Elett.mo e Pot.mo

Fr::FRATELLI  RITO M::P::A::M::M::   (33° ½ – 66°)                      Elett Ill.mo e Pot.mo

 

Fratelli \

 

 

SOVRANO GRAN COMMENDATORE R\S\A\A\

SOVRANO GRAN MAESTRO R\F\I\

GRAN MAESTRO  DELL’ORDINE

Ven\mo e Pot\mo Fr\

LUOGOTENENTE SOVRANO GRAN COMMENDATORE

LUOGOTENENTE SOVR GRAN\ MAESTRO R\F\I\

LUOGOTENENTE GRAN MAESTRO DELL’ORDINE

 

Ven. \mo e Pot\mo Fr\

PRINCIPE CONSERVATORE DEL R\F\I\

Ven. \mo e Pot\mo Fr\

Fr\MEMBRI DEI SUPREMI E GRAN  CONSIGLI                                                                                 EFFETTIVI, AGGREGATI ED ONORARI

Elett\mo e Pot\mo Fr\

33° – SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI                                                              

VII – CONTE DELLA CAMERA SUBLIME DEI MAESTRI DELLA SCUOLA ITALICA

 

Pot. \mo Fr\

32° – SUBLIMI PRINCIPI DEL REAL SEGRETO

 VI –  SOVRANO MAESTRO DELLA GRANDE OPERA

Elett\mo Fr\

31° – GRANDI ISPETTORI INQUISITORI                    

VI –  SOVRANO MAESTRO DELLA GRANDE OPERA

Ill\mo Fr\

30° – CAVALIERI KADOSCH                                           

V –  SOVRANO CAVALIERI KADOSH

Ill\ Fr\

18° – PRINCIPI DI ROSA CROCE                                    

IV – SOVRANI PRINCIPI DELLA ROSA+CROCE

Risp\mo Fr\

9° – CAVALIERI ELETTI DEI IX                                      

III ½  – CAVALIERI DI HIRAM           

Risp\mo Fr\

4° – MAESTRI SEGRETI  

III ½  – CAVALIERI DI HIRAM           

Risp\mo Fr\

3° – MAESTRO

Risp\ Fr\

2° – COMPAGNO

Car\mo Fr\

1° – APPRENDISTA

Caro Fr\

                                                                                                                                                                                      

 

GRAN SEGRETARIO REGIONALE

Il titolo del grado rivestito

GRANDE AMMINISTRATORE REGIONALE

Il titolo del grado rivestito

GRANDE ECONOMO REGIONALE

Il titolo del grado rivestito

GRANDE ARCHITETTO REVISORE REGIONALE

Il titolo del grado rivestito

SEGRETARIO PROVINCIALE

Il titolo del grado rivestito

TESORIERE PROVINCIALE

Il titolo del grado rivestito

 

 

MAESTRO VENERABILE

Risp\mo Fr\

 

 

Capo IV.- AFFILIAZIONI E PARTECIPAZIONI ESTERNE

 

 

     Art. 171 ‑ Ogni S. o F. di grado superiore al 3° ha diritto e dovere di appartenere, nell’Oriente ove risiede, ad una Loggia simbolica ed all’Officina superiore del suo Grado. Il GC o il SC possono autorizzare il FF:. a diversa appartenenza, in modo insindacabile.

 

     Art. 172 ‑ Se un S. o F.  risiede in un Oriente nel quale non esista un’Officina superiore del suo Gra­do, ha diritto e dovere di appartenere, come membro effettivo, all’Officina viciniore del suo Grado. Il GC o il SC possono autorizzare il FF:. a diversa appartenenza, in modo insindacabile.

 

     Art. 173 ‑ Ogni S. o F.  insignito di un Grado massonico ha diritto di essere riammesso senza nulla osta all’Officina del suo Grado, su delibera del GC anche regionale o del SC anche regionale.

 

     Art. 174 ‑ Ove provenga da altra Obbedienza, potrà domandare di essere regolarizzato nell’Officina del suo Grado, che delibererà a maggioranza di voti: se l’ammissione venga decre­tata, é indispensabile, perché il postulante sia ricevuto, che si ottenga prima il nulla osta del Gran Maestro o del Sovrano Gran Commendatore anche regionale con cominicazione scritta al Nazionale.

 

     Art. 175 ‑ Ogni S. o F.  può ottenere, con doman­da motivata, la sua dimissione da membro effettivo di una Officina Superiore rimanendo attivo e quotizzante nella Loggia simbolica.

 

     Art. 176 ‑ Ogni S. o F.  anche di diversa Obbedienza italiana o straniera, presentate le credenziali,  ha diritto di essere ricevuto, come visitatore, in qualsiasi Officina di Grado eguale od inferiore al suo.

 

     Art. 177 ‑ Nelle adunanze delle Officine superiori, le S. o F.  portano i distintivi ed i gioielli del Grado di appartenenza. Nelle tornate ordinarie delle Logge simboliche portano i distintivi ed i gioielli del 3° Grado.

 

     Art. 178 – Le S. o F.  visitatori, anche di Grado su­periore a quello dell’Officina che li riceve, non potran­no entrare nell’Officina stessa se non dopo la lettura della balaustra dei lavori precedenti, eccezion fatta per i Fratelli di Grado superiore al 30°,  che potranno entrare in qualunque momento.

 

     Art. 179 ‑ Alle votazioni di ammissione o di proposta di aumento di luce, ed alle votazioni per le cariche delle Logge simboliche o delle Officine superiori, non possono prendere parte i visitatori.

 

     Art. 180 – Una S. o F.  di Grado superiore non può appartenere, come membro effettivo, che all’Officina del suo Grado, quando questa esista nell’Oriente in cui egli risiede, è però tenuto a frequentare anche le Tornate della Camera di Grado immediatamente inferiore.

In casi particolari, e dietro permesso del Gran Maestro o del Sovrano Gran Commendatore anche regionale, con cominicazione scritta al Nazionale, un Fratello può far parte contemporaneamente, come membro effettivo, di più Officine superiori. I permessi dati dal Regionale

 

     Art. 181 – I Presidenti delle Camere Capitolari, del 4° del 9° e del 18° Grado, dovranno possedere un Grado superiore a quello della Camera che presiedono. A meno che le SS e i  FF:. non siano tutti di quel grado.

 

     Art. 182 – I Presidenti degli Areopaghi del 30° Grado, del Sovrano Tribunale del 31° Grado e del Sublime Concistoro del 32° Grado sono di nomina sovrana.

 

     Art. 183 – Generalmente non possono cumularsi nella medesima persona le cariche di Venerabile e di Presidente di una Officina superiore.

Nessun Fratello può presiedere contemporaneamente a più di una Officina superiore, salvo i casi particolari autorizzati dal Gran Maestro o dal Sovrano Gran Commendatore regionale, con comunicazione al Nazionale.

 

 

 

TITOLO  V – DEL  GOVERNO  DELL’ORDINE

 

Capo I.- IL SOVRANO SANTUARIO E IL SOVRANO GRAN HIEROPHANTE 

.Capo II . -DEI  L.L.  DELLA GRANDE  ASSEMBLEA NAZIONALE

 

 

 Capo I.- IL SOVRANO SANTUARIO E IL SOVRANO GRAN HIEROPHANTE 

 

Art. 184 -Ricordiamo e precisiamoche   ill Sovrano Santuario è la suprema e sovrana autorità massonica del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, è costituita da tutte le SS e i FF che hanno almeno il 95° grado. Essa sola ha i poteri di emanare, modificare ed abrogare le leggi per il Governo dell’Obbedienza, di coordinare i Supremi Consigli Regionali, emette tutti i decreti per l’istituzione di Regioni, Logge e Camere dell’Obbedienza.  Le Regioni massoniche dell’Obbedienza sono definite anno per anno dal Sovrano Santuario.   Il Sovrano Santuario, su proposta portata all’ordine del giorno dei Governi regionali, nomina i Gran Maestri, i Sovrani Gran Commendatori, i loro Luogotenenti  e le altre cariche di vertice come previsto nelle Grandi Costituzioni, ivi compresi i MV , i Primi  Sorveglianti, i Presidenti di camera e il sorvegliante principale. E’ garante del fatto che le strutture dell’Obbedienza  operi  nel rispetto delle libere istituzioni del Paese, nonché di regolare i rapporti e di abrogare accordi con le altre Comunioni Massoniche, sia italiane sia estere. m  Onorari.

Si serve di una Giunta esecutiva che può essere integrata con richiesta di almeno due membri della stessa.

 

Art. 185– La Giunta esecutiva è organo del Sovrano Santuario ed è composta dal Gran Hierophante, dai due Luogotenenti Gran Hierophanti dal Sovrano G.M. nazionale e dal G.M. Regionale

 

  1. a) La Giunta dà esecuzione alla Costituzione ed alle deliberazioni del Sovrano Santuario;
  2. b) tiene il Libro d’Oro del Sovrano Santuario ;
  3. c) esamina ed approva il rendiconto generale ed il bilancio di previsione compilati dal Gran Tesoriere da sottoporre al Collegio dei Grandi Architetti Revisori ed alla Assemblea Nazionale e formula le proposte di variazione del bilancio di previsione;
  4. d) discute e delibera su tutti gli argomenti, che gli vengono sottoposti dai Governi Regionali.

 

Art. 186  –  ll Governo del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia che ne è I’organo amministrativo, si può riunire in forma di Sovrano Santuario o in forma di Giunta esecutiva. Si riunisce, in linea di massima una volta al mese, in forma telematica.

 

Art. 187 –  Il Sovrano Gran Hierophante  è il garante della tradizione muratoria e presiede il Sovrano Santuario, in sua assenza il Sovrano Santuario è presieduto da un Delegato tra il Primo Luogotenente, il Secondo  Luogotenente, il  Sovrano Gran Commendatore Nazionale , il Gran Maestro Nazionale che,  comunque formano la Giunta del Sovrano Santuario,  integrata all’occorrenza dal Gran Segretario e dal Gran Tesoriere,  scelti tra i membri del Sovrano Santuario, che  possono chiedere la presenza di loro collaboratori.

Il Sovrano Gran Hierophante  rappresenta l’Obbedienza presso le Comunioni estere e nel mondo profano. Egli deriva la sua autorità dagli Atti Costitutivi dell’Obbedienza.

 

Art. 188  –  ll Sovrano Gran Hierophante :

 

  1. a) convoca e presiede il Sovrano Santuario e la Grande Assemblea Nazionale e presiede ogni altro consesso al quale parteci, salvo sua differente decisione;
  2. b) dà esecuzione agli scambi di Garanti di Amicizia ed agli accordi con le Comunioni estere approvati dal Sovrano Santuario o proposta dalla Grande Assemblea Nazionale;
  3. c) nomina e sostituisce, revoca ed accetta i rispettivi rappresentanti con le Comunioni estere, con le quali il Sovrano Santuario ha approvato lo scambio od il ritiro dei Garanti di Amicizia;
  4. d) nomina, sostituisce e revoca i Dignitari delle Regioni, delle Logge e delle Camere.
  5. e) promulga e fa eseguire alla Giunta le deliberazioni del Sovrano Santuario;
  6. f) rilascia le Bolle di Fondazione dei Riti, delle Logge, delle Camere e delle Regioni e i diplomi dei Membri dell’Obbedienza;
  7. g) concede il nulla-osta per le iniziative culturali regionali, in accordo con il Sovrano Gran Commendatore regionale e il Gran Maestro regionale;
  8. h) autorizza pubblicazioni ed azioni nel mondo profano riguardanti la Libera Muratoria;
  9. i) decide il materiale da inserire nel sito dell’Obbedienza in accordo con il Sovrano Santuario;
  10. l) può, su conforme parere del Sovrano Santuario, rendere nota alle Logge e alle Camere dell’Obbedienza e alle Comunioni estere ed anche nel mondo profano, l’espulsione di Sorelle e Fratelli dell’Ordine e la demolizione di Logge e Camere;
  11. m) può sospendere le Sorelle, i Fratelli o le Logge nei casi previsti dai Regolamenti;
  12. n) può promuovere il giudizio di revisione avanti la Corte Centrale di Sorelle e Fratelli condannati con sentenza definitiva;
  13. o) può graziare i Fratelli condannati con sentenza definitiva;
  14. p) ha voto preponderante in sede di Governo dell’Ordine nelle votazioni che, con la sua partecipazione, abbiano riportato parità di suffragi;
  15. q) esercita ogni altra attribuzione di carattere tradizionale, purché non in contrasto con la Costituzione;
  16. r) può concedere, su proposta della Loggia, l’abbreviazione dei termini per le promozioni a Compagno d’Arte ed a Maestro ed agli altri gradi previsti nei Riti;
  17. s) può utilizzare lo strumento del “motu proprio” per assegnare sia abbreviazioni motivate di carriera sia per iniziazioni per chiara fama..

 

Art. 189  –  Il 1° e il 2° Luogotenente Gran Hierophante collaborano con il Gran Hierophante e lo sostituiscono in caso di assenza temporanea, con precedenza per il 1°. Nel caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Gran Hierophante, è costituito un quadrunvirato formato dal Sovrano Gran Commendatore Nazionale che lo presiede, i due Luogotenenti e il Gran Maestro Nazionale, con voto prevalente del Sovrano in caso di parità. Tale quadrunvirato entro sei mesi convocherà il Sovrano Santuario per la nomina del nuovo Gran Hierophante. Il 1° Luogotenente Gran Hierophante e in successione il 2° ° Luogotenente Gran Hierophante,  ne assume le funzioni per l’ordinaria amministrazione. In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente anche di due membri del quadrunvirato i rimanenti due si accorderanno per le nuove elezioni e per la gestione provvisoria.

 

Art. 190  –  ll Sovrano Gran Hierophante eletto tra i membri del Sovrano Santuario presta giuramento sulla seguente formula dinanzi Sovrano Santuario e: al Decano che in quel caso lo presiede

 

Alla Gloria deI Supremo Artefice dei Mondi  lo…..eletto Sovrano Gran Hierophante del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia prometto e giuro, sul mio onore e sulla mia coscienza,  di tutelare e difendere gli interessi morali e materiali e la dignità dell’Obbedienza, di adempiere a tutti gli obblighi impostimi dalla mia carica, di osservare e fare osservare le Grandi  Costituzioni e i Regolamenti. Che il Supremo Artefice dei Mondi, in qualunque delle sue accezioni, mi aiuti.”

 

Il Sovrano Gran Hierophante, prestato giuramento con le forme di rito, viene immesso nelle sue funzioni.

Tutti coloro che occupano le alte cariche direzionali pronunciano il medesimo giuramento con l’aggiunta integrata “ prometto tutto il mio impegno do obbedienza al dell’impegno di obbedire al Sovrano Gran Hierophante e a quanti mi sono superiori  nell’Obbedienza”.

Coloro che giurano nei Riti Filosofici o nella Serenissima Gran Loggia useranno la dicitura “Alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo ….”

I giuramenti delle alte cariche, salvo  specifiche deleghe del Sovrano Gran Hierophante sono prestate davanti al Sovrano Santuario.

Fino a quando il Sovrano Gran Hierophante eletto non viene immesso nelle sue funzioni, il Sovrano Santuario continua ad essere presieduta dal Sovrano Gran Hierophante in carica.

 

Art. 191  –  ll Sovrano Santuario, ogni tre anni nomina i membri  per la gestione della Grande Assemblea Nazionale che opera, come suol dirsi a livello di “Gran Loggia Nazionale”. Tra i membri del Sovrano Santuario sono scelti dei Dignitari per le seguenti cariche:

 

Il 1° Gran Sorvegliante

Il 2° Gran Sorvegliante

Il Grande Oratore

Il Gran Segretario

Il Gran Tesoriere

Il Gran Mestro delle Cerimonie

 

Il Sovrano Gran Hierophante nomina parimenti SS e FF particolarmente esperti alle cariche di

Gran portastendardo

Tre Gran Copritori di cui uno esterno

Un Gran maestro per le  musiche

Il Sovrano Gran Hierophante può nominare anche un Grande Oratore Aggiunto, un Gran Segretario Aggiunto,  due  Gran Tesorieri Aggiunti, scegliendoli tra i Fratelli della Comunione, che abbiano una provata esperienza, come può introdurre nuove cariche allora che se ne ravveda la necessità..

In caso di assenze dei titolari in riunioni nazionali Il Sovrano Gran Hierophante o chi presiede al suo posto per  delega,  può nominare dei sostituti per l’evento.

 

 

Art. 192  –  ll Sovrano Santuario  si riunisce nei giorni da esso stesso prestabiliti.

Nei casi d’urgenza iI Sovrano Gran Hierophante può convocarlo con invito personale e tempestivo.

Le sedute sono valide con la presenza, anche telematica,  di almeno la metà dei componenti con voto deliberativo.

 

Art. 194  –  Il verbale delle sedute riporta le singole deliberazioni e le eventuali dichiarazioni di cui sia richiesta espressa menzione; viene approvato seduta stante o al più tardi nella seduta immediatamente successiva, e firmato dal Presidente, dal Grande Oratore e dal Gran Segretario.

 

Art. 195  –  Nell’intervallo tra due sessioni consecutive del Sovrano Santuario  il Sovrano Gran Hierophante assegna i compiti a ciascun membro del Governo dell’Ordine, tenendo presente che in linea di massima:

— il Primo Gran Sorvegliante oltre a presiedere il RYM come Gran Comandante cura i contatti con i Riti Filosofici regionali e in particolare è il Segretario  della ristretta Commissione per i Riti Filosofici formata dal  Sovrano Gran Commendatore  nazionale del RSAA delle Due Sicilie , che la presiede, e dal  Sovrano Gran Maestro del RFA che è il 2° Luogotenente Gran Hierophante . Da questa commissione egli  raccoglie i suggerimenti relativi ai Riti Filosofici che, sviscerati nelle loro varianti e  posti al  loro opportuno vaglio, saranno , sottoposti all’esame del Sovrano Santuario. Il Primo Gran Sorvegliante cura l’osservanza dei rituali seguiti dai vari Corpi Massonici e studia, quando richiestone, le modifiche da apportare a questi o da sottoporre all’approvazione della Commissione dei Riti che  da il parere preventive sui Rituali adottati da Logge e che non siano in tutto conformi a con quelli adottati dal resto della Comunione, e da sottoporre al successivo esame ed all’eventuale approvazione da parte della Commissione dei Rituali; presiede la Commissione dei Rituali in mancanza del Gran Maestro;

 

— il Secondo Gran Sorvegliante cura i contatti con le Gran Logge Regionali e in particolare è il Segretario  della ristretta Commissione per le Gran Logge  formata dal  Gran Maestro Nazionale della Gran Loggia delle Due Sicilie  che la presiede, e dal  Grande Oratore.

Da questa commissione egli  raccoglie i suggerimenti dell’Ordine che, sviscerati nelle loro varianti e  al loro opportuno vaglio, saranno , sottoposti all’esame del Sovrano Santuario. Il Secondo  Gran Sorvegliante cura l’osservanza dei rituali seguiti dalle varie Gran Logge con particolare riguardo ai Rituali Emulation e del Rito simbolico, che sono proposti in sperimentazione. Inoltre  studia e predispone gli schemi, da sottoporre all’approvazione del Governo dell’Ordine, delle manifestazioni pubbliche a carattere nazionale; esamina e studia le pubblicazioni profane d’interesse dottrinario per la Libera Muratoria e sottopone, se del caso, il risultato dei suoi studi al Governo dell’Ordine; ha il compito di presiedere la Commissione per la Diffusione del Pensiero Massonico in mancanza del Sovrano Gran Hierophante;

 

il Grande Oratore cura la scelta, nell’ambito delle formulazioni programmatiche del Sovrano Santuario dei temi che, con la approvazione del Governo dell’Ordine, verranno sottoposti all’esame ed allo studio da parte delle Logge della Comunione; da il proprio parere conclusivo e vincolante su ogni argomento trattato nel Governo dell’Ordine; presiede la Commissione per le Riforme della Costituzione in mancanza del Sovrano Gran Hierophante;

 

— iI Gran Segretario mantiene i contatti con le singole Logge cura il coordinamento del lavoro di queste sul piano nazionale per mezzo dei singoli Collegi Circoscrizionali dei Maestri Venerabili; provvede ai solleciti alle Lodge per l’adempimento dei loro doveri verso il Sovrano Santuario; cura la corrispondenza della Grande Segreteria e dispone quanto altro necessario per il buon andamento organizzativo dell’ Obbedienzae nel rispetto delle Grandi  Costituzioni e dei deliberati della Sovrano Santuario; presiede la Commissione di Organizzazione in mancanza del Sovrano Gran Hierophante;

 

— iI Gran Tesoriere cura I’amministrazione del Sovrano Santuario nell’ambito di quanto disposto dal presence Regolamento in termini amministrativi;  stabilisce, caso per caso, ed in accordo con le deliberazioni del Sovrano Santuario i criteri di priorità della spesa; coordina, quando richiestone, e con potere sindacabile soltanto dalla Gran Loggia, il concorso delle spese di più organi della Gran Loggia delle Due Sicilie; suggerisce alle Logge ed ai vari organi della Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie i criteri da adottare per il migliore andamento delle rispettive amministrazioni.

 

CapoII . -DEI  LAVORI  DELLA GRANDE  ASSEMBLEA NAZIONALE

 

Art. 196  –  La convocazione della Assemblea Nazionale  è fatta per Decreto del Sovrano Gran Hierophante, tre mesi prima della data di riunione.

Le sessioni ordinarie annuali dell’Assemblea Nazionale  vengono convocate di nomina nel periodo comprendente I’equinozio di primavera, dal 10 al 31 marzo di ogni anno.

Le sedute straordinarie sono convocabili in qualsiasi epoca dell’anno e, se non debbasi procedere in esse ad elezioni del  Sovrano Gran Hierophante o di Grandi Maestri Aggiunti e se ragioni di urgenza, da indicare nel Decreto di convocazione, lo esigano, possono esserlo a termini abbreviati, ma non minori ad un mese.

La convocazione della sessione ordinaria annuale non è di ostacolo alla convocazione di sessioni straordinarie imposte da ragioni d’urgenza o provocate dal Governo dell’Ordine o su domanda motivata delle Logge. In tali casi la convocazione della sessione ordinaria gia detta può essere prorogata fino a tre mesi, con Decreto del Sovrano Gran Hierophante o dell’Autorità Massonica che ne esercita temporaneamente i poteri.

 

Art. 197 –  ll Decreto di convocazione della Assemblea Nazionale  con l’ordine del giorno, che non deve necessariamente essere formato contestualmente all’emissione del Decreto, dove essere inviato dalla Grande Segreteria a tutte le Logge della Comunione e ai Membri di diritto de Sovrano Santuario e dei Governi regionali almeno 30 giorni prima della riunione per le convocazioni ordinarie e 20 giorni per le straordinarie; viene altresì comunicato per notizia ai Capi dei Corpi Massonici Rituali dell’Obbedienza e ai Rappresentanti della nostra Obbedienza  presso le Grandi Logge o Grandi Orienti italiani aventi trattati di amicizia con noi. Per il giorno di apertura della sessione, la Grande Segreteria compila l’elenco degli invii effettuati e lo mette a disposizione del Sovrano Gran Hierophante, deI Grande Oratore, del Gran Cerimoniere, ad una opportuna  Commissione di Verifica dei Poteri.

 

Art. 198  –  Cinque Logge, con richiesta scritta che deve pervenire al Governo dell’Ordine tre mesi prima dell’epoca in cui normalmente si riunisce la Gran Loggia in sessione ordinaria, possono chiedere che vengano posti all’ordine del giorno argomenti specifici di interesse attuale e generale per tutta la Comunione.

 

Art. 199  –  Tutte le relazioni presentate dai vari organi preposti  debbono pervenire in copia al Sovrano Santuario Logge almeno un mese prima della data di riunione.

 

Art. 200  –  Ogni Venerabile o un suo delegato  ha l’obbligo di intervenire alle riunioni della Assemblea Nazionale.  Le Logge costituite fuori d’Italia possono eleggere a loro rappresentante un Maestro della Comunione che non rappresenti già una Loggia.

 

 

Art. 201  –  Non più tardi del decimo giorno precedente la riunione della Gran Loggia, la Grande Segreteria fa pervenire, per via telematica, ai Venerabili delle Logge aventi titolo per partecipare alla riunione o ai loro sostituti apposita tessera di ammissione numerata e nominativa.

Per sostituzioni resesi necessarie posteriormente o per regolarizzazioni dell’ultima ora accolte dal Governo dell’Ordine, sentito il Grande Oratore, la tessera è trattenuta dalla Grande Segreteria e consegnata al Maestro delle Cerimonie che la rimette al titolare presentatosi.

Nel caso che il Venerabile o il suo sostituto non possano intervenire, sulla tessera viene dalla Segreteria della Loggia indicato il nome del delegato.

Tessera di altro tipo e colore viene rimessa ai membri di diritto ed agli altri Fratelli che hanno compito di assistervi.

 

Art. 202  –  La Grande Assemblea Nazionale, all’inizio dei lavori, nomina una Commissione di cinque SS e FF  per la verifica dei poteri.

Espletato il suo compito la Commissione, attraverso il suo Presidente, riferisce sul risultato delle verifiche, sui casi dubbi di ammissibilità del rappresentante presentatosi, e sulle cautele adottate. Sulla base dell’elenco dei presenti regolari ed eliminate i dubbi,  con decisione sommaria da sottoporre eventualmente al Sovrano Santuario , viene riconosciuta e proclamata la presenza del numero dei Rappresentanti di Loggia ai fini della validità delle sedute e delle singole deliberazioni.

Prima che si proceda a votazioni la Commissione aggiorna le comunicazioni di cui sopra che modifichino in aumento il numero dei presenti ammissibili al voto.

 

Art. 203  –  Nel .giorno e nell’ora stabiliti per l’apertura dell’ Assemblea Nazionale  in sessione ordinaria, si insedia  il Sovrano Gran Hierophante,   o chi temporaneamente lo sostituisce, unitamente ai Grandi Dignitari ed ai i Grandi Ufficiali in carica, e si provvede alla momentanea sostituzione di quelli occasionalmente mancanti, il Presidente sceglie ed installa i nuovi Grandi Ufficiali della Gran Loggia i quali rimangono in carica fino all’apertura dei  lavori della successiva sessione ordinaria; quindi apre i Lavori secondo in Terzo Grado.

lI Sovrano Gran Hierophante può nominare più Grandi Ufficiali aggiunti fra tutti i Fratelli Maestri della Comunione.

 

Art. 204  –  Se la Gran Loggia deve procedere alla elezione del Sovrano Gran Hierophante o di nuovi Grandi Maestri Aggiunti o Grandi Dignitari, il Sovrano Gran Hierophante in carica  o chi lo sostituisce nella presidenza, riunisce in sessione speciale il Sovrano Santuario.

 

Art. 205  –  Per partecipare ai Lavori, i Rappresentanti delle Logge ed i Garanti di Amicizia di Grandi Lodge o di Grandi Orienti esteri entrano rispettivamente nel Tempio secondo I’ordine alfabetico della denominazione italiana della Circoscrizione Massonica cui appartengono e della potenza massonica che rappresentano. Seguono nell’ordine i Grandi Maestri Aggiunti Onorari, Grandi Maestri Onorari, ex Grandi Maestri Aggiunti ed ex-Grandi Maestri, quindi i Grandi Rappresentanti della Gran Loggia Delle Due Sicilie presso Potenze Massoniche estere secondo I’ordine alfabetico di queste nella lingua italiana. Questi, qualora rivestano anche I’Ufficio di Grandi Dignitari o Grandi Ufficiali delle Grandi Logge o di Grandi Orienti, godono delle prerogative protocollari della maggiore dignità o carica rivestita secondo I’ordiine di precedenza stabilito dalle rispettive Costituzioni.

 

Art. 206  –  Dopo l’allocuzione di saluto del Sovrano Gran Hierophante ai Maestri Venerabili delle Logge, ai Membri di diritto della Gran Loggia, ai Visitatori e ai Rappresentanti dei Riti, il Gran Portastendardo issa la Bandiera Nazionale all’Oriente, alla destra del Trono.  I presenti, in piedi e all’ordine, rendono gli onori alla Bandiera, ascoltano l’inno di Mameli e l’inno del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia.

Il Gran Segretario legge la lista delle Logge e Camere presenti e del rappresentante presente. Legge poi il verbale della precedente sessione per l’approvazione. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per chiedere di inserire rettifiche.  ll Gran Segretario legge poi i messaggi ricevuti per I’occasione da altre Potenze Massoniche.

 

Art. 207  –  Viene quindi data lettura delle Relazioni del Grande Oratore e del Gran Segretario.

Dopo di ché, esaurita la discussione sulle delle relazioni, si dà lettura della Relazione del Gran Tesoriere, contenente i bilanci consuntivo e preventivo, e di quella del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.

 

Art. 208  –  Esaurita la discussione sulle  relazioni di carattere finanziario e patrimoniale si procede alle votazioni sui bilanci e sulla Relazione dei Grandi Architetti Revisori, previsti  dai Regolamenti.

 

 

Art. 209  –  Esauriti gli adempimenti di cui al precedente articolo, il Sovrano Gran Hierophante  fa le sue Comunicazioni, seguito dal Sovrano Gran Commendore nazionale, dal Gran Maestro Nazionale, dal Gran Patriarca di M.M., dal Sovrano Gran Maestro del RFA e dal Gran Comandante del RYM .Quindi  il Sovrano Gran Hierophante  annuncia la composizione dei Grandi Dignitari per l’Assemblea nazionale  per il prossimo anno, di eventuali nuovi G.M. aggiunti e onorari, .di tre Architetti revisori e due supplenti per Collegio dei Revisori del  Sovrano Santuario. I nominati hanno firmato in anteprima il giuramento. Nella riunione di insediamento  nomineranno loro stessi il Presidente del Collegio.

 

Art. 210  –  La Grande Assemblea nazionale  non può discutere né deliberare su argomenti che non siano indicati nell’ordine del giorno.

 

Art. 211  –  Non può essere concessa la parola più di due volte sullo stesso argomento, il relatore ed il proponente hanno diritto ad avere per ultimi la parola. Gli interventi non possono avere durata superiore a dieci minuti. il Grande Oratore deve essere sentito prima di qualunque votazione.

 

Art. 212  –  Per ogni  proposta di rinvio possono avere la parola non più di due SS o FFi a favore e di due contro la proposta medesima e per non più di cinque minuti ciascuno.

 

Art: 213  –  Quando non vi siano altre SS e FF  iscritti a parlare, iI Sovrano Gran Hierophante dichiara chiusa la discussione.   Chiusa la discussione il Grande Oratore riassume le opinioni espresse, compresa eventualmente la propria, e dà le sue conclusioni sulle proposte presentate, dopo di che nessuno può più prendere la parola sull’argomento.

 

Art. 214  –  ll Sovrano Gran Hierophante  invita la Grande Assemblea  a deliberare. Si inizia con la votazione sugli emendamenti, a cominciare da quelli soppressivi, cui seguono i modificativi e poi gli aggiuntivi. È sempre ammessa la votazione per parti separate. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso.

 

Art. 215  –  Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e controprova, previo computo dei presenti aventi diritto a voto; per divisione con computo dei due partiti; a scrutinio segreto col sistema delle palline bianche, rosse e nere o, se lo chieda almeno un terzo dei Fratelli presenti e  per appello nominale.

 

Art. 216  –  ll Sacco della Beneficenza viene fatto girare in modo non rituale. E’ costume che nessuna S. o F. abbandoni la sessione dei lavori senza avere versato il suo obolo.

Espletati tutti i lavori e prima della loro chiusura, il Secondo Gran Sorvegliante, su invito del Sovrano Gran Hierophante insieme coI Grande Oratore e coI Gran Tesoriere, accerta l’ammontare del Tronco di Beneficenza che viene comunicato con le forme di rito.

 

Art. 217  –  ll Tracciato di verbale delle riunioni della Gran Loggia viene siglato in ogni foglio dal Presidente, dal Grande Oratore e dal Gran Segretario prima della chiusura dei lavori.

 

Art. 218  –  Prima della chiusura dei Lavori il Gran Portastendardo ammaina la Bandiera Nazionale con le SS e i FF all’ordine.

 

Art. 219  –  Prima della chiusura dei Lavori il Sovrano Gran Hierophante invita le  le SS e i FF ad una catena d’unione.

 

 

 

TITOLO  VI – DELLA  GESTIONE  PATRIMONIALE  E  FINANZIARIA

 

Art. 220 –  Il patrimonio nazionale del Grande Oriente dei Tre mari d’Italia è gestito dal  Sovrano Santuario con bilancio preventivo e consuntivo.

Il patrimonio regionale del RSAA regionale   è gestito dal  Supremo Consiglio Regionale di R.S.A.A con bilancio preventivo e consuntivo.

Il patrimonio regionale di Loggia è gestito dalla Loggia stessa  con bilancio preventivo e consuntivo, sotto l’ispezione del G.M. regionale..

Fanno parte comunque del patrimonio di ciascuno dei tre enti  le decorazioni e gli emblemi massonici, gli oggetti di carattere storico ed artistico.

La conservazione e l’amministrazione del patrimonio intangibile nazionale sono affidate alla Giunta, localmente ad opportune Commissioni.

La Commissione redige l’inventario dei beni patrimoniali e si riunisce una volta l’anno anche telematicamente.

 

Art. 221  –  L’esercizio finanziario è annuale. Ha inizio il 1° di Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Governo dell’Ordine nazionale, regionale e di Loggia, ciascuno per le proprie competenze, esamina ed approva ogni anno il Rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale ed il bilancio preventivo predisposti dal Gran Tesoriere da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ed all’approvazione della Gran Assemblea  nazionale.

Il Bilancio preventivo ed il Rendiconto finanziario debbono indicare distintamente le entrate e le spese effettive ordinarie e straordinarie ed il movimento di capitali.

Gli eventuali utili di esercizio risultanti dai rendiconti finanziari approvati sono devoluti alla costituzione di un fondo di riserva per le spese straordinarie ed impreviste.

 

Art. 222  –  Le entrate della gestione ordinaria sono costituite dai proventi del patrimonio, dai contributi annui dovuti dalle Logge, dalle tasse di conferimento dei gradi, da quanto altro dovuto dalle Logge.

Le entrate straordinarie sono costituite da lasciti ereditari o da donazioni, salve disposizioni particolari dei testatori o dei donatori, nonché da qualsiasi altro provento debitamente  documentato.

 

Art. 223  Il Sovrano Santuario, il Supremo Consiglio di Rito Scozzese Regionale e le singole Logge   nominano ciascuno  un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, i quali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente di ciascun Collegio di  Revisori dei Conti è nominato tra e dai membri effettivi; in caso di impedimento o mancanza è sostituito dal membro effettivo di maggiore anzianità muratoria nel Grado massimo posseduto.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo subentra il supplente in maggior  anzianità muratoria.

 

Art. 224  –  I Revisori dei conti:

  1. a) controllano l’amministrazione e la gestione finanziaria e patrimoniale degli organi dell’Obbedienza e riferiscono collegialmente e con apposita relazione alla Assemblea nazionale, regionale e di Loggia in sede di approvazione del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale;
  2. b) accertano almeno ogni quadrimestre la consistenza di cassa, I’esistenza dei valori e dei titoli e la regolare tenuta della contabilità. Degli accertamenti eseguiti redigono verbale in apposito libro.

 

Art.225  –  I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti partecipano con voto consultivo alle riunioni del Governo dell’Ordine, nazionale, regionale e di Loggia, limitatamente alla trattazione di argomenti di carattere patrimoniale e finanziario.

 

 

Art. 226  –  La contabilità può essere  nazionale, regionale o di Loggia, sono contabilità separate e ciasuna  deve riportare analiticamente le consistenze e le mutazioni di tutte le attività e passività della struttura.

 

Art. 227  –  Per la contabilità debbono essere tenuti giornalmente al corrente, sotto la responsabilità di un Tesoriere responsabile per ciascuna struttura:

  1. a) un giornale di cassa,
  2. b) un libro inventario,

nonché tutte quelle scritture e particolari che il Governo a livello nazionale, regionale o di Loggia e il relativo  Tesoriere ritengano necessari ed opportune.

 

Art.228  –  I Libri indicati nell’articolo precedence debbono essere vidimati, al principio di ogni esercizio massonico, da uno degli  Architetti Revisorinominati a livello  nazionale, regionale o di Loggia.

 

Art. 229  –  I documenti relativi al movimento di cassa, ai movimenti di conto corrente presso Banche e ai movimenti riguardanti altri conti debbono essere riuniti in apposita cartella, previa annotazione, sugli stessi, dei riferimenti per le registrazioni cronologiche da effettuarsi esclusivamente in base a documenti riconosciuti regolari e alle lettere in arrivo e in partenza.

Le cartelle debbono essere tenute cronologicamente in archivio.

 

Art. 230  –  Ogni operazione contabile deve essere immediatamente registrata con richiamo specifico al capitolo di bilancio preventivo o alla apposita deliberazione.

Prima di compilare le registrazioni nel giornale, deve essere fatto accertamento che butte le partite riferentesi ai vari conti siano regolarmente controllate e spuntate con lettere in arrivo e in partenza e con i fogli contabili interni, e portino visibile il segno di spunto.

 

Art. 231  –  La corrispondenza contabile è tenuta dal Segretario sia esso nazionale, regionale o di Loggia, , con le conferme delle operazioni di cassa, degli addebiti e accrediti e di quando altro forma oggetto di partite contabili.

 

Art. 232  –  Gli incassi ed i pagamenti sono effettuati su appositi ordinativi emessi dalla Segreteria nazionale, regionale o di Loggia firmati rispettivamente dal  Gran Hierophante, dal Sovrano Gran Commendatore Regionale o dal Maestro Venerabile o da un loro delegato a quell’ufficio.

 

Art. 233  –  ll Tesoriere sia esso nazionale, regionale o di Loggia, ha la responsabilità del denaro, dei valori e dei tioli di proprietà, ne cura la custodia nei modi concordati con il Sovrano Santuario ed esegue gli incassi ed i pagamenti in base a singoli ordinativi.

Può rifiutare il proprio visto ad un ordinativo di pagamento ove non lo ritenga in armonia coi bilanci approvati.  Del fatto deve riferire alla più prossima seduta della struttura da lui amministrata.

 

Art. 234  –  Si deve provvedere alla compilazione e rilievo di una situazione contabile trimestrale, in modo da mettere in evidenza, e in forma descrittiva, tutti gli elementi costituenti la gestione finanziaria nonché le variazioni dello stato patrimoniale.

 

Art. 235  –  Alla compilazione dell’inventario si procede annualmente con l’assistenza di uno dei Grandi Architetti Revisori.

 

Art. 236 –  Il controllo amministrativo-contabile si esercita  su tutte le pratiche le quali importino comunque introiti, spese od oneri per la Comunione.

Il Collegio degli  Architetti Revisori nazionale, regionale o di Loggia tiene apposite sedute periodiche. Quando lo reputi opportuno, per il migliore andamento tecnico della gestione finanziaria e per il più agevole controllo contabile, invita a parteciparvi  il relativo Tesoriere responsabile.

 

Art. 237  –  Due mesi prima della riunione della Assemblea Nazionale, il Gran Tesoriere  consegna al Collegio dei Grandi Architetti Revisori, per il suo esame, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale nazionale. Analogamente si comporta sia il Tesoriere regionale che il Tesoriere di Loggia nei confronti dei rispettivi Architetti revisori.

 

 

 

TITOLO  VII – DELLA  GIUSTIZIA  MASSONICA

 

 Capo I – PRINCIPI  GENERALI

 

Art. 238 – La Giustizia dell’Ordine è amministrata in nome del Sovrano Santuario del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia. Le sentenze sono intestate con la formula: Alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo (A\G\D\G. .A\D\U\) o formula analoga a seconda dei Riti e debbono essere motivate.

 

Art. 239  –  Gli Organi della Giustizia Massonica sono:

1) Il Giudice Istruttore nominato dall’organo competente, successivamente specificato;

2)  i Tribunali del 31° grado del RSAA, di 1° istanza, a livello Regionale se istituito o a livello nazionale se non istituito;

3) il tribunale di 2° istanza del 91° grado  del Rito di Misraim Memphis.

 

 

Art.240  –  ll Tribunale del 31° grado del RSAA, di 1° istanza, a livello Regionale o Nazionale è costituito dal Presidente del Tribunale  stesso che lo presiede e da due giudici due giudici, nominati di volta in volta secondo necessità.

Il Tribunale di 2° istanza del Rito di Misraim Memphis è presieduto dal Gran Hierophante o da un suo delegato, e da due giudici, nominati di volta in volta secondo necessità tra i membri del Sovrano Santuario.

Il giudizio sui  Maestri Venerabili è riservato al Tribunale di 1° istanza e il giudizio su presidenti di camera da quello di 2° istanza. E’ sempre ammesso  appello avverso le sentenze dei Tribunali di Loggia, al Sovrano Santuario, che emette un giudizio defitivo.

 

Art. 241  –  Il Tribunale di 2° istanza del Rito di Misraim Memphis  non ha sede fissa ed ogni volta si riunisce su convocazione del suo Presidente.

 

Art. 242  –  Nel caso che l’incolpato è una S. o un F. il Maestro Venerabile in accordo con gli organi di governo regionale nomina un giudice istruttore che

  1. a) proceda all’interrogatorio;
  2. b) assuma le prove documentali e testimoniali;
  3. c) formuli il capo d’imputazione o dichiari un nn luogo a procedere;
  4. d) depositi gli atti presso la Segreteria del Collegio Circoscrizionale
  5. e) riferisca agli organi regionali di governo.

 

Art. 243  –  Nel caso che l’incolpato sia una Loggia o una Camerà saranno il Gran Maestro regionale o il Sovrano Gran Commendatore Regionale. A nominare  un giudice istruttore che

  1. a) proceda all’interrogatorio;
  2. b) assuma le prove documentali e testimoniali;
  3. c) formuli il capo d’imputazione o dichiari un non luogo a procedere;
  4. d) depositi gli atti presso la Segreteria del Collegio Circoscrizionale 0 del Supremo Consiglio
  5. e) riferisca agli organi regionali di governo.

 

 

Art. 244  –  Le denunzie debbono essere redatte per iscritto e contenere l’indicazione delle prove.

Debbono essere indirizzate al Maestro Venerabile della Loggia cui appartiene il Fratello incolpato e per conoscenza al Gran Maestro regionale, presidente del . Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili. Se l’incolpata è una Loggia o una Camera se ne da notizia rispettivamente al Gran Maestro regionale o al Sovrano Gran Commendatore Regionale. Fino a quando non sia intervenuto un verdetto massonico definitivo il Fratello deve presumersi non colpevole

 

Art. 245 –  L’incolpato o la Loggia incolpata ha il diritto alla contestazione delle accuse ed alla difesa.  Se non ha designato una S. o un F.  a difensore di fiducia gliene viene nominato uno d’Ufficio dal Gran Maestro regionale. Nei giudizi massonici il pronunciato profano ha valore solo indicativo.

 

Art. 246  –  La Segreteria del  Collegio Circoscrizionale o del Supremo Consiglio da notizia della apertura del procedimento e della eventuale sospensione da ogni attività massonica dell’incolpato  o della Loggia o della Camera incolpata al Maestro Venerabile competente o al Gran Maestro regionale o al Sovrano Gran Commendatore Regionale.

 

Art. 247  –  Deciso il rinvio a giudizio o in caso di contestazione del non luogo a procedere si procede al dibattimento innanzi all’organo giurisdizionale cje è il tribunale di 1° istanza del 31° grado del Rito scozzese antico ed accettato. ll Presidente del 31° grado stabilisce il giorno e I’ora dell’udienza ed invita a comparire con un congruo termine, non inferiore a 30 giorni, le parti, i testimoni che ritiene utile sentire e chiunque altro possa  esscre opportunamente sentito. Se l’incolpato non si presenta e non si giustifica si procede in sua contumacia.

Il dibattimento può essere rinviato con provvedimento rnotivato adottato dall’organo giudicante e, se iniziato, può essere rinviato in prosieguo, per nuove contestazioni o per altri motivi.

 

Art. 248  –  Avverso al tribunale regionale si può ricorrere al tribunale di  1° istanza del 31° grado si può ricorrere al tribunale di “2°  istanza del 91° grado del Rito di M.M. costituito come suprema Corte.

 

  Capo II – COLPE  E  PENE

 

 

Art. 249  –  ll Fratello responsabile di mancanze disciplittari è richiamato dal Consiglio dei Dignitari della sua Loggia.  Il Consiglio, per tale ufficio, si denomina Consiglio di Disciplina.

In ogni caso di morosità al Fratello sarà fissato un congruo termine per adempiere ai suoi obblighi.

Ove il Frafello si dimostri insensibile al richiamo del Consiglio di Disciplina, questo procede alla denunzia al competente Tribunale il quale procederà a tenore degli articoli 61, 62, 63 e 64 del Regolamento e da 158 a 180 delle presenti Norrne di Attuazione.

 

Art. 250  –  Rientrano fra le colpe massoniche e sono punite ai sensi dei  successivi articoli le seguenti mancanze disciplinari:

 

1) manifestazioni di scarso sentimento di fraternità;

2)  ogni azione contraria alla lealtà, all’onore o alla dignità della persona umana;

3) contegno non corretto nelle discussioni e  nelle riuni massoniche;

4) negligenza nella osservanza dei doveri di Libero Muratore;

5) abituale diserzione dai lavori;

6) il riconosciuto sparlare all’interno dell’Obbedienza e fuori della stessa di SS, FF ed autorità dell’Obbedienza;

8) l’inosservanza dei principi della Libera Muratoria, delle Grandi  Costituzione e dei  Regolamenti dell’Obbedienza;

9) la violazione dei doveri massonici nei confronti sia delle Sorelle che dei Fratelli, che degli Organi dell’Obbedienza.

10) morosità nel pagamento dei contributi per oltre sei mensilità al Tesoro di Loggia e nell’adempimento di ogni altro obbligo verso la Loggia o verso la Comunione (nell’ambito della Comunione).

11) L’esercizio di una speculazione finanziaria nei confronto delle SS e dei  FF.

12) azioni specifiche deleterie per l’Obbedienza.

 

Art. 251  –  La S.e il F.  responsabili di mancanze disciplinari semplici , in una prima fase, è richiamato dal Maestro Venerabile  della sua Loggia, che può anche ritenere di nominare un momentaneo  Consiglio di Disciplina costituito da tre Maestri.

Nei di  morosità  alla S. o al F.  sarà fissato un congruo termine per adempiere ai suoi obblighi.

Ove la S. o il F.  si dimostri insensibile al richiamo del MV o del Consiglio di Disciplina, si renderà indispensabile deferirlo al giudizio.

 

Art. 252  –  Le SS e i FF.  riconosciuti responsabili di colpa massonica sono punibili secondo la gravità dei fatti compiuti e le circostanze del fatto:

  • con l’espulsione dall’Obbedienza.
  • con la sospensione per un periodo determinato
  • con la censura solenne che importa l’interdizione da qualsiasi carica massonica per tre anni;
  • con la censura semplice.

 

Art. 253  –  Le Logge e le Camere ritenute responsabili di colpa sono punibili:

  1. con la demolizione;
  2. con la sospensione per un periodo determinato
  3.  con la censura.

La Loggia o la Camera è rappresentata in giudizio da colei o colui che la presiede o, se impedito, da altro Dignitario da lui delegato.

 

Art. 254  –  La colpevolezza di una Loggia o Camera si estende alle Sorelle e ai Fratelli  membri, i quali sono anche personalmente punibili con la espulsione o censura, a norma della presente Costituzione, nello stesso giudizio senza contestazione di accusa a ciascuno di essi e senza necessità di difesa personale, perché la contestazione dell’accusa alla Loggia e la difesa di questa hanno effetti anche nei loro confronti. Nessuna punizione va inflitta a Sorelle e  Fratelli che non abbiano partecipato al fatto o che abbiano manifestato e documentato in verbale il proprio dissenso;

Essi possono essere ammessi in altra Loggia o Camera a loro domanda al Sovrano Gran Commendatore regionale.

 

 

Capo III.-   SVOLGIMENTO  DEI  GIUDIZI

 

Art. 255 –  l giudizi si svolgono previa contestazione delle accuse specifiche, costituzione del contradditorio ed esercizio della difesa a pena di nullità.

Le sedute dibattimentali debbono essere aperte a tutti Fratelli Maestri della Comunione.

Il giudizio deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla data di acquisizione della Tavola d’accusa da parte dell’organo giudicante.

 

Art. 256  –  Le sentenze di condanna emesse in primo grado dai Tribunali di Loggia e dal Tribunale del 31° grado  possono essere impugnate dal dichiarato colpevole e dal Grande Oratore entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione ad entrambi delle sentenze motivate.   Il gravame del dichiarato colpevole ha effetto sospensivo.

Il Grande Oratore può impugnare nello stesso termine le sentenze di proscioglimento emesse, anche in istruttoria, dai Tribunali di Loggia e dai Tribunali del 31° grado..

 

Art. 257  –  ll giudice di appello del 31° grado può confermare la sentenza impugnata, revocarla o riformarla, in tutto o in parte, può anche riformare la sola motivazione e confermare il dispositivo.

È ammesso il ricorso al tribunale del 91° grado  avverso le sentenze ammesse nei precedenti due gradi di giudizio  quando sussistano violazioni di norme costituzionali o regolamentari.

In tal caso la Corte dovrà essere composta da undici dei suoi membri.

 

Art. 258  –  In ogni stato e grado del procedimento l’Organo investito del processo può, per motivi di opportunità, sospendere l’incolpato da ogni attività massonica.

Il provvedimento è impugnabile, nel termine perentorio di giorni quindici più due dalla comunicazione, innanzi al Tribunale del 91° grado il quale deve decidere entro sessanta giorni dalla proposizione dell’impugnativa. L’impugnativa non ha effetto sospensivo ma, ove  il Tribunale del 91° grado  non dovesse, entro il termine stabilito, adottare alcuna decisione, il provvedimento di sospensione diventa inefficace e non può essere nuovamente emesso se non per fatti nuovi e gravi.

 

 

Capo IV.- ORGANI  GIUDIZIARI

 

Art.259  –  Le controversie tra Fratelli devono essere possibilmente risolte in via amichevole nell’interno della Famiglia Massonica prima che siano deferite alle Autorità Giudiziarie profane.

 

Art. 260  –  Per il componimento amichevole previsto dal precedente articolo è istituito il Giuri d’onore e I’Arbitrato, in base elle norme regolamentari.

 

Art. 261  –  Il Tribunale del 91° grado opera a livello di  Corte Centrale e si compone di tutti i membri dell’Obbedienza  che abbiano almeno il 91° grado. E’ presieduto  dal Presidente del 91° grado nominato dal Sovrano Santuario da una terna proposta per elezione, dai membri afferenti al 91° grado e dura in carica un triennio. La medesima procedura vale per il Sorvegliante principale nominato da una terna dal Sovrano Santuario, che assume il ruolo di vice-Presidente. Il Sorvegliante principale funge da Vice Presidente.

 

Art. 262  –  Il Tribunale del 31° grado opera a livello regionale come un  secondo grado di giudizio  e si compone di tutti i membri dell’Obbedienza  che abbiano almeno il 31° grado. E’ presieduto  dal Presidente del 31° grado nominato dal Sovrano Santuario da una terna proposta per elezione, dai membri afferenti al 31° grado di quella regione e dura in carica un triennio. . La medesima procedura vale per il Sorvegliante principale nominato da una terna dal Sovrano Santuario, che assume il ruolo di vice-Presidente. Il Sorvegliante principale funge da Vice Presidente.

 

Art. 263  –  I Tribunali di 1° istanza sono

  • i Tribunali di Loggia per le SS e i FF,  composti da Maestri della Loggia, 
  • i Tribunali dei Collegi Circoscrizionali dei Maestri Venerabili per il giudizio sulle Logge, composti da Maestri Venerabili,
  • i Tribunali  dei Supremi Consigli Regionali per le Camere dal 4° al 33° grado composte da SS e FF çhe hanno il grado almeno della Camera in giudizio

detti tribunali sono nominati di volta in volta dal Maestro Venerabile (Tribunale di Loggia), dal Gran Maestro regionale (Tribunale del Collegio Circoscrizionale)  dal Sovrano Gran Commendatore regionale (Tribunale  del Supremo Consiglio  Regionale)  che nominano contestualmente, ciascuno per la sua competenza,  anche Presidente e vice-Presidente.

 

Art. 264  –  La sede dei suddetti Tribunali e le date del dibattimento sono decisi di volta in volta dal Presidente in accordo con il responsabile  nazionale, regionale, di Loggia, che controfirma con lui la convocazione.

 

Art. 265  –  ll Presidente di ciascuno dei suddetti Tribunali in caso di incompatibilità o di impedimento di un Giudice effettivo designa un Giudice supplente che dovrà subentrare.

Nel caso che l’incompatibilità o l’impedimento riguardi il Presidente, le funzioni, per quel processo, verranno assunte dal Vice-Presidente .

 

Art. 266  –  In tutti gli organi giurisdizionali uno dei membri del Collegio designato dal Presidente, assume le funzioni di Segretario, che non sono compatibili con quelle di Relatore.

 

 

Capo V.-  SVOLGIMENTO  DEI  GIUDIZI

 

Art. 267  –  Le denunzie per i Tribunali di 1° istanza debbono essere redatte per iscritto e contenere le  ‘indicazione delle prove.

Debbono essere indirizzate per competenza al Maestro Venerabile della Loggia cui appartiene la S. o il F. incolpato (Tribunale di Loggia), ovvero per una Loggia  incolpata  al dal Gran Maestro regionale (Tribunale del Collegio Circoscrizionale)  ovvero per una Camera  incolpata  al Sovrano Gran Commendatore regionale (Tribunale  del Supremo Consiglio  Regionale).

 

Art. 268 –  Della apertura del procedimento deve essere sempre data notizia al Sovrano Gran Hierophante  il quale, raccolte informazioni presso il Maestro Venerabile della Loggia cui appartiene la S. o il F. incolpato (Tribunale di Loggia), ovvero, per una Loggia  incolpata , presso il Gran Maestro regionale (Tribunale del Collegio Circoscrizionale)  ovvero per una Camera incolpata  presso il  Sovrano Gran Commendatore regionale (Tribunale  del Supremo Consiglio  Regionale) il quale  sentito il parere del Sovrano Santuario , può provvedere a sospendere l’incolpato. O la Loggia o la Camera.

Il Sovrano Gran Hierophante  potrà assegnare al Tribunale un termine intro il quale il procedimento dovrà essere esaurito. In nessun caso detto termine potrà superare i novanta giorni.

 

Art. 269  –  La Grande Segreteria da notizia della apertura del procedimento e della eventuale sospensione da ogni attività massonica della Sorella o del  Fratello o della Loggi/Camera a incolpati al Maestro Venerabile competente ed alle autorità regionali.

 

Art. 270  –  ll Presidente del Collegio giudicante, appena ricevuti gli atti del procedimento, dopo averne data immediatamente notizia ala S. e al F. e  ed alle autorità regionali, li rimette ad un Giudice all’uopo da lui designato, quale inquirente, se non ritiene di provvedere egli stesso, affinché nel termine da lui stabilito:

  1. a) proceda all’interrogatorio;
  2. b) assuma le prove documentali e testimoniali;
  3. c) formuli il capo d’imputazione;
  4. d) depositi gli atti presso la Segreteria del Tribunale;
  5. e) riferisca al Collegio giudicante.

 

Art. 271  –  Subito dopo I’espletamento degli adempimenti di cui al precedente articolo il Presidente convoca il Collegio giudicante in Camera di Consiglio per decidere: o il rinvio a giudizio, o il proscioglimento dell’incolpato, o la restituzione degli atti aI Giudice Relatore per I’assunzione di

altre prove in un nuovo termine.

 

Art. 272  –  Qualora nel corso dell’istruttoria si renda necessario affrontare spese il Presidente ne da comunicazione Supremo Consiglio regionale o al Sovrano Santuario se il problema esula dalla regione, il quale decide in proposito.

 

Art. 273  –  In ogni stato dell’istruttoria il Presidente dell’organo giudicante investito dei processo, o il Governo regionale , se vi sono particolari motive di incompatibilità o di opportunità, su istanza di parte o di ufficio, trasmette gli atti al Sovrano Santuario  per la designazione di un altro Tribunale.

 

Art. 274  –  Deciso il rinvio si procede al dibattimento innanzi all’organo giurisdizionale nella sua sede.  ll Presidente  stabilisce la sede dei suddetti Tribunali e le date del dibattimento di volta in volta  in accordo con il responsabile  nazionale, regionale, di Loggia, che controfirma con lui la convocazione, ed invita a comparire con un congruo termine, non inferiore a 30 giorni, le parti, i testimoni che ritiene utile sentire e chiunque altro possa essere opportunamente sentito. Se l’incolpato non si presenta e non si giustifica si procede in sua contumacia.

Il dibattimento può essere rinviato con provvedimento rnotivato adottato dall’organo giudicante e, se iniziato, può essere rinviato in prosieguo, per nuove contestazioni o per altri motivi.

 

Art. 275  –  Del giorno e del luogo del dibattimento deve essere data notizia  sia alle autorità regionali che  alla Grande Segreteria. Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili disporrà che ne sia data notizia ai Maestri Venerabili della Regione.

 

Art. 276  –  Con I’apertura del dibattimento, il Presidente, dato ingresso ai Fratelli Maestri che desiderino assistere, nomina all’incolpato un difensore, se egli ne è sprovvisto.  L’incolpato e il denunziante possono richiedere la escussione di testimoni già sentiti in istruttoria e di testimoni nuovi e possono presentare nuovi documenti.

Il Presidente, o il Giudice da lui delegato, fa una breve relazione, dopo di che si sentono le parti incolpata e denunziante, gli eventuali testimoni e gli altri chiamati all’udienza, e si da lettura degli atti istruttori e dei documenti acquisiti.

Nel corso del dibattimento le parti possono fare le istanze, deduzioni e proposte che ritengono opportune.  Su diesse e su ogni incidente decide il Collegio.

Da ultimo si svolge la difesa e, senza soluzione di continuità, il Collegio si apparta e delibera la sentenza, di cui il Presidente legge in udienza il dispositivo.

 

Art. 277  –  ll Tribunale deve in ogni caso assumere a verbale le parti, redigere per iscritto il verdetto, e comunicare al Sovrano Gran Hierophante  ed alle autorità regionali interessate,  le proprie decisioni.

In base ad esse si procederà dagli organi competenti agli eventuali provvedimenti del caso.

 

Art. 278  –  L’Organo giudicante deciderà anche sul carico delle spese. Il pagamento delle spese deve essere eseguito dalla S o F. o della Loggia/Camera onerato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza, ed è un obbligo d’onore. L’inadempiente verrà sottoposto a giudizio massonico.

 

Art. 279  –  La sentenza deve essere depositata ed allegata agli atti entro quindici giorni dalla sua deliberazione e deve contenere l’indicazione delle parti e l’oggetto del processo, dove essere motivata e sottoscritta dai componenti del Collegio, deve essere comunicata senza indugio al Sovrano Gran Hierophante  del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia  ed alle parti.

 

Art. 280 –  I giudizi devono essere proseguiti e condotti a termine sino alla stesura della sentenza dagli stessi giudici che l’hanno iniziata anche se nel corso del procedimento sarà scaduto il periodo di durata della loro carica.  Solo se durante il processo vengano a mancare o siano impediti, i giudici potranno essere sostituiti.  La sostituzione è fatta dal Presidente con gli altri giudici eletti e, in mancanza di questi, sarà fatta dagli organi competenti alla designazione di essi.

 

Art.281  –  I provvedimenti emessi durante il procedimento sono esecutivi e sono impugnabili unitamente alla sentenza.

 

 

 

Capo VI.- IMPUGNAZIONI

 

Art. 282  –  L’impugnazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti, i motivi del gravame e le conclusioni e deve essere diretta e spedita, in plico raccomandato, al Presidente dell’Organo competente per il successivo giudizio.

 

Art. 283-  L’Organo giudiziario di secondo e di terzo grado giudica normalmente in base agli atti del giudizio di primo grado.  Il Presidente, ricevuto il gravame, richiama gli atti dal Presidente del Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata, stabilisce la sede e la data dei dibattimenti di volta in volta  in accordo rispettivamente  con il responsabile  regionale, o nazionale  che controfirma con lui la convocazione.  Se lo ritiene può designare un Membro del Collegio quale Relatore altrimenti riferisce lui stesso. All’udienza dopo la Relazione procede alla lettura degli atti.

In casi eccezionali ii Collegio può ammettere nuove prove, la rinnovazione ed integrazione delle prove acquisite e ne ordina l’espletamento in prosieguo se non può procedervi seduta stante.

Seguono lo svolgimento della difesa, la deliberazione della sentenza, la lettura del dispositivo, la stesura nonché tutte le comunicazioni previste per il giudizio di primo grado.

 

Art.284  –  Per quando non è detto nelle disposizioni di questo Capo si osservano, per lo svolgimento del giudizio d’appello, le norme per il giudizio di primo grado in quando applicabili.

 

 

 

Capo VII.- NORME  COMUNI

 

Art. 285  –  Le comunicazioni, le notificazioni, le convocazioni, gli inviti sono fatti con lettera raccomandata. Tutti i detti atti assumono la data del timbro dell’ufficio postale di partenza sul plico di spedizione.

 

Art. 286  –  La lettera diretta all’incolpato o al denunziante se torna al mittente perchè il destinatario è sconosciuto al domicilio dichiarato o risultante dal piedilista della sua Loggia si ritiene come recapitata a tutti gli effetti.

 

Art. 287  –  Gli atti che abbiano raggiunto il proprio fine comunque compiuti sono validi.

 

Art. 288  –  La sospensione eventualmente comminata dall’Organo investito del processo ai sensi dell’articolo 64 del Regolamento deve essere immediatamente comunicata alla Grande Segreteria che ne dà notizia agli stessi enti di cui all’articolo 160 delle presenti Norme di Attuazione.

 

Art.289  –  Le sentenze dei Tribunali massonici passate in giudicato vengono conservate in originale presso le rispettive  Segreterie di Loggia, regionali, nazionale i cui responsabili possono .

autorizzare il rilascio agli interessati di copia autentica delle stesse e di ogni altra decisione.

 

 

 

Capo VIII.- G R A Z I A

 

Art. 290  –  ll Gran Maestro, nel concedere la grazia a tenore dell’articolo 38, lettera o), del Regolamento stabilirà con il relativo Decreto le condizioni e le modalità per il godimento della grazia stessa.

 

 

[1] Il termine “Ordine” si riferisce al sistema nel quale si organizza la Massoneria, detta Massoneria azzurra,  nei primi tre gradi detti di Apprendista o 1° grado, Compagno o 2° grado e Maestro o 3° grado. Il termine  “Rito” (con la maiuscola) è riferito  al sistema  in cui si organizza, invece, la Massoneria degli alti gradi, ovvero, successivi al terzo grado.  La parola “rito” (r minuscola) si riferisce al complesso degli aspetti cerimoniali in uso nei vari gradi.

[2] Come vedremo meglio in seguito tra i vari Riti allo stato attuale sembrano essersi maggiormente diffusi il Rito di York (in ambiente filo-anglosassone), il Rito Scozzese Antico ed Accettato del 33° ed ultimo grado (che nasce dalle Grandi Costituzioni di Federico II di Prussia del 1786 e dal Manoscritto Francken del 1783), ed anche  altri Riti con specifiche differenti, tra i quali sembra  emergere il  Rito di Misraim –Memphis (fondato da Giuseppe Garibaldi nel  1881).

[3] La definizione dei Liberi Muratori come “Figli della Vedova”, deriva dalla leggenda di Hiram, l’architetto che costruì il Tempio di Gerusalemme per  Salomone. Nella Bibbia (“Libro dei Re”) si narra che re Salomone fece venire da Tiro, Hiram figlio di una vedova della tribù di Neftali. Hiram, il “figlio della Vedova” è considerato l’impersonificazione del Maestro Libero Muratore, come emerge dai Rituali del 3° grado. 

Massoneria Universale

GRANDE ORIENTE DEI TRE  MARI D’ITALIA

sedente a Sanremo

via Roccasterone 23

 

 

 

A\G\D\G\A\U\

A\U\T\O\S\A\G\

A:: G:: D:: S:: A:: D:: M::

 

 

REGOLAMENTI GENERALI

DELLE OFFICINE

DEL GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI

D’ITALIA

 

 

 

 

(approvato dal Supremo Consiglio nella Tornata del 3 Gennaio  2009 E.V.)

 

 

 

REGOLAMENTI  GENERALI 

 

INDICE

 

PREMESSE

 

TITOLO  I .- L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA

              INTRODUZIONE

Capo I.- LA MASSONERIA

Capo II.-  – I LIBERI  MURATORI

Capo III.- I RITI DELLA NOSTRA OBBEDIENZA

 

TITOLO  II – LA LOGGIA E LE INIZIAZIONI

Capo I.-  LA LOGGIA (46-50)

Capo II.- ARREDI E  SIMBOLI  PER  TEMPIO  IN  I GRADO (51)

Capo III.-  DIRITTI  E  DOVERI  DEI  LIBERI  MURATORI (52-59)

Capo IV.- – INIZIAZIONI  E  PROMOZIONI (60-73)

Capo V.-  SCIOGLIMENTO  DELLE  LOGGE E DELLE CAMERE (74-78)

Capo VI – DEL  COLLEGIO  CIRCOSCRIZIONALE  DEI  M. VENERABILI (79-87)

 

 TITOLO III.  LE REGOLE DELL’ORDINE E DEL  R\S\A\A\ 

Capo I.-  ORGANI DI GOVERNO DELL’ORDINE (88-95)

CapoII.-  ORGANI DI GOVERNO DEL  R\S\A\A\  (96-99)

Capo III – – DEI DIGNITARI  ED  UFFICIALI  DI  LOGGIA(100-125)

 

TITOLO IV.- – DELLE LOGGE E DELLE CAMERE E DEL LORO FUNZIONAMENTO

Capo I – FUNZIONAMENTE DELLE DELLE LOGGE E CAMERE (126-143)

Capo II.- DELL’ORDINE DEI LAVORI (art. 144 – 169)

Capo III.- TITOLI SPETTANTI NEI  RITI (art 170)

Capo IV.- AFFILIAZIONI E PARTECIPAZIONI ESTERNE (Art 171-183)

 

TITOLO  V – DEL  GOVERNO  DELL’ORDINE

Capo I.- IL SOVRANO SANTUARIO E IL SOVRANO GRAN HIEROPHANTE  (184-195)

.Capo II . -DEI  L.L.  DELLA GRANDE  ASSEMBLEA NAZIONALE (196-219)

 

TITOLO  VI – DELLA  GESTIONE  PATRIMONIALE  E  FINANZIARIA (220-237)

TITOLO  VII – DELLA  GIUSTIZIA  MASSONICA

 Capo I – PRINCIPI  GENERALI (238-248)

 Capo II.-  COLPE  E  PENE (249-254)

Capo III.-   SVOLGIMENTO  DEI  GIUDIZI (255-258)

 Capo IV .- ORGANI  GIUDIZIAR (259-266)

Capo V.-  SVOLGIMENTO  DEI  GIUDIZI (267-281)

Capo VI.- IMPUGNAZIONI (282-284)

Capo VII.- NORME  COMUNI (285-289)

Capo VIII.- G R A Z I A (290)

 

 

PREMESSE

 

 

I Regolamenti Generali del GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA sono uno strumento complementare, in un certo qual senso riassuntivo, delle complesse e articolate GRANDI COSTITUZIONI del GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA.

Questo, strumento è rivolto essenzialmente alle LOGGE dell’Obbedienza dipendenti dalla Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie o Ordine ed alle annesse Camere dell’Obbedienza dipendenti dal Rito Scozzese Antico ed Accettato delle Due Sicilie (R\S\A\ A\).  Segue che  operando le Gran Logge e i Riti Scozzesi a livello regionale, sono essenzialmente rivolti alla Regioni Massoniche istituite o da istituire.

Nel Titolo I, è richiamata, come ènelle GRANDI COSTITUZIONI, l’intera struttura della PIRAMIDE MASSONICA del GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA.

L’Ordine e il Rito Scozzese sono gestiti attraverso  regole,  mediante le quali si realizza il fine fondamentale previsto dall’Art. due delle Grandi Costituzioni che afferma che La Massoneria ha ereditato dagli Antichi Massoni operativi e speculativi due distinte missioni:

La prima missione  è quella legata al preoccuparsi degli uomini e della società, ciò che conduce ad una prima iniziazione nella struttura che chiameremo Ordine[1] (della Società), di essenza filantropica e progressista.

La seconda missione è di natura spirituale e di ricerca dell’alta iniziazione o se si vuole della cultura degli alti gradi, nella quale si perca di comprendere per ponderate passaggi la storia misterica dell’Umanità. Si parla allora di un struttura  Iniziatica,  che conduce a quello che è stato chiamato Rito[2]. Tutte le Massonerie esistenti partecipano più o meno sia all’Ordine(sociale)  che a differenti  Riti (iniziatici).

Pertanto l’Ordine e i Riti hanno  la finalità, con la partecipazione di tutti coloro i quali hanno dentro di sé la luce per illuminare le tenebre che minacciano l’umanità, di promuovere il perfezionamento morale, culturale e sociale dell’uomo. In particolare, esso persegue lo sviluppo di attività intellettive come la filosofia, la scienza, la medicina, il diritto, l’economia,, l’arte, la religione, la comunicazione, attraverso progetti che esprimono armonia e rispetto nei confronti di tutte le concezioni dell’uomo e della vita. Queste strutture  favoriscono  progetti etici, culturali e sociali e particolare importanza sarà data all’educazione delle nuove generazioni, fornendo loro non solo gli strumenti per conoscere il mondo in cui vivono, ma anche e soprattutto i principi etici e spirituali atti a  creare armonia tra gli uomini.

 

 

 

TITOLO  I .- L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA

 

INTRODUZIONE

Capo I.- LA MASSONERIA

Capo II.-  – I LIBERI  MURATORI

Capo III.- I RITI DELLA NOSTRA OBBEDIENZA

 

INTRODUZIONE. La Libera Massoneria nacque  in Inghilterra,  quando nel 1717,  quattro Logge londinesi si unirono in una Grande Loggia con i due gradi di apprendista e compagno. Questo è un fatto storico incontestabile. In seguito, delle Massonerie si sono sviluppate nel continente e particolarmente in Francia. Anche questo è un fatto storicamente incontestabile.

L’impiego della parola Rito in Massoneria risale a questo periodo. In Inghilterra, apparve con lo scisma degli Antients (antichi). In Francia, è stato spesso sviato il suo senso. Fino alla fine del 1700 i Liberi Muratori  parlavano più di Ordine e quindi di Massoneria Azzurra, formata dai primi tre Gradi. La  Massoneria di Perfezione si diffonde più lentamente dopo il  1740, essenzialmente in Francia,  creando, in vario modo, dei Gradi Scozzesi di ispirazione salomonica.

 

La Massoneria dalla sua origine operativa, ha ereditato due distinte missioni.

Una è di preoccuparsi degli uomini e della società, ciò che conduce ad quello che chiameremo Ordine (della Società), di essenza filantropica e progressista.

L’altra missione è di natura spirituale e di ricerca dell’alta Iniziazione o se si vuole della cultura degli alti gradi. Si parla allora di un Ordine Iniziatico,  che conduce a quello che è stato chiamato Rito. Tutte le Massonerie esistenti partecipano più o meno sia all’Ordine di Società che all’Ordine Iniziatico, o Rito Scozzese.

 

Ma cosa vi fu di scozzese nel Rito Scozzese A.A.?

 

Si è discusso molto sul termine Scozzese. E’ ora perfettamente chiaro che nulla del Rito  Scozzese è venuto dalla Scozia! La spiegazione data da Lindsay, afferma che alcuni Francesi pensarono di dare ai Gradi,  una origine speciale così cara ai Liberi Muratori, affermando di averla ricevuta da un gentiluomo scozzese, e la spiegazione non deve essere molto lontana dalla verità. Notiamo semplicemente ch’essa implica che questi Alti Gradi Scozzesi sono nati in Francia.

E’ incerta la data di  fondazione del così detto  Ordine del Real Segreto. probabilmente orale o perduta,  e la Costituzione di un Gran Capitolo dei Principi del Real Segreto, è presentato più tardi, in modo  esplicito come organizzato in venticinque Gradi conosciuti e approvati.  Tutti questi Gradi si dividono in sette Classi, per le quali bisogna passare, senza alcuna eccezione, osservando esattamente i tempi che intercorrono tra un Grado e l’altro, e questi sono indicati da numeri misteriosi.  Tale sistema di gradi scozzesi assumerà attorno al 1783, il nome di Rito di perfezione (o di Heredom), nel cosidetto manoscritto Francken elaborato dall’olandese Henry Andrews Francken (1720-1795).  Va subito precisato che gran parte della struttura dei gradi del Rito Scozzese Antico ed Accettato proviene da questo antico  Rito di Perfezione che sorse appunto  dal Capitolo suddetto ma anche dal Capitolo degli Imperatori d’Oriente e d’Occidente.

Il Manoscritto Francken è il più completo rituale massonico degli Alti Gradi che preceda la nascita ufficiale del Rito Scozzese Antico ed Accettato. Questa raccolta di Gradi dell’antico Rito di Perfezione (1783), ha il pregio di essere completa ed unitaria e precede di circa vent’anni la stesura dei primi Rituali Scozzesi. La traduzione è un’assoluta novità nel panorama della letteratura storiografica massonica per l’Italia (vedi DOCUMENTI) in quanto i testi similari più recenti risalgono agli anni immediatamente successivi il periodo post-bellico. La traduzione è stata effettuata direttamente dal testo inglese originale; è stata curata in particolar modo la stesura delle note che riguardano i termini più oscuri, cercando di dare un suggerimento interpretativo al ricercatore curioso ed allo studioso. Il Manoscritto Francken è un testo di riferimento per lo studio comparato dei Rituali antichi degli Alti Gradi e si auspica che possa accendere o ravvivare l’interesse per un aspetto poco conosciuto della storia del Settecento, delineando chiaramente quali erano, e sono tuttora i principi ispiratori della Massoneria Scozzese.

 

 

Capo I.- LA MASSONERIA

 

Art. 1  – Della Massoneria.  La Massoneria é universale e mira al perfezionamento ed all’elevazione dell’uomo e  dell’umana famiglia. Coloro che vi sono iniziati prendono il nome di Liberi Muratori e si organizzano in Obbedienze che si chiamano Grandi Orienti quando organizzano sia Grandi Logge, sia vari Riti, così come definiti nelle nostre Grandi Costituzioni,  nelle quali Costituzioni è indicato anche il rapporto gerarchico tra le differenti strutture  operanti nell’Obbedienza. .Tale ordine gerarchico è detto Piramide Massonica dell’Obbedienza.

 

Art. 2Della nostra Obbedienza. L’ Obbedienza denominata “Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia”,  si è costituita il 3 Aprile 2008, assieme al Rito Scozzese Antico ed Accettato delle Due Sicilie (R\S\A\A\) con gradi dal 1° al 33°. La Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie, si è successivamente costituita il 3.02.2009, sia per scorporo dei primi tre gradi dal Rito suddetto,  sia per il fatto che nel R\S\A\A\ si erano costituite 10 Logge delle quali 5 anche attivate.

 

Art. 3 – Il Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia dichiara di essere una struttura societaria aperta nel senso del filosofo Karl Popper. Pertanto ammette alle riunioni delle proprie strutture siano esse Logge o Camere di Rito, con il solo parere unanime delle due prime cariche, SS e FF che quotizzanti in altra Obbedienza, italiana o estera, o anche in sonno che siano  in possesso di un grado superiore, o eguale, o equivalente  a quello esistente nella struttura ospitante.

 

Art. 4 –Il  GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA, presenta un  percorso iniziatico che si sviluppa attraverso successivi gradi,  gerarchicamente ordinati,  che vanno dal 1° grado della prima iniziazione al 95° grado. Il significato dei gradi sarà precisato successivamente e specialmente nei Rituali. Il Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia è governato da una struttura nazionale denominata Sovrano Santuario, i cui membri detti Hierophanti sono  tutte le SS\ e FF\ insigniti del 95° grado. La struttura è presieduta da un suo Membro cui spetta  il titolo di Gran Hierophante Nazionale,(G::H::N::) e che assume il 97° grado, e da un Luogotente Gran Hierophante Nazionale  (L::G::H::N::),  che assume il 96° grado.

I Regolamenti delle Officine del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, seguono le  Grandi Costituzioni del GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA.

 

Art. 5 – Nella nostra Obbedienza i primi tre gradi sono governati  dalla Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie, che amministra i gradi 1°,2°,3° e ha carattere regionale.  L’organo di governo è la Circoscrizione di Maestri Venerabili, di cui si parlerà più avanti,  presieduta dal Gran Maestro Regionale. Tale Gran Consiglio dell’Ordine è organo referente del Supremo Consiglio Regionale del R\S\A\A\ delle Due Sicilie, del quale ad uno dei successivi articoli.  

 

Art. 6 – Il Decano del Gran Maestri Regionali si chiama Gran Maestro (nazionale) e rappresenta la Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie, nell’organo generale di governo che si chiama Sovrano Santuario.

 

Art. 7 – Il Sovrano Santuario Nazionale  è l’organo di governo del Grande Oriente dei tre mari d’Italia, determina tutte le sedi regionali del Grande Oriente, autorizza la creazione di  Officine e di strutture Regionali, nomina i Dirigenti Regionali sia della Regione che delle Logge. 

Il Sovrano Santuario degli Hierophanti di Misraim Memphis del 95° grado a vita, (S::S::M::M::) presieduto dal Gran Hierophante Nazionale (G::H::) che assume il 97° grado. E’ coadiuvato dal Luogotenente Gran Hierophante Nazionale  e Sublime Patriarca che assume il 96° grado. Il Sovrano Santuario è costituito da tutti i membri che posseggono il 95° grado e la loro nomina è a vita. Acquistano il titolo di  Hierophanti di Misraim Memphis, a loro si scrive come Nob.ssimi e Pot.mi. Il Sovrano Santuario determina tutte le sedi regionali del Rito, autorizza la creazione di  Officine e di strutture Regionali, nomina gli alti Dirignti Regionali (Gran Maestri Regionali, Sovrani G.C. Regionali, Sovrani Gran Maestri regionali, Ispettori di Oriente, tutti i loro luogotenenti e i Maestri Venerabili) e gestisce tutta la filosofia dell’Obbedienza ivi compresi i Dottorati interni, di cui in un successivo punto. Tale consesso è nominato (a vita). Ricordiamo che. 

  1. – Nei capoluoghi delle regioni massoniche risiede il Supremo Consiglio regionale , organismo amministrativo della piramide rituale.
  2. – La bolla di fondazione delle Logge simboliche è emanata dal Sovrano Santuario su proposta  dalla rispettiva struttura 
  3. – La costituzione ed il funzionamento delle Officine simboliche e superiori nelle dipendenze estere sono determinati da uno speciale Regolamento, formulato dal Gran Hirophante ed approvato dal Sovrano Santuario.

Nel caso di gemellaggio tra due Grandi Orienti, di differenti Nazionalità,  dotati di due Sovrani Santuari si provvede come previsto nelle Grandi Costituzioni.

 

 

Capo II.-  – I LIBERI  MURATORI

 

Art. 8  –  Sono Liberi Muratori  interni le SS e i FF  iniziati con procedura rituale, ovvero che hanno ottenuto un per riconoscimento da parte del Sovrano Santuario, di titoli conseguiti in altra Obbedienza,  nel rispetto delle Grandi Costituzioni  e dei presenti Regolamenti ,

che siano attivi e quotizzanti sia per la tassa annuale dovuta al Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia,  sia la quota dovuta alla Loggia e all’amministrazione Regionale;.

 che chiedano al Sovrano Santuario di accedere ad un nostro Rito, purchè  assente nella loro Obbedienza di origine.

 

Art 9.- Sono Liberi Muratori  onorari  le SS e i FF. all’Obbedienza di Grandi Logge o di Grandi Orienti  con i quali esista lo scambio di Garanti d’Amicizia,

Sono Liberi Muratori  esterni  le SS e i FF di altre Obbedienze sono membri esterni la cui partecipazione è autorizzata dalle prime due cariche della Loggia o della Camera.

 

Art. 10 – Nel caso di richiesta di partecipazione di FF provenienti da Obbedienze nelle quali, per statuto, non si accettino pariteticamente le donne, oppure di SS e FF  provenienti da Obbedienze nelle quali si  sia soliti usare termini discriminatori (ad esempio chiamare cugino il F. di altra Obbedienza) il Maestro Venerabile o il Presidente della Camera richiederà al postulante una dichiarazione scritta nella quale il singolo dichiarerà di non condividere personalmente quelle discriminanti.

 

Art. 101– Nel caso di partecipazione nella Regione  di marito e moglie, padre figlio, può essere richiesto alla Loggia l’esonero di una quota.

 

Art. 12  –  I Liberi Muratori del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia  considerano e  chiamano Sorelle e Fratelli,  tutti i membri iniziati in altre Obbedienze,  indipendentemente da ogni differenza di origini, di credenze e di condizioni sociali. Si devono reciprocamente insegnamento, fiducia e lealtà; si riuniscono e lavorano nelle Logge e, contraggono i propri impegni muratori sul proprio onore e sulla propria coscienza.

 Unica restrizione alla intolleranza è di essere selettivi con gli intolleranti.

 

 

Capo III.- I RITI DELLA NOSTRA OBBEDIENZA

 

Art. 13 – Del Rito Scozzese e dell’Ordine. Il Rito Scozzese Antico ed Accettato delle Due Sicilie ha carattere regionale ed  è governato dal Supremo Consiglio Regionale  del R\S\A\A\ delle Due Sicilie, presieduto dal un Sovrano Gran Commendatore Regionale.   Questo Rito amministra i gradi che vanno dal 4° al 33°. – Il Decano dei Sovrani Gran Commendatori  Regionali si chiama Sovrano Gran Commendatore (nazionale) e rappresenta il  Supremo Consiglio Regionale  del R\S\A\A\ delle Due Sicilie, nell’organo generale di governo che si chiama Sovrano Santuario.

 

Art. 14Il Fratello Giovanni Oggero 33°del RSAA. è stato Gran Hierophante del Capitolo Eridiana del  Rito di Misraim-Memphis di Torino, con il 96° grado di quel Rito. Ha risvegliato il Rito comr mrmbro fondatore del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia nominando Luogotenete Gran Hierophante il Fr:. Franco Eugeni, che alla sua scomparsa ne è stato il successore.g

 

  1. Da notare che il titolo di Conservatore del Rito che nel Rito Filosofico non è un grado, nel Rito di Misraim Memphis è il 95° grado, ovvero quello immediatamente precedente al 96° che è quello del Grande Hierophante Nazionale.

 

 

 

Art. 15 – Del Rito di Misraim-Memphis. Si è ancora costituito, il 3 Giugno 2009, per riemersione o rifondazione,  assieme ad altri Riti, dei quali sono  precisate le strutture nelle Grandi Costituzioni.

 

MODERNO RITO SPERIMENTALE ERMETICO-OSIRIDEO

DI MISRAIM-MEMPHIS DEL 95° GRADO

M::R::S::E::O::M::M:: (leggi emme erre seom)

 

che chiameremo brevemente Rito di Misraim Memphis, la cui struttura è precisata in dettaglio nelle Grandi Costituzioni, nei Rituali e anche in punti successivi di questo Regolamento. Tuttavia questo Rito amministra i gradi che vanno dal 66°½ e 67° grado al 95°. Il M::R::S::E::O::M::M:: è governato dal Sovrano Santuario (dei Gran Hierophanti del 95° grado),  ed è presieduto dal Sovrano Gran Hierophante, che rappresenta l’intero Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, costituisce il vertice della Piramide Massonica, presiede il Sovrano Santuario, assieme a vari altri compiti come appare in dettaglio nelle Grandi Costituzioni.  Il Sovrano Santuario è una struttura sovrana ed indipendente, nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana, che esercita la sua giurisdizione sul territorio nazionale. 

 

Art. 16 – Del Rito di M::M:: . Il Rito di Misraim Memphis del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, come ben indicato in dettaglio  nelle Grandi Costituzioni  è piuttosto complesso, è in primo luogo Nazionale e si divide in due grandi settori. Un primo settore è il :

 

MODERNO PATRIARCATO SPERIMENTALE  GNOSTICO-ALCHEMICO DI MISRAIM-MEMPHIS DEL 66° GRADO (33° ½, 33° -66°)

M::P::S::G::A::M::M::  (leggi : emme pi sgamm),

 

brevemente indicato come Patriarcato di Misraim–Memphis (P::M::M::). Tale Rito è governato da un Gran Consiglio del P::M::M::,  presieduta da un Gran Patriarca che assume il ruolo di Primo Luogotenete Gran Hierophante, e da un Luogotenente Gran Patriarca che assume il ruolo di  Secondo  Luogotenete Gran Hierophante,  entrambi nominati dal Sovrano Santuario. L’ultimo e principale Rito, esclusivamente nazionale, gia indicato  brevemente come Rito di Misraim-Memphis (M::R::S::E::O::M::M:: ), è  indicato nel precedente ’articolo del presente regolamento.

 

Art. 17 – L’accesso al Patriarcato di Misraim Memphis avviene per iniziazione e requisito d’accesso è il possesso del massimo grado di uno qualunque dei Riti Regionali. Precisamente occorre possedere il 33° grado del R\S\A\A\, oppure il 13° grado del Rito diYork, o ancora il VII grado del R\F\A\. A domanda una  S\ o un F\ che ha raggiunto l’ultimo grado in un Rito Regionale può chiedere la regolarizzazione documentata in uno dei rimanenti Riti. L’iniziazione al Patriarcato avviene in un apposito grado preparatorio denomimato 33 ½ dal titolo distintivo di Cavaliere di Constantino. La prosecuzione dei gradi si effettua per studi diretti su ogni singolo grado con tavole illustrative del grado da ottenere.

b.- L’accesso al  Rito di Misraim Memphis avviene per iniziazione e requisito d’accesso è il possesso del massimo grado nel Patriacato.  L’iniziazione al Rito avviene in un apposito grado preparatorio denominato 66 ½ dal titolo distintivo di Cavaliere di Osiride e Horus. La prosecuzione dei gradi si effettua per studi diretti su ogni singolo grado con tavole illustrative del grado da ottenere fino all’89°.

 

Art. 18 – Il M:: P:: A:: M:: M:: un Rito nazionale che va dal 33° ½  al 66° grado presieduto dal Sovrano Gran Patriarca, che è nominato dal Sovrano Santuario e  che utilizza anche un Consiglio che l’organo del Gran Patriarcato Nazionale, a carattere consuntivo. Il Gran Patriarca nomina motu proprio un Vice-Patriarca e un Segretario. Indice elezioni tra  tutti i fratelli di grado almeno 34°, possono essere votati 5 FF di grado almeno 66° a far parte di questo consiglio.  e scelto tra i FF\ che hanno almeno il 66° grado. 

La carica di Sovrano Gran Patriarca è nazionale. 

Gli studi che riguardano questo Rito sono profondi e articolati. La missione dei FF:: è lo studio e l’approfondimento e talvolta la ritualità per la ricostruzione o sperimentazione di ciascun grado. Per ciascun grado andrebbe costruito un fascicolo del grado dove fratelli più giovani possano attingere, completare, commentare, interpretare e costruire. Primo compito è lo studio della Gnosi e delle leggende ad essa connesse. La Gnosi si occupa  nella trasmissione delle Sacre Liturgie, del loro studio e degli approfondimenti nelle varie religioni.

Secondo compito è lo studio dell’Alchimia, disciplina antica che si occupa dello studio dei fenomeni trasmutatori, della storia della disciplina e dei grandi alchimisti.

In particolare il Patriarcato recepisce al suo interno, in modo privilegiato,  la dottrina dell’alchimia spirituale e del tendere al compimento della Grande Opera per via spirituale con riferimento allo studio del Trattato di Pernety.

Per essere iniziati nel Grande Patriarcato occorre aver conseguito il 33° grado del R\S\A\A\ ovvero il VII grado del R\F\I\ .

L’ingresso al Rito prevede o una iniziazione ad un grado denominato 33 ½ dal titolo distintivo di Cavaliere di San Costantino il grande o la diretta iniziazione al 34° grado dei Cavalieri di Scandinavia.

I gradi di questo Rito sono dati quasi tutti per comunicazione del Gran Patriarca, sentito il Gran Patriarcato,  a seguito di studi effettuati che comprovino la conoscenza del grado. L’uscita dal Patriarcato e l’accesso al 67° grado con il quale si passa a studi superiori del Moderno Rito Egizio di Misraim Memphis avviene con un lavoro sul trattato di Pernety che conclude la preparazione gnostico-alchemica  del Fr:: Patriarca del 66°,  Conservatore della città misteriosa

 

Art. 19 .- I gradi del Patriarcato e del Rito  sono i seguenti :

 

33 ½ – Cavaliere di San Costantino il grande

34° Cavaliere di Scandinavia – Knight of Scandinavia  (detto anche Cavaliere Normanno)

35° Cavalieri del Tempio – Knight of the Temple                              

36° Sublime Negoziatore – Sublime Negociantore della sesta crociata              

37° Cavaliere di Shota (Adepto della Verità) – Knight of Shota (Sage of Truth) 

38° Sublime eletto della verità – Sublime Elect of Truth (The Red Eagle)        

39° Grande eletto degli Eoni – Grand Elect of the Aeons                        

40° Saggio Sivhaista (Saggio Perfetto) – Sage Savaistre (Perfect Sage)

41° Cavaliere dell’arcobaleno – Knight of the Arch of Seven Colours

42° Principe della luce – Prince of Light

43° Sublime Saggio Ermetico – Sublime Hermetic Sage (Hermetic Philosopher)

44° Principe dello Zodiaco – Prince of the Zodiac

45° Sublime Saggio dei Misteri – Sublime Sage of the Mysteries

46° Sublime Pastore degli Huts – Sublime Pastor of the Huts

47° Cavaliere delle sette stelle – Knight of the Seven Stars

48° Sublime Guardiano della Montagna sacra – Sublime Guardian of the Sacred Mount

49° Sublime Saggio delle Piramidi – Sublime Sage of the Pyramids

50° Sublime Filosofo di Samothracia – Sublime Philosopher of Samothrace

51° Sublime Titan of the Caucasus

52° Saggio dei Labirinti – Sage of the Labyrinth

53° Cavaliere della Fenicia – Knight or Sage of the Phoenix

54° Sublime Scaldo o poeta islandese – Sublime Scalde

55° Sublime Dottore Orfico – Sublime Orphic Doctor

56° Pontefice di Cadmia – Pontiff of Sage of Cadmia

57° Sublime Mago – Sublime Magus

58° Principe Brahmino – Sage, or Prince Brahmine

59° Grande Pontefice di Ogygia – Sublime Sage, or Grand Pontiff of Ogygia

60° Sublime Guardiano dei tre fuochi – Sublime Guardian of the Three Fires

61° Sublime Filosofo incognito – Sublime Unknown Philosopher

62° Sublime Saggio di Eleusi – Sublime Sage of Eleusis

63° Sublime Kawi

64° Saggio del Dio Mithra – Sage of Mythras

65° Guardiano Istallatore del Santuario – Guardian of Sanctuary and Grand Installator

66° Architetto Consacratore della Città misteriosa – Grand Architect of the Mysterious City – Grand Consecrator

Lavoro conclusivo sul  trattato di Pernety

 

I gradi del MODERNO RITO SPERIMENTALE ERMETICO-OSIRIDEO DI MISRAIM-MEMPHIS (66° ½ -95°) sonop i seguenti

 

66° ½ Cavaliere di Osiride e Horus

67° Guardian of the Incommunicable Name – Grand Eulogist

68° Patriarca della Verità – Patriarch of Truth

69° Knight or Sage of the Golden Branch of Eleusis

70° Prince of Light, or Patriarch of the Planispheres

71° Patriarch of the Sacred Vedas

72° Sublime Master of Wisdom

73° Patriarch, or Doctor of the Sacred Fire

74° Sublime Master of the Stoka

75° Knight Commandel of the Lybic Chain

76° Interpreter of Hieroglyphics, of Patriarch of Isis

77° Sublime Knight or Sage Theosopher

78° Grand Pontiff of the Thebiad

79° Knight, or Sage of the Redoubtable Sada

80° Sublime Elect of the Sanctuary of Mazias

81° Intendent Regulator, or Patriarch of Memphis

82° Grand Elect of the Temple of Midgard

83° Sublime Elect of the Valley of Oddy

84° Patriarch or Doctor of the Izeds

85° Sublime Sage, or Knight of Kneph

86° Sublime Philosopher of the Valley of Kab

 

ARCANA ARCANORUM

 

87° Sublime Prince of Masonry

88° Grand Elect of the Sacred Curtain

89° Patriarch of the Mystic City

90° Sublime Maestro della Grande Opera – Sublime Master of the Great Work

ALTISSIMI GRADI

 

91° Grand Defender

92° Grand Catechist

93° Regulator General

94° Prince of Memphis, or Grand Administrator

95° Grand Conservator or Hierophant

 

96° Deputy national Grand Master

97° National Grand Hierophant

98° Deputy International Grand Master

99° International Grand Hierophant

 

 

Art. 20 – Degli altissimi gradi del M::M:: .Precisiamo a riguardo dell’ art. 10, che il Rito di Misraim-Memphis  ovvero il   MODERNO RITO SPERIMENTALE ERMETICO-OSIRIDEO DI MISRAIM-MEMPHIS DEL 95° GRADO (66°½,67°-95°) M::R::S::E::O::M::M:: è governato dal Sovrano Santuario, composto da tutti i Membri del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia che possiedono il 95° grado. Il Sovrano Gran Hierophante,  come è tradizione consolidata , è l’unico ad assumere il 97° grado, mentre i suoi due Luogotenenti, sopra indicati nell’Art. 10, riguardante il  Patriarcato, assumono il 96° grado. Tutti sono nominati all’interno del  Sovrano Santuario.   Tutti i Gran  Consigli indicati sono organi referenti del Sovrano Santuario.

 

Art. 21 –.L’Obbedienza è governata dal Sovrano Santuario (dei Gran Hierophanti del 95° grado),  presieduto dal Sovrano Gran Hierophante Il  Supremo Consiglio del R\S\A\A\ delle Due Sicilie è a sua volta organo referente del  Sovrano Santuario.

 

Art. 22 – Del Governo delle Regioni. E’ facoltà del Sovrano Santuario istituire Gran Logge Regionali e Supremi Consigli Regionali,  nominare sia i  Gran Maestri Regionali sia i Sovrani Gran Commendatori Regionali, sia i rispettivi Luogotenenti. Il Gran Maestro Nazionale e il Sovrano Gran Commendatore Nazionale saranno i Regionali di maggiore anzianità massonica. 

 

Art.23. – Del Rito Filosofico dell’Adriatico. In data 3 Giugno 2009, in contemporanea con la riemersione o rifondazione del Rito di Misraim Memphis (M::R::S::E::O::M::M:: ) di cui all’art. 4, è stato  istituito  ed attivato il Rito Filosofico dell’Adriatico (R\F\A\), governato da un Gran Consiglio del R\F\A\,  presieduto da  un Sovrano Gran Maestro del R\F\A\ e da un Luogotenente Gran Maestro del R\F\A\  nominati entrambi dal Sovrano Santuario, la cui struttura è precisata in dettaglio nelle Grandi Costituzioni, nei Rituali e anche in punti successivi di questo Regolamento. Tale R\F\A\ è organo indipendente e parallelo rispetto al  R\S\A\A\ delle Due Sicilie, ad esso si accede dopo aver completato il percorso dell’Ordine, mentre il completamento del percorso del R\F\A\ permette, se accettati, l’ammissione nel  Rito di Misraim Memphis.

 

Art. 24 – Del Rito di York e del Marchio.  In data 3 Giugno 2009, si è costituito  il Sovrano Capitolo del Rito di York e del Marchio (S\C\R\T\Y\M\),  governato da un Gran Consiglio del  S\C\R\T\Y\M\. In alcune Obbedienze questo Rito è ripartito in tre settori, tra loro indipendenti, ma nel Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, i tre settori sono  tra loro connessi e gerarchicamente ordinati. Il Sovrano Capitolo del Rito di York e del Marchio  (S\C\R\T\Y\M\), è  presieduto dal Gran Comandante dei Cavalieri Templari, che dirige in particolare  il settore denominato Gran Commenda dei Cavalieri Templari (gradi dall’ XI al XIII) e rappresenta il Rito. Esso è  coadiuvato dal Gran Maestro del Concilio, che è anche il 1° Luogotente del  S\C\R\T\Y\M\,  e  che dirige il settore denominato Concilio dei Massoni  Criptici (VIII/X) e dal Sommo Sacerdote, che è anche il 2° Luogotente del  S\C\R\T\Y\M\, e che dirige il settore denominato Gran Capitolo dei L.M. dell’Arco Reale (IV/VII),  e Tutti e tre questi membri sono nominati dal Sovrano Santuario.

 

Art. 25 – Del Rito di York nella Piramide. Il  Rito di York e del Marchio (R\Y\M\), è gerarchicamente indipendente ed opera in parallelo sia rispetto al R\S\A\A\ delle Due Sicilie sia  al Rito Filosofico dell’Adriatico (R\F\A\). Il Gran Consiglio del R\Y\M\ è organo referente del Sovrano Santuario. Ad esso si accede dopo aver completato il percorso dell’Ordine, mentre il completamento del percorso del R\Y\M\, permette, se accettati, l’ammissione nel  Rito di Misraim Memphis.

 

 

Capo IV.-  II. RITO DI YORK E DEL MARCHIO (2° ½,  4° – 13°)

 

Art. 26 – Il Rito di York rappresenta uno dei Riti di perfezionamento massonico più diffuso al mondo. Nasce, a partire dai tre gradi simbolici,  dall’unione completa di tre importanti Capitoli che raccolgono i  gradi Capitolari, Criptici e Templari in un sistema Massonico che si presenta uno e trino. I tre ordini massonici riuniti sotto l’insegna del Rito di York e del Marchio, nel nostro caso regionale, prevedono complessivamente un percorso suddiviso in tredici gradi. Oltre ai tre tradizionali gradi massonici di Apprendista, Compagno e Maestro.  Un discorso a parte presenta la presenza del Marchio, nel primo dei tre Captoli, ma la cui istruzione può partire anche dal grado di Compagno come si vedrà nei Rituali. I tre Capitoli, come presentati nelle Grandi Costituzioni sono:

Gran Capitolo dei Liberi Muratori dell’Arco Reale e del Marchio 

(4°-7°) presieduti dal Sommo Sacerdote regionale

Gran Concilio dei Massoni Criptici (8°-10°) presieduti dal Gran Maestro regionale del Concilio

Gran Commenda dei Cavalieri Templari (11°-13°) presieduti dal Gran Comandante regionale che rappresenta il Rito di York Regionale.

Art. 27.- Andando nei dettagli i vari gradi, che si svilupperanno nei rituali, sono così ripartiti e denominati:

Gran Capitolo dei Liberi Muratori dell’Arco Reale e del Marchio

2° ½ grado – Mark Man (operaio del Marchio) (si può assegnare nelle Logge o contestualmente al 4° grado)

4° grado – Mark Master (Maestro del Sigillo o del Marchio),

5° grado – Past Master (Maestro ex Venerabile),

6° grado – Most Excellent Master (Maestro Eccellentissimo),

7° grado –  Royal Arch Master (Maestro dell’Arco Reale).

Gran Concilio dei Massoni Criptici,

8° grado –  Royal Master (Maestro Reale),

9° grado –  Select Master (Maestro Eletto) 

10° grado –  Super Excellent Master (Maestro Eccellentissimo).

Gran Commenda dei Cavalieri Templari d’Italia.

11° grado –  Order of Red Cross (Ordine della Croce Rossa),

12° grado –  Order of Malta (Ordine di Malta)

13° grado –  Order of the Temple (Ordine del Tempio),

 

Art 28.- L’organo di governo del Rito di York e del Marchio Regionali si chiama Gran Consiglio Regionale è costituito dal Gran Comandante Regionale, che lo presiede, dal Gran Maestro del  Concilio e dal Sommo Sacerdote  Regionale, tutti nominati dal Sovrano Santuario,  assieme ai Loro Luogotenenti da loro stessi nominati. I Decani tra i Gran Comandanti Regionali, i Gran Maestri del  Concilio e dei Sommi Sacerdoti  Regionali, costituiscono il Gran Consiglio Nazionale del Rito di York e del Marchio  ed ha carattere consuntivo. Il Decano dei Gran Comandati è il Gran Comandante Nazionale e rappresenta il Rito di York e del Marchio all’interno del Sovrano Santuario.

 

Capo V.- ANTICHITÀ DELLA MASSONERIA DEL MARCHIO

Art 29.- (storico). Sebbene troviamo segni distintivi di massoni su edifici di tutti i paesi civilizzati e sebbene questi siano piuttosto comuni in molte vecchie Chiese ed Abbazie, possiamo avere la certezza che questi marchi siano stati registrati e catalogati per la loro interpretazione solo in Scozia e in Germania.

Gli statuti di Schaw ( Scozia) del 1598 danno una chiara testimonianza del sistema adottato per la registrazione di tali marchi. L’Art.13 di questo Statuto che pone le basi sulle quali viene eretto l’intero edificio della Massoneria del Marchio, recita che nessun Maestro od altro membro della Massoneria può essere ricevuto od ammesso se non alla presenza di sei Maestri e due nuovi iniziati al Grado. La data di ammissione, il Marchio distintivo ed il nome del candidato dovevano essere regolarmente annotati nel registro assieme a quelli dei Maestri e dei nuovi Iniziati al grado che dovevano essere presenti. Nessun candidato può essere ammesso senza essersi sottoposto ad una prova delle sue capacità di merito e di attitudine all’Arte. Quindi nel 1598 abbiamo una chiara testimonianza che l’Apprendista massone operativo scozzese per diventare Compagno dell’arte doveva registrare il suo marchio distintivo. Se per il periodo operativo vi sono sufficienti fonti storiche, le difficoltà iniziano quando cerchiamo di scoprire il momento in cui il Marchio del Muratore si rivelò come l’argomento di una cerimonia simbolica massonica.

La Massoneria del Marchio fu indubbiamente praticata con una varietà di cerimonie nelle Logge dei Compagni d’Arte in vari periodi del 1700, ma il punto d’orgoglio della storia del Marchio viene attribuito generalmente a Thomas Dunckerley (1724 –1795).

Il Capitolo di Portsmouth che lavorava sotto i “Moderns” redigeva con regolarità il libro dei verbali e in una stesura del 1769 si legge: ” Ad un Capitolo dell’Arco Reale tenuto presso la Taverna di George, il Pro Gran Maestro T. Dunckerley, che era stato di recente iniziato al Marchio, iniziò sei Fratelli a Massoni del Marchio e quindi a Maestri del Marchio”. Tale verbale indica chiaramente che la Massoneria del Marchio a quel tempo consisteva di due gradi : Mark Man e Mark Master. La Massoneria del Marchio inglese oggi in pratica accomuna i due gradi, ma in alcune parti si lavora ancora nei due gradi distinti, anche se ovviamente sono diversi da quelli del 1769. Tratto da : Bernard Jones “Freemasons’ Guide and Compendium”

Art 30.- La Massoneria del Marchio fu indubbiamente praticata con una varietà di cerimonie nelle Logge dei Compagni d’Arte in vari periodi del 1700, ed è citata ancge nei famosi Statuti di William Shaw del 1598.ma il punto d’orgoglio della storia del Marchio viene attribuito generalmente a Thomas Dunckerley. L’antica Massoneria del Marchio a quel tempo consisteva di due gradi : Mark Man e Mark Master. La Massoneria del Marchio oggi spesso  accomuna i due gradi, ma in alcune parti luoghi si lavora ancora nei due gradi distinti, anche se i Rituali attuali e i nostri in particolare hanno subito gli ovvi muramenti del tempo, rispetto ai Rituali del 1769.

 

 

 

Capo VI.- RITO FILOSOFICO DELL’ADRIATICO (IV-VII)

 

Art 31.(storico)– E’ un Corpo Rituale istituito nel 1909 dallo «Yorker italiano» Edoardo Frosini, uomo dai confusi entusiasmi esoterici e pronto ad accogliere in blocco le più antiche tradizioni da lui assimilate sempre superficialmente. Legato ad un’organizzazione massonica irregolare spagnola, fu subito in pesante polemica con il G.O.I. e soprattutto con Ulisse Bacci, allora direttore della Rivista Massonica ed autore del Libro del Massone Italiano. Il Frosini accusava il G.O.I. di essersi svenduto alla politica, specie dopo la scissione di Fera del 1908, proponendosi come erede della tradizione massonica italiana. In realtà i suoi atteggiamenti sfrenatamente esaltati lo portarono in aperto conflitto con tutti i circoli massonici del tempo.

Comunque egli fornì al suo Rito un impianto rituale articolato  in quattro gradi sovrapposti ai tre simbolici tradizionali, presumendo come molti altri italiani dell’epoca,  che i gradi simbolici dovessero essere subordinati ad un Corpo Rituale. Il Rito Filosofico entrò presto in crisi per la mancanza di adesioni, la conduzione dispotica del Frosini e la fuoruscita degli elementi più preparati. Venne poi sciolto dallo stesso fondatore nel 1919, che dapprima aderì  alla Massoneria di Piazza del Gesù che lo radiò nel 1921, e poi al G.O.I. di Palazzo Giustiniani, da cui uscì nel 1923. Nel 1924 tentò invano di costituire un Grande Oriente Italiano ossequiente al regime fascista, tentando infine una riattivazione del Rito Filosofico  in Sicilia nel 1944-45, con scarso seguito e rapida estinzione.

Dopo il decesso del Frosini, un gruppo di massoni, provenienti da Piazza del Gesù,  stesero a Torino (1973) una Bolla di Risveglio del Rito Filosofico  in cui erano riassunti in otto articoli i temi da curare e le modalità da adottare, e costituendo un «Supremo Consiglio Nazionale Italico».

 

Art 32.- .(storico)–  Attorno al 1985 era Sovrano Maestro Generale il massone Luigi Nunzio Maria SAVONA, che il 21.05.1985 promuove il Fr:. Giovanni Oggero al VII ed ultimo grado del Rito,  con il titolo di  Conte Vicario della Camera Sublime dei Maestri della Scuola Italica. Successivamente iniziato un suo stato di malattia nomina Oggero prima Principe conservatore del Rito, successivamente applicando l’art. 17 degli statuti,  nel Luglio 1989, sentendosi  in pericolo di vita, gli conferisce tutti i poteri della Luogotenenza. Oggero diviene di fatto  Sovrano Gran Maestro Generale, alla morte del SAVONA. Nel Settembre 1989, Oggero, essendo passato alla GLI,  decise di mettere in sonno il Rito Filosofico.

 

Art 33.- (Il risveglio).  Successivamente nel 2008 lo risveglia presso questa Obbedienza con il nome di Rito Filosofico Adriatico e ne assume la Carica di Sovrano Gran Maestro, nominando Franco Eugeni sia Luogotenete Sovrano Gran Maestro sia Proincipe Conservatore del Rito..

Alla base vi era sempre l’Ordine costituito dai gradi 1°-2°-3° . Divenuti Maestri Massoni si entrava nel Rito filosofico composto dai quattro gradi seguenti:

 

IV – Principe Rosa+Croce (analogo al RSAA)

V – Cavalieri Kadosh (analogo al RSAA)

V I- Sovrano Maestro della Grande Opera (grado alchemico analogo del Rito di M.M.)

 

  1. Nella confusione delle varie versioni del Misraim-Memphis notiamo che tale grado appare con il medesimo titolo nella versione di Gastone Ventura come 89° grado e con il titolo di “Patriarca Sublime Maestro della Grande Opera” nella versione di Francesco Brunelli, come 90° grado, nell’ORUMM è invece classificato come 87°.

 

VII – Conte della Camera sublime dei Maestri della Scuola Italica

(grado Amministrativo analogo del blocco 31°-32°-33° del RSAA)

 

  1. L’impressione generale che si ha di Questo Rito e che esso voglia essere un riassunto in uno,

poco articolato, sia del RSAA che di parte  del Misraim-Memphis, del quale in un certo qual senso si arriva subito ad un grado conclusivo.

Da notare che il titolo di Principe Conservatore del Rito che nel Rito Filosofico non è un grado, nei vari e differenti gradi del Misraim Memphis è in tutti il 95° grado, ovvero quello immediatamente precedente al 96° che è quello del Grande Hierophante Nazionale.

 

Art 34.- Il Rito filosofico Adriatico è governato da un Supremo Consiglio Nazionale Italico al vertice della Piramide del quale vi sono il:

Sovrano Gran Maestro Generale (che è il 2° Luogotenente Gran Hierophante)

Luogotenente Gran Maestro Generale (Principe Conservatore del Rito)

Grande Portavoce del Rito

Conte Prefetto del Sacro Tempio (Guardasigilli)

Gran Segretario

Gran Tesoriere

Gran Cerimoniere

Le singole camere sono rette da un Presidente che era coadiuvato da un I Sorvegliante, II Sorvegliante, Portavoce della Camera, Segretario, Crimoniere, Tesoriere.

I dettagli sono nei Rituali dei singoli gradi.

 

 

Art 35.- Il Principe Conservatore del Rito dirige la Gran Conservatoria formata oltre che da lui stesso da un Vice-Conservatore, un Gran Segretario e un vice segretario. )

 

 

 

Capo VII.- ULTERIORI CONSIDERAZIONI

 

 

Art. 36 – Delle equipollenze degli alti gradi.  Nelle Grandi Costituzioni sono dichiarate le equipollenze dei gradi intermedi ai fini dell’accesso alla struttura nazionale del Rito di Misraim Memphis, Rito vertice del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia. In breve il 33° grado del R\S\A\A\, il VII grado del R\F\A\ e il XIII grado del S\C\R\T\Y\M\ sono considerati equivalenti ai fini della maturità massonica necessaria per entrare nel Rito di Misraim Memphis.

 

Art. 37 – Delle Riunioni Rituali della Gran Loggia .  Nelle  Logge della Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie si riuniscono con regolarità le Logge del 1° e 3° grado. Le riunioni in 2° grado, o anche in 2° ½ grado del Marchio,  ovvero l’utilizzo alternativo dei Rituali Emulation o dei Rituali ridotti dei primi tre gradi, sono a discrezione del  Maestro Venerabile della Loggia in accordo con il suo 1° Sorvegliante, udita, come fonte di saggezza il Gran Maestro Regionale e con la supervisione del Sovrano Gran Commendatore Regionale.

 

Art. 38 – Delle Riunioni Rituali del R\S\A\A\ delle Due Sicilie.  Nel Rito Scozzese Antico ed accettato delle Due Sicilie, si riuniscono , con regolarità, le camere del 4°, 9°, 18°, 30°, 32° tutte le eventuali riunioni di altre Camere del Rito si riuniscono a discrezione delle prime due cariche, nel grado immediatamente superiore (esempio: una riunione in 5° grado può essere officiata solo da una camera del 9° grado).  Essendo molto importante lo studio sui gradi, a questi fini ci si può riunire anche in forma non rituale.  Per le riunioni in 31° grado si rimanda agli articoli sulla giustizia massonica. Il 33° grado Regionale, avendo almeno sette fratelli nel grado anche ospiti di altre Regioni,  si riunisce esclusivamente per le iniziazioni al 33° grado, almeno una volta l’anno o partecipa alle riunioni di altre Regioni o in tornata nazionale.

 

Art 39.- Per quanto riguarda il  Rito Filosofico dell’Adriatico o il Rito di  York e del Marchio Regionali, se istituiti in forma regionale,  le riunioni rituali sono a discrezione delle prime due cariche,  uditi, come fonti di saggezza il  Sovrano Gran Commendatore Regionale,  il Sovrano Gran Maestro Regionale del RFA,  il Gran Comandante del RYM. A livello Regionale si farà riferimento al sovrano Santuario. Obiettivo principale è lo studio delle leggende dei gradi e la compilazione di tavole sugli stessi..

 

Art 40.- Per quanto riguarda il Patriarcato di Misraim-Memphis l’obiettivo principale è lo studio delle leggende dei gradi. E’ importante che un fratello che ha raggiunto il 33° grado del RSAA, o il VII del RFA  o il XIII del RYM, entri nel Patriarcato con una iniziazione effettiva nel 33° ½ grado dei Cavalieri di Costantino, nel quale partono  tutte le considerazioni sull’aspetto gnostico delle  religioni da noi in uso.

 

Art 41.- Per quanto riguarda il Rito di Misraim-Memphis l’obiettivo di studio è analogo, l’ingresso parte da una effettiva iniziazione al grado 66° ½  dei Cavalieri di Osiride, che introduce alle filosofie egizie. Possono essere praticati i gradi  87°-94° ( comprendenti la scala di Napoli)  a discrezione del Gran Hierophante e in accordo con il Sovrano Santuario per evidenziare l’imprtanza di questo gruppo di gradi che rappresenta lo stato della massima saggezza massonica. Del Tribumale di 2° istanza (91° grado) si parlerà negli articoli relativi alla  giustizia massonica.  

 

Art.42- Tutte le tavole prodotte dai fratelli del Grande Oriente dei Tre Mari d’ Italia vanno inviate all’Archivio del Sovrano Santuario che sarà d’accesso per tutti i FF:. dell’Obbedienza, anche firmati in forma di sigla, sigla resa nota all’orecchio del Gran Hierophante, su indicazione del sovrano regionale.

 

Art.43  –  Le riunioni della GRANDE ASSEMBLEA NAZIONALE, si tengono una volta l’anno in un punto geometrico indicato dal Sovrano Santuario, ed opera in terzo grado.

La grande Assemblea è presieduta dal Sovrano Gran Hierophante e in sua assenza da un Delegato tra il Primo Luogotenente, il Secondo  Luogotenente, il  Sovrano Gran Commendatore Nazionale , il Gran Maestro Nazionale che comunque formano il comitato d’onore.

Ne sono componenti, con diritto di voto, oltre i sopradetti il !° e “° Gran Sorvegliante , il Gran Segretario e il Grande Oratore. Partecipano inoltre con diritto di voto  i Gran Maestri Regionali, i Sovrani Gran Commendatori Regionali, i Sovrani Gran Maestri del RFA, i Gran Comandanti del RTYM regionali , i membri del Sovrano Santuario. I Luogotenenti regionali dei suddetti, i Gran Maestri dei Capitoli regionali, i Sommi Sacerdoti  regionali, i presidenti delle camere e i Maestri Venerabili delle Logge,  partecipano all’assemblea con diritto di parola,  ma senza diritto di voto e non fanno numero legale.

 

Art 44 – Le mozioni di ciascuna regione vanno presentate in una unica relazione, concordata in precedenza nella Regione, inviata al Sovrano Santuario almeno una settimana prima dell’evento, la relazione viene  esposta dal Sovrano Gran Commendatore di quella Regione, in sua assenza da un delegato da lui scelto tra: uno dei Gran Maestri Regionale,  Gran Comandante regionale.

 

Art  45 – Nei novanta giorni precedenti una Grande Assemblea Nazionale non è consentito procedere alla demolizione od allo scioglimento di Regioni Massoniche . Le Regioni Massoniche  fondate nei novanta giorni precedenti una Grande Assemblea non hanno diritto di voto nel corso di quella Grande Assemblea.

 

N.B. Per quanto qui non richiamato si rimanda alle Grandi Costituzioni.

 

 

TITOLO  II – LA LOGGIA E LE INIZIAZIONI

 

Capo I.-  LA LOGGIA

Capo II.- ARREDI E  SIMBOLI  PER  TEMPIO  IN  I GRADO

Capo III.-  DIRITTI  E  DOVERI  DEI  LIBERI  MURATORI

Capo IV.- – INIZIAZIONI  E  PROMOZIONI

Capo V.-  SCIOGLIMENTO  DELLE  LOGGE E DELLE CAMERE

Capo VI – DEL  COLLEGIO  CIRCOSCRIZIONALE  DEI  M. VENERABILI

 

 

Capo I.- LA LOGGIA (dalle Grandi Costituzioni)   

 

Art 46.- Gli aderenti alla Massoneria, altresì detti Massoni o Liberi Muratori, si riuniscono in locali speciali detti Logge per poter lavorare con zelo e assiduità. Una Loggia è costituita  da tre parti che sono il Tempio, la Sala dei passi perduti e il Gabinetto di riflessione,  le cui funzioni e i cui arredi sono qui in dettaglio specificati.

 

 

Art 47.- Il Tempio terreno, effettivamente costruito, rappresenta il Tempio celeste, ma anche il Tempio interiore e si ispira al Tempio di Salomone. Il Tempio ha una  forma rettangolare e una unica porta d’accesso, simbolicamente posta  ad Occidente. Ai lati di questa porta si trovano le due colonne BOAZ e JACHIN, il cui significato è altamente simbolico e si richiama al leggendario Tempio di Salomone che ne è la fonte ispiratrice.

 

 

Art 48.- Il Tempio è anche detto il punto geometrico noto solo ai Figli della Vedova[3] (altro nome di indicare i Liberi Muratori) che vi lavorano. Per il Massone le sue dimensioni vanno da Oriente ed Occidente, dal Settentrione al Mezzogiorno, e dallo Zenit dell’alto  al Nadir del basso.

 

 

Art 49.- La “Sala dei passi perduti” è una ampia sala che funge da anticamera al Tempio Massonico ambiente nel  quale si svolgono le riunioni rituali delle varie Logge operanti in quella città che è detta Oriente. Sulla parete rivolta ad Ovest  della Sala dei passi perduti si apre  la porta del Tempio, e su quella parete si espongono le Bolle di Fondazione delle Logge e delle Camere operanti in quell’Oriente.

 

Art 50.- Il Gabinetto di Riflessione è, in Massoneria, il punto di partenza del processo di iniziazione. Esso  è un piccolo locale, un luogo di raccoglimento,  nel quale l’iniziando inizia  il suo cammino massonico e dove  può eseguire una interiorizzazione prima di intraprendere il viaggio stesso. L’iniziando verrà immesso in questo luogo piccolo e buio, di forma rettangolare (circa 2×4), con le pareti, il pavimento e il soffitto rivestiti di nero e costellati da simboli e motti che tendono a far percepire all’iniziando svariati  livelli di comprensione, mentre egli è invitato a riflettere sui motivi  che lo hanno spinto verso la strada esoterica. Le piccole dimensioni del Gabinetto di Riflessione e gli arredi di colore nero simboleggiano una discesa nella tomba, ove la morte si impadronisce del profano. Questa è la prima fase della Grande Opera, quella della putrefazione, ovvero del suicidio metafisico del profano. Parimente il Gabinetto di riflessione  simboleggia l’utero materno dal quale uscirà un individuo nuovo, che ha rinunciato al mondo profano, ed è  pronto a divenire un iniziato. Dal punto di vista alchemico il Gabinetto di riflessione  è l’uovo alchenico  o filosofico, ermeticamente chiuso, nel qual si compie il processo della morte iniziatica dell’adepto che va a seppellire la sua vita passata e rinasce ad una nuova vita.

 

Capo II.-  ARREDI E  SIMBOLI  PER  TEMPIO  IN  I GRADO  (RSAA)

 

Art 51.- Gli arredi di un Tempio massonico sono i seguenti:

 

  1. N. 1 colonna  dorica con la lettera B;
  2. N. 1 colonna  ionica con la lettera J;
  3. N. 1 globo;
  4. N. 3 Melograne dischiuse e incollate fra di esse;
  5. Spadone Copritore;
  6. Spade dritte;
  7. Spada fiammeggiante M. V.;
  8. N. 2 panche per apprendisti e compagni;
  9. Stalli per Maestri e Oriente;
  10. N. 2 Stalli per i diaconi + N. 1 per M. delle Cerimonie + N. 1 per Copritore Interno;
  11. Stalli per 1° Sorvegliante con 2 gradini e 2° Sorvegliante con 1 gradino;
  12. N. 2 Stalli per Oratore, Segretario;
  13. N. 4 Tavoli/Altari triangolari per i Fratelli di cui ai punti 11) e 12);
  14. Trono per MV su tre gradini, con squadra e compasso ai piedi del Trono;
  15. Tavolo/Altare triangolare per M. V.;
  16. Baldacchino rosso a frange oro per M. V.;
  17. Alzata con 4 gradini per accedere al Trono;
  18. Quadro di Loggia;
  19. Bandiera nazionale;
  20. Bandiera di S. Marino;
  21. Stendardo di Loggia;
  22. Pietra grezza e Pietra cubica;
  23. Ara dei giuramenti;
  24. Sgabello con cuscino per giuramenti e per apertura e chiusura dei Lavori;
  25. Pavimento a scacchi bianchi e neri;
  26. Trasparenti illuminati con Sole, Luna, Delta con iscrizione in ebraico;
  27. N. 3 Statue: Venere, Minerva, Ercole;
  28. Tenda rossa per la parete incompiuta (Nord);
  29. 12 colonnette con i 12 segni zodiacali;
  30. Cordone con 7 nodi d’amore;
  31. N. 4 Candelabri: a 7 bracci, a 3, a 2, a 1;
  32. Bibbia;
  33. Squadra;
  34. compasso;
  35. Livella;
  36. Filo a piombo;
  37. Cazzuola;
  38. Righello;
  39. Scalpello;
  40. Martello;
  41. Candela/braciere per fuoco;
  42. Riga per M. delle Cerimonie:
  43. N. 3 maglietti;
  44. N. 3 batttimaglietti;
  45. Volta stellata;
  46. Scritta A.. .G.. .D.. .G.. .A.. .D.. .U.. .;
  47. Scritta Libertà – Uguaglianza – Fratellanza;
  48. Stereo per Colonna d’armonia;
  49. N. 10 Rituali;
  50. Sacco delle proposizioni e sacco delle elemosine/beneficenza;
  51. N. 3 sacchetti contenenti palline per votazioni;
  52. Palline bianche, nere e rosse;
  53. Urna per votazioni;
  54. Vassoio per conta  mattoni e busta per gli stessi;
  55. Occorrente per accendere;
  56. Occorrente per scrivere sui tavoli.

 

 

 

Capo III.-  DIRITTI  E  DOVERI  DEI  LIBERI  MURATORI

 

Art.52  –  Ogni Libero Muratore ha I’obbligo di intervenire alle adunanze della sua Loggia o della sua Camera, salvo che ne sia impedito da giusta causa,  di osservare fedelmente le Grandi  Costituzioni, i Regolamenti e i Rituali, secondo le tradizioni; di condursi in tutte le contingenze della vita come si conviene a perfetto massone. La S o il F nel partecipare userà le insegne del massimo grado effettivamente posseduto. Il membro quotizzante assume gli impegni finanziari verso la Loggia per tutto l’anno massonico.

 

Art. 53  –  ll Libero Muratore ha il diritto di partecipare, compatibilmente con il grado, alle riunioni della Loggia ed alle Camere alle quali appartiene e, come Fratello visitatore, se accettato dalle due massime cariche della Loggia o Camera, a quelle di qualsiasi altra Loggia o Camera, con facoltà di prendervi la parola, ma non  di votare, salvo non venga dichiarato membro onorario interno .

 

Art. 54 – I Fratelli visitatori non sono ammessi a Lavori riguardanti le finanze o l’elezione di cariche o un atto di accusa verso un membro, e per qualsiasi problema che a parere del Venerabile sia   d’esclusivo interesse della Loggia.

 

Art. 55 – Nell’ esclusivo interesse di una Loggia o di una Camera, al momento delle votazioni delle domande di iniziazione, o di passaggio di grado, il fratello ospite può intervenire per fornire spiegazioni, ma non può votare.

 

Art. 56  –  Coloro che, essendo in regola col tesoro della Loggia per tutto I’anno massonico in corso e con ogni altro obbligo finanziario e non sottoposti a procedimenti massonici, presentano domanda motivata alla Loggia,  vengono collocati in posizione di sonno.

 

Art. 57 – La posizione di sonno, per giustificati motivi,  nel Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, non  priva il fratello della possibilità (non diritto)  di intervenire alle sedute, con nulla osta speciale dato dalle prime due cariche di Loggia, lo esenta da contributi, ma egli conserva tutti gli obblighi stabiliti dalla Costituzione; violandoli, sarà sottoposto a giudizio.

 

Art. 58 – La posizione di sonno cessa mediante domanda di riammissione sulla quale la Loggia delibera con I’osservanza di quanto previsto dal Regolamento per le normali ammissioni. Usualmente con la riammissione la Regione può stabilire il pagamento di  una tassa.

 

Art. 59   –  I diritti e le prerogative inerenti alla qualità di Libero Muratore, si perdono, per l’espulsione dall’Obbedienza.

 

 

Capo IV – INIZIAZIONI  E  PROMOZIONI

 

Art. 60 –  Per essere ammesso all’INIZIAZIONE MASSONICA occorre il concorso delle seguenti condizioni:

  1. a) età non minore di 21 anni compiuti o di 18 per i figli dei Liberi Muratori;
  2. b) costumi e reputazione irreprensibili;
  3. c) libertà assoluta da ogni vincolo in contrasto coi principi e le finalità della Massoneria; in particolare libertà da vincoli mentali e pregiudizi, provenienti dall’ambiente di provenienza, anche di famiglia;
  4. d) intelligenza e cultura adeguate a comprendere I’alta missione della Massoneria;
  5. e) grande rispetto per ogni forma di cultura da non svilire rispetto ad un eccessivo amore per una ritualità esagerata;:
  6. f) mezzi sufficienti economici o culturali per soddisfare gli obblighi imposti dall’appartenenza all’Ordine;
  7. g) incontro preventivo con il Maestro Venerabile e con il suo vice : il 1° Sorvegliante.

 

Art. 61  –  La Loggia delibera con votazione segreta in tre tornate sulle domande di ammissione, ma se, ad esclusivo  giudizio del Maestro Venerabile,  non esistono negatività nascoste,  la procedura potrà essere semplificata con votazioni multiple anche per alzata di mano.

 

Art 31 bis.       – Esistono tre tipi di iniziazioni:

  1. L’iniziazione ordinaria
  2. L’iniziazione sulla spada
  3. L’iniziazione per chiara fama

 

Art. 62 – Per le ordinarie   iniziazioni occorrono almeno sette persone (sarebbe meglio essere in dieci) con il presidente della struttura effettivamente in carica.  Sette persone, ad esempio in una Loggia,  ricoprono le cariche di : MV – 1° Sorvegliante –  2° sorvegliante – un oratore – un  segretario – un maestro delle cerimonie (MdC), un copritore. Per l’iniziazione sarebbe bene avere anche primo e secondo diacono e uno o due esperti, ma anche con sette si può officiare, in quanto:

  • Il 1° sorvegliante assume anche il ruolo di copritore
  • Il 2° sorvegliante assume anche il ruolo di secondo diacono e risponde come tesoriere
  • L’oratore assume anche il compito di segretario e di primo diacono

Il copritore assume il ruolo di esperto.

Con un numero inferiore di SS e FF si può procedere alla iniziazione sulla spada come nel seguito specificato.

ll richiedente ammesso presta, nella cerimonia d’iniziazione, giuramento di fedeltà all’Ordine con la formula e con le norme rituali approvate da Sovrano Santuario, contenute nei Rituali.

 

Art 63.- ARREDI E  SIMBOLI PER INIZIAZIONE  IN I GRADO

 

  1. Benda;
  2. Cordone ombelicale;
  3. Vassoio per metalli;
  4. Spada per Fratello Esperto Terribile + spade nel tempio;
  5. Cappuccio per terribile + cappucci nel tempio;
  6. N. 2 coppe libagioni, bevanda dolce e bevanda amara;
  7. Giuramento;
  8. N. 1 compasso per giuramento;
  9. Bacinella per acqua;
  10. Asciugamano;
  11. Candela per ricevimento profano (una suonata lunga);
  12. Braciere o candela grossa per prova del fuoco;
  13. Busta per tassa iniziazione e capitazioni;
  14. Grembiule 1° grado per il neofita;
  15. Guanti per il neofita;
  16. Rituali e “Libri sacri”.

 

 

Art 64.-ARREDI DEL GABINETTO DELLE RIFLESSIONI

 

  1. Tavolino;
  2. Sedia;
  3. Candela;
  4. Pane;
  5. Acqua;
  6. Zolfo;
  7. Teschio;
  8. Gallo;
  9. Scheletro;
  10. Scritte ammonitrici;
  11. Occorrente per scrivere;
  12. Testamento del profano.

 

 

Art. 65.-  Nella iniziazione ordinaria il candidato compila il testamento nel gabinetto di riflessione (solo per i profani), legge attentamente la promessa solenne davanti all Esperto e la firma. Poi la cerimonia  procede secondo il rituale del grado.

 

Art. 66 –  Un Libero Muratore può appartenere contemporaneamente a due Logge purché ne ottenga il nulla-osta dal Gran Hierophante. Una delle Logge può anche essere all’Obbedienza di una Gran Loggia o di un Grande Oriente italiano od estero, che consenta o no la doppia appartenenza, in quanto nella nostra Obbedienza  la doppia/multipla appartenenza è considerata volontà del singolo. In tale caso se la Struttura di provenienza non accetta ufficialmente la doppia appartenenza il richiedente sarà quotizzante in entrambe le strutture. 

 

Art. 67 – Sarà compito delle prime due cariche della Loggia o della Camera stabilire quando una S:. o un F:. sono pronti a passare di grado, ovvero avere un aumento di paga. Saranno loro a proporre l’aumento di paga o di luce (se siamo nei Riti) all’assemblea. In casi eccezionali di salto di più di un grado, è richiesto il parere del Sovrano Santuario. Eventuali tasse di passaggio di grado sono di esclusiva competenza regionale. Per i Riti nazionali non vi sono tasse di passaggio di grado

 

DELLE INIZIAZIONI NELLE LOGGE E NELLE CAMERE

 

 

Art. 68 In casi speciali si ricorre alla Iniziazione sulla spada.  Si consiglia,  solo in extremis di ricorrere a questo sistema, che  lascia il profano privo di questa magnifica esperienza, che vivrà successivamente in una iniziazione di altre SS e FF.   Tuttavia vi sono casi in cui è indispensabile procedere con l’iniziazione sulla spada (ad esempio quando la Loggia è in costruzione, quando manca il gabinetto di riflessione, oppure in quei casi, nei quali,  molte iniziazioni in successive tornate impedirebbero la più importante attività culturale e di crescita dei singoli.).Tuttavia l’iniziazione sulla spada va autorizzata, di volta in volta, direttamente dal Gran Hierophante  o dal Sovrano Gran Commendatore Nazionale, anche per via telematica. E’invece in diretto uso nelle Logge e nelle camere che contano meno di sette persone.

 

 

Art. 69. –  Regolamentazione della iniziazione sulla spada-:

  • Occorrono almeno tre persone tra cui il  MV e due esperti che incrociano le spade alle spalle del  candidato  (se vi è un quarto porta bandiera  o la bandiera innestata nella base è meglio).
  • Nella iniziazione sulla spada il candidato compila il testamento (solo per i profani), legge attentamente la promessa solenne davanti all’Esperto e la firma.
  • Poi è immesso nel Tempio o anche nella sala dei passi perduti, si inginocchia e alla domanda:“Confermi il tuo giuramento appena sottoscritto” risponde SI/NO. Se SI si procede.Il Presidente legge una  seguenti frasi a seconda che si tratti dell’Ordine o del Rito.

 

Art 70.- nell’Ordine

 

VENERABILE – (Ponendo la spada sul capo del NeofitaA Gloria del Grande Architetto dell’Universo, in nome della Massoneria Universale, sotto gli auspici del GRANDE ORIENTE DEI TRE MARI D’ITALIA e nell’ambito della SERENISSIMA GRAN LOGGIA DELLE DUE SICILIE, in virtù dei poteri a me conferiti,

 

1° grado –  VI INIZIO, NOMINO e PROCLAMO Fratello Apprendista Libero Muratore, figlio di questa Rispettabile Loggia dal titolo distintivo .…… all’Oriente di ……Che il Grande Architetto dell’Universo vi aiuti (batte tre colpi di maglietto sulla spada); che i vostri voti siano puri (batte tre colpi di maglietto sulla spada); che il vostro giuramento sia sacro (batte tre colpi di maglietto sulla spada).

Nel Primo grado  gli cinge il grembiule e gli abbassa la bavetta, gli consegna i guanti, spiegando il significato dei due simboli. La bavetta abbassata significa che deve attendere per avere diritto alla parola, i guanti bianche significano che il massone deve avere le mani sempre pulite nella vita profana e massonica. Incarica quindi uno dei due presenti di dargli le indicazione principali su come comportarsi nella Loggia di quel grado.

 

2° – 3° grado – VI RICEVO E COSTITUISCO Compagno (o Maestro) Libero Muratore, , figlio di questa Rispettabile Loggia dal titolo distintivo .…… all’Oriente di …… , con potere, d’ora innanzi, di comandare (ai Compagni ed)  agli Apprendisti. Che il Grande Architetto dell’Universo vi aiuti (batte tre colpi di maglietto sulla spada); che i vostri voti siano puri (batte tre colpi di maglietto sulla spada); che il vostro giuramento sia sacro (batte tre colpi di maglietto sulla spada).

(Il Venerabile fa alzare il nuovo Compagno (o Maestro ) e gli abbassa la bavetta (o lo riveste della fascia e del grembiule del grado)).

Incarica quindi uno dei due presenti di dargli le indicazione principali su come comportarsi nella Loggia di quel grado.

 

Art 71.- nei  Riti filosofici

 

PRESIDENTE – Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam, in nome della Massoneria Universale, sotto gli auspici del Grande Oriente dei Tre mari d’Italia e nell’ambito  ………

(uno dei seguenti) del Rito Scozzese Antico ed Accettato delle Due Sicilie del 33° ed Ultimo Grado (4°-33° grado)- R\S\A\A\ del Rito Filosofico dell’Adriatico (IV –VII grado) – R\F\A\del Rito di York e del Marchio  (IV-XIII grado) – R\Y\M\)

 

in virtù dei poteri a me conferiti,  VI CREO  ……..(nome del titolo conseguito : Maestro Segreto, …, Principe Rosacroce,  )

e vi investo di tutte le prerogative che i Liberi Muratori riconoscono a tale Grado.

(Il Presidente fa alzare il nuovo Iniziato e lo riveste della fascia e del grembiule del grado, forniti dal Cerimoniere.)

 

Art 72.- Nei  Riti di Misraim -Memphis

 

PRESIDENTE – Alla Gloria del Supremo Artefice dei Mondi , in nome della Massoneria Universale, sotto gli auspici del Grande Oriente dei Tre mari d’Italia  e nell’ambito del

 

( Moderno Patriarcato Sperimentale Gnostico-Alchemico di Misraim-Memphis del 66° grado (33° ½ -66°) – M::P::S::G::A::M::M:: opure del Moderno Rito Sperimentale ermetico-osirideo di Misraim-Memphis del 95° grado (66° ½ -95°) – M::R::S::E::O::M::M:: )

 

in virtù dei poteri a me conferiti, VI CREO ………..(nome del titolo conseguito: Cavaliere di Hiram, …etc. ) e vi investo di tutte le prerogative che i Liberi Muratori riconoscono a tale Grado. (Il Presidente fa alzare il nuovo Iniziato e lo riveste della fascia e del grembiule del grado, forniti dal Cerimoniere.)

 

Art 73.- L’ultimo tipo di iniziazione è l’iniziazione per chiara fama. Gli iniziati per chiara fama possono essere collocati in un grado di elevato onore (ad esempio il 33° del RSAA). La cerimonia di iniziazione per chiara fama è di solito celebrata dal Gran Hierophante ma può essere delegata al Sovrano Gran Commendatore nazionale o al Gran Maestro nazionale.

 

Capo V  SCIOGLIMENTO DELLE LOGGE

 

Art. 74  –  Una Loggia o una Camera viene disattivata,  ma non demolita, su decisione del Governo Regionale e rimane attiva anche se  il numero degli aderenti  scende al di sotto di tre. Per decisioni del governo regionale avallata del Sovrano Santuario si può giungere, per gravi motivi, alla demolizione. L’avvenuta demolizione è deliberata dal Sovrano Santuario che provvederà per la cancellazione..

 

Art. 75  –  La copia conforme del verbale della seduta nella quale una Loggia o una Camera abbia deliberato il proprio scioglimento, con la precisazionedei motivi, firmata dal Venerabile/Presidente  e dagli altri Dignitari, deve essere trasmessa entro quindici giorni al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili.

Contro la deliberazione di scioglimento cinque SS e FF, dei quali almeno due  Maestri, anche di altre Logge territorialmente vicine,  possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Governo Regionale  dell’Ordine,  proponendo la continuazione della Loggia. Altres’ tre SS e FF. di cui almeno un Maestro possono proporre la continuazione come triangolo. Il S.G.C. e i G.M. regionali valutano la decisione finale, uditi i membri del Collegio Circoscrizionale dei Maestro Venerabili.

 

Art. 76  –  Il Governo regionale  dell’Ordine, su proposta congiunta del Gran Maestro regionale e del Sovrano Gran Commendatore  può sospendere una Loggia, proponendone lo scioglimento, specie  in conseguenza di inattività per oltre un anno o di morosità nei confronti della Gran Loggia Regionale.

 

Art. 77  –  ll Maestro Venerabile ed i Dignitari di una Loggia disciolta o demolita sono personalmente obbligati a consegnare al Governo dell’Ordine la Bolla di Fondazione, la Bandiera, il Labaro, il Sigillo, I’Archivio, il Tesoro e quant’altro appartiene alla Loggia.

 

Art. 78  –  Il Fratello di una Loggia disciolta o demolita deve chiedere l’affiliazione ad altra Loggia dello stesso Oriente o, in mancanza della stessa Circoscrizione, entro tre mesi dalla data della delibera di scioglimento del Governo dell’Ordine o della Sentenza che pronunciò la demolizione.  In difetto, il Governo dell’Ordine ne dichiara la messa in sonno.

 

Capo VI . DEL  COLLEGIO  CIRCOSCRIZIONALE DEI  M. VENERABILI

 

Art. 79 –  ll Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili è una struttura creata in ogni Regione, che nella nostra Obbedienza coincide con l’idea di circoscrizione,  Massonica  che è l’assemblea di tutti i Maestri Venerabile delle Logge di quella Regione. E’ presieduta da Gran Maestro della Regione o da un suo delegato e si occupa delle problematiche regionali delle Logge ed è organo consuntivo del Supremo Consiglio di R.S.A.A. regionale.

 

Art. 80-  ll Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili si riunisce a rotazione nella sede delle varie Logge della Circoscrizione o Regione,  su convocazione del Gran Maestro Regionale e di norma tre volte l’anno,  nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno tre dei suoi componenti.

 

Art. 81-  I Maestri Venerabili sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio Circoscrizionale e ad informarlo sui lavori della propria Loggia; in caso di impedimento delegano per iscritto o l’ex Venerabile o un Maestro  della propria Loggia .

 

Art. 82  –  Il Collegio circoscrizionale lavora come una Loggia in terzo grado. Il Gran Maestro Regionale o il suo Delegato che presiede disporrà le cariche per i lavori del Collegio di volta in volta, salvo per il Segretario e il Tesoriere che devono essere definiti subito. . In alternativa proporrà  delle elezioni per le  cariche del  Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili. 

Alle riunioni del Collegio sono ammessi come visitatori con voto consultivo gli ex-Maestri Venerabili della Circoscrizione ed i Garanti di Amicizia. Possono essere invitati i Maestri  la cui partecipazione sia ritenuta utile in considerazione degli argomenti da trattare.

 

Art. 83  –  Le spese del funzionamento sono a carico delle Logge della Circoscrizione proporzionalmente al numero dei Fratelli a piedilista.

 

Art. 84 –  ll Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili tiene al corrente il Supremo Consiglio di R.S.A.A. regionale. della propria attività e della situazione ambientale, per le opportune direttive e decisioni.

 

 Art. 85 – Per la validità delle riunioni, ordinarie, straordinarie e d’urgenza, è necessaria la presenza del Gran Maestro regionale , o del suo Luogotenente, e di un terzo almeno dei membri effettivi del Collegio Circoscrizionale

 

 Art. 86 – I membri effettivi del Collegio Circoscrizionale

che non possano intervenire ad una riunione, hanno diritto di delegare, per atto scritto, il loro voto ad altro membro effettivo.

 

Art. 87 – Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili è retto dai seguenti Grandi Dignitari ed Ufficiali:

il Gran Maestro regionale

il Luogotenente Gran Maestro regionale

l’ Oratore ;

il Segretario Cancelliere

il Tesoriere Elemosiniere –Primo Sorvegliante

il Guardasigilli – Secondo Sorvegliante

il Maestro delle Cerimonie;

il Copritore;

il Portastendardo – Gran Copritore esteno;

l’ Oratore Aggiunto – Gran Primo Diacono;

il  Segretario Cancelliere Aggiunto – Gran Secondo Diacono.

 

 

 

 

 

TITOLO III.  LE REGOLE DELL’ORDINE E DEL  R\S\A\A\ 

 

Capo I.-  ORGANI DI GOVERNO DELL’ORDINE

CapoII.-  ORGANI DI GOVERNO DEL  R\S\A\A\  

Capo III – – DEI DIGNITARI  ED  UFFICIALI  DI  LOGGIA

 

 

Capo I.-  Organi di governo dell’Ordine

 

Art. 88 – La Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie svolge i propri lavori esclusivamente a livello Regionale  e si riunisce nei tre gradi 1°, 2°, 3°. La GL regionale , cosi come le Logge che ad essa fanno capo, lavorano  sotto il simbolo iniziatico:

 

“Alla Gloria Del Grande Architetto Dell’universo”  – A\G\D\G\A\D\U\

ed si riconoscono tutte nella figura allegorica del Grande Architetto dell’Universo, ovvero del grande Artefice dei Mondi , nelle forme  indicate, a riguardo, nelle Grandi Costituzioni.

 

Art.89 – Il  Rito Scozzese Antico ed Accettato (eventualmente  il Rito Filosofico e il Rito di York e del Marchio se istituiti)  svolgono i propri lavori, così come le camere che ad esse fanno capo ,  sotto il simbolo iniziatico:

 

“Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam” (A\U\T\O\S\A\G\)

 

ed si riconoscono tutte nella figura allegorica del Grande Architetto dell’Universo, ovvero del grande Artefice dei Mondi , nelle forme  indicate, a riguardo, nelle Grandi Costituzioni.

 

Art.90  –  Le strutture operanti all’interno del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia aprono i loro lavori sull’Ara del Tempio utilizzando un Libro della Legge Sacra  (usualmente la Bibbia), così come è indicato nelle Grandi Costituzioni (ad esempio nei primi tre gradi si sovrappone la squadra al compasso, nei differenti modi indicati per i gradi di apprendista, compagno e maestro, come indicato in dettaglio nei Rituali).

 

Art.91  –  Ci si conforma inoltre agli Antichi doveri ed ai Landmarks, pensati nelle tante interpretazioni, come indicato nelle Grandi Costituzioni, assumendoli come importantissimi doveri morali da tenere in gran conto, ai fini di rispettare la tradizione muratoria, ma senza assumerli in forma dogmatica. Nelle Logge e nelle Camere è vietato occuparsi in modo polemico ed aggressivo di qualsiasi problematica, non si interromperà mai una S:. o un F:. che parla. Nel caso che un discorso di un membro,  dovesse risultare troppo lungo, sarà compito del M.V o del Presidente della Camera,  di interromperlo garbatamente. In particolare ci si occuperà, con discrezione ed educazione, anche  di  politica e di religione.

 

Art.92.  Nel  Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia si  iniziano  uomini e donne, purché liberi e di buoni costumi, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali;

 

Art. 93 –  Nell’Ordine si perviene alla comprensione della leggenda allegorica del Terzo Grado, allegoria che verrà approfondita nei successivi gradi del Rito Scozzese seguendo la  classica metodologia dell’ammaestramento graduale attraverso i simboli  e di una lenta trasmissione della sapienza iniziatica.

 

Art.94. –  La Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie  Regionionale  ove è stata istituita, ha come stemma quello conforme al disegno di seguito riprodotto.

 

 

 

 

Art. 95 –  L’Assemblea di tutti i Venerabili, e dei  primi Sorveglianti,  rappresentanti le Logge che appartengono ad una medesima Regione prende il nome  di  Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili . E’ presieduta dal  Gran Maestro Regionale. E’ organo referente del Supremo Consiglio Regionale e indirettamente  del Sovrano Santuario.

 

N.B.Il Sovrano Santuario è .la suprema e sovrana autorità massonica ed essa sola ha i poteri di emanare, modificare ed abrogare le leggi per il Governo dell’Obbedienza, nel rispetto delle libere istituzioni del Paese, nonché di regolare i rapporti e di abrogare accordi con le altre Comunioni Massoniche, sia italiane sia estere. Le Regioni massoniche dell’Obbedienza sono definite anno per anno dal Sovrano Santuario.

 

 

 

 

 

CapoII.-  Organi di governo del  R\S\A\A\  

 

 

Art.96. –  Il Rito Scozzese Antico ed Acettato  delle Due Sicilie nelle Regioni ove è stata istituita, ha come stemma quello conforme al disegno di seguito riprodotto

.

 

Art. 97 – Nel R\S\A\A\   si approfondiscono questioni storiche, filosofiche, leggendarie,  con particolare riguardo alla Caduta dei Templari (30° grado del R\S\A\A\  , ed al “cosiddetto abbattimento delle colonne”. (Dei Templari si parla anche nel VI grado del R\F\A\, ultimi gradi (11°-13°) del  R\Y\M\).  

 

 

Art. 98 –  L’Assemblea di tutti i 33-mi, dei Presidenti di Camera e dei loro Sorveglianti  principali rappresentanti le Camere  che appartengono ad una medesima Regione prende il nome  di Supremo Consiglio Regionale. E’ presieduta daI Sovrano Gran Commendatore Regionale. Il Supremo Consiglio Nazionale è l’organo nel quale sono presenti tutti i 33° gradi dell’Obbedienza, i Sovrani Gran Commendatori Regionali. La Grande ASSEMBLEA nazionale è l’assemblea dei Gran Maestri Regionali, presieduta dal loro Decano, e dai loro Luogotenenti.  E’ organo referente del Supremo Consiglio e del Sovrano Santuario.

 

 

Art. 99 –  I Liberi Muratori, firmando il giuramento,  accettano di sottoporsi alla Giustizia Massonica delI’Obbedienza. La Giustizia Massonica si ispira a sentimenti di fraternità, di equità e di umanità e gradua le pene secondo il grado di responsabilità massonica del colpevole. Nell’ambito dell’Ordine essa si esercita nella Loggia riunita in grado di Maestro e in prima istanza nel 31° grado del  Grande Ispettore Inquisitore Commendatore, del  R\S\A\A\  

 

Capo III.- DEI DIGNITARI  ED  UFFICIALI  DI  LOGGIA

 

Art. 100  –  Il MV e il 1° sorvegliante, il presidente di una camera e il Sorvegliante principale sono nominati dal Sovrano Santuario in accordo con il Sovrano Gran Commendatore Regionale e con il Gran Maestro Regionale. Tutti i Fratelli della Loggia in regola con gli obblighi muratori sono eleggibili alle cariche di Ufficiali.

Nerlle proposte per assegnare una carica ad una S o a un F. si terrà in conto l’anzianità raggiunta.

 

Art. 101  –   Ciascuna Loggia deciderà in proprio le rimanenti cariche siano esse per elezione o per nomina diretta del MV in accordo con il 1° sorvegliante. La Loggia deve trasmettere al Governo Regionale la lista delle cariche assegnate.

L’insediamento degli eletti è immediato.

 

Art. 102  –  Nella cerimonia dell’insediamento, dopo il Maestro Venerabile ed i Dignitari, prestano giuramento i Giudici e gli Ufficiali. Quindi la Loggia giura fedeltà ed obbedienza al Maestro Venerabile, ai Dignitari, ai Giudici ed agli Ufficiali di Loggia.

 

Art. 103   –   ll Maestro Venerabile insediato assume in consegna la Bolla di Fondazione, il Labaro, il Sigillo, I’Archivio, il Tesoro e quant’astro appartiene alla Loggia o li crea se è di primo insediamento. Il relativo inventario deve essere stato predisposto dal Segretario in carica al momento delle elezioni o da un suo sostituto designato dal Maestro Venerabile uscente.

 

Art. 104  –  ll Maestro Venerabile:

  1. a) presiede, governa e rappresenta la Loggia;
  2. b) distribuisce gli affari suscettibili di un rapporto alla Loggia;
  3. c) nomina i Presidenti ed i Membri delle Deputazioni e delle Commissioni di Loggia, delle quali è Membro di diritto e che presiede quando vi partecipi;
  4. d) da attuazione alle deliberazioni della Loggia, firma tutti gli atti e la corrispondenza;
  5. e) veglia sui Fratelli non solamente nella Loggia, ma anche nella vita civile. I Fratelli hanno il dovere di infornare iI Maestro Venerabile di tutto quando venga a loro conoscenza riguardante la Libera Muratoria in generale, la Loggia ed i Fratelli in particolare;
  6. f) procede alle iniziazioni, alle riarnmissioni, alle regolarizzazioni ed alle affiliazioni ed in siffatte funzioni può essere sostituito unicamente dell’ex-Venerabile o, in mancanza di questi, da un Fratello che abbia in passato rivestito la dignità di Maestro Venerabile;
  7. g) presiede tutte le riunioni della Loggia ed accorda egli solo la parola. Quando è assente, lo sostituisce I’ex-Venerabile o, se questi non è presente, il Primo Sorvegliante o, nell’ordine, il Secondo Sorvegliante;
  8. h) ha la facoltà di porre in discussione le proposizioni fatte dai Fratelli di Loggia; non potrà esimersene quando la richiesta sia fatta da almeno i due terzi dei presenti;
  9. i) ha diritto di chiudere i lavori anche nel corso di una discussione, quando un giusto motivo glielo suggerisca;
  10. l) designa di volta in volta i Fratelli a sostituire i Dignitari o gli Ufficiali titolari o aggiunti, eventualmente non presenti ai lavori di Loggia;
  11. m) cura il ritiro delle carte e degli oggetti che i Fratelli defunti, posti in sonno, depennati o espulsi avessero in consegna, nonché della tessera per I’anno massonico in corso;
  12. n) ha facoltà di far coprire il Tempio da qualsivoglia Fratello di Loggia o visitatore, quando ne abbia ragionevole motivo;
  13. o) se giunge in Loggia quando siano cominciati i lavori, colui che lo supplisce ordina che sia ricevuto con le cerimonie e gli onori prescritti dalla tradizione e, nel riconsegnargli il maglietto, gli rende conto di quando precedentemente si sia fatto;
  14. p) mantiene con tutte le sue forze I’eguaglianza che deve esistere tra i Fratelli e non mostra deferenza che per i Fratelli meritevoli sotto il profilo dell’erica e della saggezza muratoria, non consentendo che alcun Fratello si avvalga delle sue cognizioni o della posizione profana per umiliare altri Fratelli;
  15. q) in caso di parità di voti nelle deliberazioni, il suo voto prevale.

 

Art. 105  – II Maestro Venerabile, che cessa dalla sua carica alla normale scadenza dopo che sia decorso almeno un anno dalla sua elezione, conserva la dignità di ex-Venerabile per quanti anni il suo successore rimane in carica. L’ex-Venerabile, anche se non più in carica come tale, ne conserva la qualità iniziatica con facoltà di indossare il gioiello distintivo della relativa dignità.

 

Art. 106  –  L’ex-Venerabile in Loggia siede alla destra del Maestro Venerabile e non può essere designato ad altra dignità od ufficio, salvo che in caso di necessità. Egli solo ha diritto di parlare senza aver prima chiesto la parola, non potendosi presumere che possa abusarne; ha I’obbligo di far osservare i regolamenti e di non consentire che siano violati; nei giudizi a carico di un Fratello, può essere incaricato di assumerne la difesa.

 

Art. 107  –  I Sorveglianti vigilano sulla condotta dei Fratelli per quando riguarda l’adempimento dei loro doveri nei confronti della Loggia. Il Primo Sorvegliante, in particolare, controlla l’assiduità dei Fratelli ai lavori, il Secondo Sorvegliante la regolarità dei pagamenti da essi dovuti al Tesoro, entrambi assicurandosi delle attitudini muratorie dei singoli Fratelli.

Essi riferiscono periodicamente al Venerabile e nel Consiglio delle Luci.

 

Art. 108  –  Durante i lavori i Sorveglianti curano che il Tempio sia sempre al coperto e che tutti i Fratelli siano insigniti del Grado nel quale si lavora.

Essi coadiuvano il Maestro Venerabile nell’apertura e nella chiusura dei lavori e negli altri atti rituali, annunciano elle rispettive Colonne i lavori proposti dal Maestro Venerabile, partecipano al medesimo tutto ciò che può interessare l’andamento dei lavori in corso.

Avvertono il Maestro Venerabile, battendo un colpo di maglietto, delle domande dei Fratelli per ottenere la parola, vigilano affinché i Maestri delle Cerimonie, gli Esperti e gli altri Ufficiali adempiano in Loggia ai rispettivi uffici, ritirano I’obolo lasciato dai Fratelli che, con il consenso del Maestro Venerabile, coprono il Tempio.

I Sorveglianti non possono abbandonare il loro posto durante  i lavori senza essere immediatamente sostituiti.

I Sorveglianti sostituiscono il Maestro Venerabile in assenza dell’ex-Venerabile nell’ordine di precedenza !°, 2° ma  non hanno tuttavia facoltà di presiedere i lavori in caso di iniziazione, di riammissione, di regolarizzazione o di affiliazione, se non hanno essi stessi già rivestito la dignità di Maestro Venerabile.

Il solo Maestro Venerabile ha diritto di richiamare i Sorveglianti all’adempimento dei loro doveri in caso di mancanza.

Se un Sorvegliante è assente o è in ritardo è il MV che sceglie il sostituto anche momentaneo. Se un Sorvegliante giunge in Loggia dopo che siano cominciati i lavori, tutti i Fratelli, ad invito del Maestro Venerabile, si pongono in piedi ed all’ordine e il sostituto gli cede il maglietto. .

 

Art. 109  –  L’Oratore è il custode della Legge, cura l’istruzione muratoria della Loggia, pronuncia opportuni discorsi nei riti d’iniziazione, svolge e spiega, con speciali allocuzioni, nei lavori di ciascun Grado, i simboli iniziatici dei Gradi di Apprendista, di Compagno d’Arte e di Maestro.

Nella ricorrenza di ogni festa dell’Ordine, nelle date memorabili per la Libera Muratoria e per la vita nazionale e la civiltà umana l’Oratore pronuncia appropriate orazioni, svilluppando argomenti di interesse muratorio, filosofico, scientifico, storico, educativo, secondo la propria scelta.

È  suo compito ricordare in Loggia le virtù dei Fratelli passati all’Oriente Eterno.

Egli ha facoltà d’interrompere la lettura di qualsiasi Tavola Architettonica non disegnata secondo lo spirito dell’Arte Reale e di richiedere al Maestro Venerabile la chiusura dei lavori quando lo svolgimento di essi non sia consono alla sacralità del Tempio.

L’Oratore è l’interprete della Loggia ed esprime le sue conclusioni sui lavori svolti, finalizzandole al bene della Libera Muratoria in generale e della Loggia in particolare; a questo scopo esamina e sintetizza le proposizioni emerse, conciliando possibilmente gli opposti pareri.  Una volta espresse le conclusioni da parte dell’Oratore, a nessun Fratello è consentito prendere ancora la parola sull’argomento.

Ogni pezzo d’architettura presentato alla Loggia, e dalla Loggia approvato per essere archiviato o trasmesso fuori dalla Loggia, deve essere sottoposto a revisione da parte dell’Oratore, allo scopo di verificare se esso risponda ai principi ed alle forme proprie dell’Arte Reale.

 

Art. 110  –  ll Fratello che esercita le funzioni di Oratore in assenza del titolare continua ad esercitarle fino al termine della discussione eventualmente in corso ove sopraggiunga il titolare o l’aggiunto.

 

Art. 111  –  ll Segretario riceve e conserva nei locali della Loggia tutte le carte, i registri e i documenti della Loggia; attende alla corrispondenza, alle convocazioni, alla compilazione e alla tenuta dei verbali delle sedute di Loggia, dei Consigli e delle Commissioni cui è chiamato a partecipare; cura l’esecuzione delle deliberazioni della Loggia e delle disposizioni del Venerabile; provvede all’adempimento di tutte le funzioni di carattere amministrativo e regolamentare per il buon andamento della Loggia.

Il Segretario deve tenere in ordine, per ciascuna Camera e per ciascuna Commissione cui partecipa, un registro dei Lavori numerato e firmato in ogni pagina dal Venerabile prima dell’uso.

Il Segretario custodisce inoltre la Bolla di Fondazione della Loggia e iI Libro della Sapienza nel quale sono raccolti la Costituzione e il suo Regolamento, il Regolamento interno della Loggia, i provvedimenti di carattere normativo, i Rituali e quant’altro riguarda la direzione e le attività della Loggia.

 

Art. 112  –  Il Segretario che cessa dal suo Ufficio consegna immediatamente al suo successore tutto quanto appartenente alla Loggia e da lui custodito. Della consegna si redige verbale che, vistato dal Venerabile, rimane depositato in Segreteria.

 

Art. 113  –  Il Segretario aggiunto coadiuva il Segretario titolare nelle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza.

 

Art. 114  –  Il Tesoriere custodisce nei modi prescritti dal Regolamento i fondi della Loggia non destinati alla beneficenza profana; provvede alla riscossione delle tasse e quotizzazioni dovute alla Loggia, e di ogni altra entrata; dà corso ai pagamenti sui fondi affidatigli contro ordinativo del Venerabile, cura l’investimento di fondi prescritti dal Regolamento interno o deliberati dalla Loggia o dalla Commissione di Finanza; tiene in ordine e al corrente butte le relative contabilità e adempie ad ogni altra funzione affidatagli dal Regolamento.

Le funzioni di Tesoriere non possono essere cumulate con quelle di Architetto Revisore.

 

Art. 115  –  L’Ospedaliere reca conforto ai Fratelli ammalati delle cui condizioni informa prontamente e accuratamente il Venerabile affinché sia possibile offrire loro i soccorsi necessari.

 

Art. 116  –  L’Elemosiniere è il depositario dei fondi da lui raccolti in ogni seduta massonica e destinati a opere di bene nel mondo profano; tiene al corrente un registro della beneficenza numerato e firmato in ogni foglio dal Venerabile e in esso riporta, per ordine di data, gli introiti e le uscite con le indicazioni dei relativi mandati ed ordinativi.

 

Art. 117  –  Le Logge possono eleggere un Primo Esperto ed Esperti aggiunti. ll Primo Esperto ha il compito generale d’impartire le istruzioni massoniche del Grado ai neofiti in occasione della loro iniziazione, e ai Fratelli in occasione della loro consacrazione ai Gradi di Compagno e di Maestro. Egli, nel Tempio, osserva se i Fratelli si presentano con l’abito, i fregi ed i distintivi massonici appropriati e prescritti e se, per il loro grado, abbiano diritto a partecipare ai lavori in atto. Di ogni irregolarità avverte immediatamente il Secondo Sorvegliante perché ne informi il Venerabile che prende i provvedimenti del caso.

 

Art. 118  –  Quando si ritenga conveniente destinare alla guardia esterna del Tempio un Copritore esterno, questi ha l’incarico di vigilare affinché nessuno disturbi i lavori e si avvicini alla porta del Tempio se non per bussare ritualmente e chiedere di essere ammesso ai Lavori.

 

Art. 119  –  ll Maestro delle Cerimonie procede agli appelli nominali e cura che in ogni circostanza sia osservato il cerimoniale prescritto dai Rituali.

 

Art. 120  –  L’Architetto Revisore dà parere su ogni argomento di carattere contabile o amministrativo interessante la gestione della Loggia; compila e rimette periodicamente al Venerabile la nota dei Fratelli morosi verso la Loggia, specificando per ciascuno il titolo e l’entità dei singoli debiti, provvede a rivedere tutte le contabilità della Loggia e il conto consuntivo annuale, riferendo in merito alla Commissione di Finanza, della quale è Membro di diritto; esercita le funzioni affidategli dai Regolamenti.

 

Art. 121  –  Per le eventuali  elezione dei Dignitari, Giudici e Ufficiali di Loggia hanno diritto di voto solo le SS e i FF  effettivi e  in regola col Tesoro.

 

Art. 122 –  L’eventuale elezione delle cariche viene fatta in seduta appositamente convocata e con le norme seguenti:

  1. a) l’Oratore, su invito del Venerabile, da lettura degli articoli del Regolamento riguardanti le elezioni e illustra l’importanza dei lavori che la Loggia é chiamata a svolgere;
  2. c) la votazione possono avvenire in vari modi: a schede segrete, con l’utilizzo di palline (bianca – approvato, rossa – astenuto , nera -non approvato), per alzata di mano. La saggezza del MV decide in merito secondo i caasi.

 

Art. 123   –   In caso di elezioni, nella stessa tornata o in altra successiva si precede alla elezione degli altri Dignitari, dei Giudici e degli Ufficiali, mediante votazione a scrutinio segreto e con la partecipazione di tutti  i Fratelli della Loggia, nei modi decisi dal MV.  vengono eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno ottenga tale maggioranza si procede a votazione tra i due o più  nomi che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. Viene proclamato eletto il Fratello che ottiene il maggior numero di voti.

Al termine di ogni votazione le schede vengono bruciate se nessun Fratello dichiara di chiederne la verifica.

 

Art. 124 –  Nel rito dell’insediamento di una Loggia o di una Camera  il Maestro Venerabile o il Presidente  procura che la Loggia si fregi della Bandiera Nazionale e di un proprio Labaro o, inizialmente, anche di un disegno su un foglio. Il Labaro è di uso nelle pubbliche manifestazioni ed è esposto in Loggia. Il Nuovo MV, il nuovo 1° Sovegliante nominati dal Sovrano Santuario, individualmente,  e tutti i gli altri  Dignitari, in unico foglio, sottoscrivono in presenza di tutta la Loggia la seguente formula, che rimane nell’archivio della Loggia o della Camera:

 

”Noi sottoscritti (Io Sottoscritto)……………………………….membri (membro) .della Rispettabile Loggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . all’Oriente di………………. …., all’Obbedienza del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, liberamente e spontaneamente, sul nostro (mio)  onore e sulla nostra (mia) coscienza, giuriamo (giuro) nelle nostre cariche (quale nuovo M.V./quale nuovo 1° Sorvegliante) di tutelare e di difendere gli interessi morali e materiali e la dignità della Loggia; di adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla carica assunta, nell’intento di cooperare con perseveranza alla diffusione dei principi massonici ed al decoro dell’Ordine; di osservare in ogni evenienza le Costituzioni e le deliberazioni degli organi del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia”.

 

Art. 125  –  L’La tornata di ‘insediamento di un nuovo Maestro  Venerabile è presieduta dal Venerabile uscente e, ove esso manchi, dal Primo Sorvegliante uscente. Questi procede all’insediamento del nuovo Venerabile e lo invita a giurare nei termini prescritti dall’articolo precedente,  dopo di che il nuovo Venerabile assume la presidenza e insedia gli altri Dignitari, Giudici o Ufficiali nuovi eletti.

 

 

TITOLO IV.- DELLE LOGGE E DELLE CAMERE E DEL LORO FUNZIONAMENTO

 

Capo I – Capo I.- FUNZIONAMENTE DELLE  LOGGE E CAMERE

Capo II.- DELL’ORDINE   DEI  LAVORI  NELLE  RIUNIONI  MASSONICHE

Capo III.- TITOLI SPETTANTI NEI  RITI

Capo IV.- AFFILIAZIONI E PARTECIPAZIONI ESTERNE

 

 

 Capo I – Capo I.- FUNZIONAMENTE DELLE   LOGGE E CAMERE

 

Art. 126 – Le Logge sono gli organismi istitutivi e di base della vita muratoria per lo svolgimento del lavoro iniziatico.  La Loggia è costituita da un Maestro Venerabile che la presiede e e da un Primo  Sorvegliante che ha l’effetto di un vice, entrambi di nomina del Sovrano Santuario. Costoro con criteri da loro decisi eleggono o nominano gli altri Dignitari di Loggia ( un Secondo Sorvegliante, un Oratore, un Segretario, un Maestro delle Cerimonie  ed un Tesoriere) e gli Ufficiali secondari (Primo Diacono, Secondo Diacono, un Copritore, Un Maestro Terribile ed un Esperto) Ufficiali questi  previsti dalle tradizioni, nonché da quanti Fratelli essa accolga, riuniti ed operanti in virtù ed in conformità di una Bolla emessa dal Gran Hierophante.

Le indicazioni relative alle Camere dei Riti sono rimandate ai rituali di Ogni singola Camera.

 

Art. 127 – Ogni Loggia o Camera è distinta da una denominazione e da un numero che non possono essere variati senza l’approvazione ed un decreto del  Sovrano Santuario

 

Art. 128 – Il Maestro Venerabile, il Primo ed il Secondo Sorvegliante costituiscono il Consiglio delle Luci alle cui riunioni possono essere invitati a partecipare anche l’Oratore, il Segretario, il Tesoriere, gli ex Maestri Venerabili, nonché i Fratelli il cui intervento sia ritenuto utile in considerazione degli argomenti da trattare.

 

Art 129. – Il Maestro Venerabile presiede, governa e rappresenta la Loggia; la sua persona è inviolabile e sacra, Egli  è l’autorità prima  nell’esercizio delle sue attribuzioni iniziatiche.

 

Art. 130 – La Loggia è libera e sovrana nell’ambito dei diritti e dei doveri stabiliti dal presente Regolamento e dalle deliberazioni del Sovrano Santuario  Nazionale.

 

Art. 131 – Una Loggia  si chiama  perfetta se è composta da almeno sette persone, compresi eventuali membri costitutori prestati da altre Logge.

 

Art. 132  –   Qualora non meno di tre Fratelli,  risiedano in località ove non esista alcuna Loggia o manchi una opportuna Camera del Rito, essi possono  costituirsi in una struttura denominata triangolo  (pre-loggia o pre-camera).

 

 

Art. 133  – FONDAZIONE  DI  UN TRIANGOLO PRE- A  LOGGIA o PRE-CAMERA Per la costituzione occorrono tre persone di cui almeno un maestro, essendo  questo  il numero minimo per officiare oppure tre persone aventi il grado della pre-camera da istituire. Si definisce il nome del Triangolo, il pie di lista, se vi è più di un maestro, uno di questi  si propone come  MV. Le cariche sono un MV – un tesoriere, un 1° Sorvegliante – eventualmente un oratore – e un 2° sorvegliante- segretario. La stessa procedura permette l’istituzione di una pre-camera del RSAA.

 

 

Art. 134  –  FONDAZIONE  DI  UNA  LOGGIA o CAMERA. Sette Fratelli di cui almeno tre maestri  o sette fratelli del grado della Camera in oggetto,  che ravvisino la necessità o la convenienza di fondare una Loggia o una camera, debbono, come primo atto ufficiale, riunirsi in assemblea sotto la presidenza del più anziano in  età massonica, il quale designa un Fratello alle funzioni di Segretario. Nel verbale di questa assemblea sono registrate, le generalità profane e massoniche di tutti i componenti dell’assemblea e delle rispettive Logge di appartenenza, le ragioni che suggeriscono la fondazione della costituenda Loggia o Camera, il titolo distintivo che si intende dare ad essa, la sede e il Tempio, l’indirizzo profano ed ogni altra eventuale notizia, tra cui particolarmente il nome ed i dati personali dei Fratelli che, avendo data la loro adesione, non abbiano potuto, per giustificati motivi, partecipare alla assemblea.

Il verbale, sottoscritto da tutti i presenti, viene subito trasmesso, a cura del Presidente, al Sovrano Gran Commendatore e al Gran Maestro della Regione di appartenenza, che decideranno se trasmettere o meno la proposta al Gran Segretario Nazionale, con la proposta di nomina del MV o Presidente  e del  Sorvegliante principale.

 

Art.135 – Per la Costituzione e i lavori di una LOGGIA IMPERFETTA, nella quale è raggiunto il numero di 5 o 6 membri in prima costituzione occorrono cinque persone di cui almeno due maestri, numero minimo per officiare. Se la Loggia imperfetta è di prima formazione  occorre : 

inviare  richiesta al Sovrano Gran Commendatore Regionale  e al Gran Maestro Regionale che decideranno nel merito come per la costituzione di una Loggia perfetta.

Se si tratta invece di una Loggia perfetta nella quale il niumero degli aderenti è diminuito sotto il sette, automaticamente diviene imperfetta, triangolo o sospesa.

Le cariche di una Loggia Imperfetta sono un MV – un 1° Sorvegliante – un 2° sorvegliante (se possibile un maestro o un secondo grado) – un oratore – un maestro delle cerimonie (MdC).

Il 1° sorvegliante assume anche il ruolo di copritore

Il 2° sorvegliante assume anche il ruolo di secondo diacono

L’oratore assume anche il compito di segretario e di primo diacono

Queste sono anche le cariche assegnate in via provvisoria anche quando ci sono  assenze, in tal caso la riunione è regolare se è presente almeno il MV, oppure il Primo sorvegliante o l’ex Venerabile.

 

Art. 136  –  Ottenuta la Bolla di fondazione e la nomina del  nuovo MV o Presidente e del Sorvegliante principale, anche in facsimile digitale, il Presidente  convoca tutti i proponenti, comunica loro l’esito della richiesta e provvede alla istallazione effettiva della Loggia o Camera. I proponenti possono decidere se rimanere anche nella vecchia Loggia o Camera o essere membri esclusivi della nuova.

Qualora siano presenti meno di cinque persone,  deve essere indetta altra riunione, e cosi via fino a ottenere la presenza necessaria. Qualora i convenuti non deliberino la fondazione effettiva della Loggia o camera , il proposito s’intende abbandonato e tutti gli atti debbono essere rimessi, a cura del Presidente, alla Segreteria Regionale per la conservazione nei propri archivi.

 

Art. 137  –  Il verbale di istallazione con la firma di tutti i presenti e un visto dei partecipanti assenti deve essere inviato alla Segreteria Regionale. Fino a che non saranno decise le cariche per scelta dei due dignitari o per elezioni il Presidente provvede a dare cariche provvisorie riunione per riunione, per  iniziare comunque il suo rituale funzionamento.

 

 

Art. 138  –  Quando due o più Logge del medesimo Oriente intendano fondersi, ciascuna di esse deve adottare separatamente in tornate appositamente convocate con preavviso di almeno quindici giorni, analoga deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti di ciascuna Loggia.

I relativi verbali vengono redatti e approvati nella stessa tornata e sottoscritti dai presenti tutti. Copia di tali verbali, firmata dai rispettivi Venerabili, Oratori e Segretari, è inviata alla Grande Segreteria Regionale con la domanda di autorizzazione a procedere alla fusione. La domanda deve seguire la prassi istitutiva di una nuova Loggia

 

Art. 139  –  Ogni Loggia può corrispondere ed organizzare incontri sia con un’altra Loggia di una  Comunione ltaliana che con una Loggia estera appartenente a Grandi Logge o a Grandi Orienti in rapporti di amicizia con il Grande Oriente Dei Tre Mari d’Italia o per le quali ci siano i presupposti per possibili rapporti di amicizia. Per promuovere manifestazioni collettive, con l’intervento di più di due Logge di Orienti diversi,  occorre dare comunicazione al  Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili, ed è di obbligo invitare le alte cariche a partire dal Gran Hierophante fino ai MV almeno della Regione.

 

Art. 140   – La cura e l’amministrazione della casa comune a più Logge compete ai Maestri Venerabili di quell’Oriente sulla base di un Regolamento da essi predisposto e approvato dal Governo Regionale.

 

A.rt. 141  –  Le Logge debbono comunicare, subito dopo ogni seduta o subito dopo il relativo provvedimento, alla Grande Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili i nominativi dei Fratelli ammessi, riammessi, trasferiti ad altra Loggia, passati all’Oriente Eterno, messi in sonno, espulsi. Sarebbe buona norma dare indicazioni dei profani respinti, e dei nuovi richiedenti e delle relative motivazioni ai fini di un coordinamento regionale.

 

Art. 142 – Per officiare in  una camera di un Rito occorrono almeno tre persone delle quali uno è il presidente della camera, uno assume le funzioni di Sorvegliante principale, ed uno quella di Segretario. Il Presidente   distribuisce le cariche tra i presenti (le cariche non sono preordinate).  Dettagli ulteriori sono rimandati ai singoli Rituali.

 

Art.143 . – In assenza o indisposizione o per alternanza il MV o il Presidente della Camera può essere sostituito nell’ordine dal membro  di grado più elevato presente, dal past MV o past Presidente,  ancora dal 1° (o unico) Sorvegliante rispettando i numeri di almeno tre alte cariche presenti.

 

 

 

Capo II.- DELL’ORDINE   DEI  LAVORI  NELLE  RIUNIONI  MASSONICHE

 

Art. 144  –  Le Logge si riuniscono almeno una volta al mese dal 20 settembre al 30 giugno, si governano e si amministrano secondo un Regolamento interno, in armonia con Ia Costituzione, e contrassegnano tutti gli anti con un sigillo proprio.

Le riunioni dei Liberi Muratori si svolgono nel Tempio con l’osservanza delle forme rituali prescritte per i singoli Gradi.

I lavori debbono avere inizio non prima che siano trascorsi trenta minuti dal’ora stabilita per la riunione.

 

Art. 145  –  ll calendario delle riunioni ordinarie di Loggia è stabilito dal Regolamento interno e approvato con speciale dcliberazione in tenuta di Primo Grado. Per le riunioni previste dal calendario non è d’obbligo l’avviso di convocazione.

 

Art. 146  –   Le sedute straordinarie sono convocate quando il Venerabile o il Presidente della Camera lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Fratelli Maestri.  La convocazione è fatta con avviso, anche tramite SMS,  recapitato a cura della Segreteria almeno tre giorni prima della riunione o con termine più breve in caso d’urgenza.

 

Art. 147  –  All’ingresso del Tempio è disposto il registro delle presenze nel quale i Fratelli intervenuti appongono la loro firma. In esso il Fratello Segretario annota i nomi dei Fratelli che hanno giustificato la loro assenza.

 

Art. 148  –  L ‘ordine del giorno dei lavori indica gli argomemti proposti per ogni riunione e viene esposto a cura del Segretario nella Sala dei Passi Perduti.

Le iniziazioni, le riammissioni e le affiliazioni hanno la precedenza nell’ordine dei Lavori.

 

Art. 149  –  Durante i Lavori la porta del Tempio deve essere chiusa dall’interno a cura del Fratello Copritore Interno, salvo che non sia stato nominato un Copritore Esterno .

 

Art. 150  –  Le SS e i FF  intervengono alle sedute in abito scuro e guanti bianchi cingendo le insegne del maggior grado posseduto. I Fi Dignitari e Ufficiali portano i distintivi della loro carica.

 

Art. 151  –  Alle sedute in un determinato Grado partecipano le SS e i FF che hanno quel grado o un grado superiore.

 

Art. 152  –  Dopo aver provveduto all’apertura dei Lavori, il Venerabile o il Presidente della Camera invita il Fratello Segretario a leggere il verbale della precedente tornata. Le SS e i FF  hanno la facoltà  di chiedere  la parola unicamente sull’esattezza del verbale, che viene redatto in forma concisa con la indicazione degli argomenti trattati, dei partecipanti alla discussione e delle deliberazioni prese. Sentito l’Oratore, il verbale è sottoposto alla approvazione della Loggia o della carica e sottoscritto quindi dal Venerabile/Presidente, dalI’Oratore e dal Segretario.

 

Art. 153  –  Le SS e i FF visitatori sono ammessi neI Tempio immediatamente dopo l’apertura dei Lavori e la lettura del verbale.  Durante la lettura di questo, nessuno può essere introdotto nel Tempio. Quando il Maestro Venerabile/Presidente  lo ritenga opportuno e in accoglimento alla richiesta dei visitatori, questa ultimi si uniranno ai membri della  Loggia ancor prima dell’ingresso nel Tempio. In tale caso i  visitatori entreranno nel Tempio insieme ai membri della   Loggia.

Possono essere ammessi ai lavori massonici anche SS e FF  che risultino Membri attivi di una Loggia all’Obbedienza di una Comunione italiiana o estera riconosciuta dal Grande Oriente Dei Tre Mari d’Italia.

 

Art. 154  –  I  visitatori vengono ricevuti nel Tempio secondo il seguente ordine: Apprendisti, Compagni, Maestri, ex Maestri Venerabili, Maestri Venerabili, Vicepresidenti di Collegi Circoscrizionali, Presidenti di Collegi Circoscrizionali. Garanti di Amicizia, Membri della Corte Centrale, Presidente della Corte Centrale, membri supplenti del Governo dell’Ordine, Gran Tesoriere, Gran Segretario, Grande Oratore, Secondo Gran Sorvegliante, Primo Gran Sorvegliante, membri del RSAA, RFA, RYM,  secondo il grado, Luogotenenti Gran Maestri,  Luogotenenti Sovrani Gran Commendatori, Gran Maestri regionali, Dignitari che presiedono le sezioni del RYM,   i Grandi Maestri Onorari nazionali, ex Grandi Maestri, , Grandi Maestri Aggiunti, Grandi  Maestri, Sovrano Gran Maestro RFA, Gran Comandante RYM, 2° e 1° Luogotenete Gran Hierophante,  .

Gran Maestro Nazionale, Sovrano Gran Commendatore nazionale, Gran Hierophante,  .

Il protocollo stabilisce le modalità rituali relative al ricevimento dei Fratelli.

 

Art.1557  –  Ogni S o F deve sedere compostamente nel Tempio al posto assegnatogli e rimanervi durante tutto il corso dei Lavori. Non è consentito ai Fratelli conversare tra loro né fumare.

 

Art. 156  –  La S. o il F.  che desidera prendere la parola ne fa  richiesta al Sorvegliante della propria Colonna o al Sorvegliante unico  alzando il braccio destro.  ll Sorvegliante ne informa il Venerabile/Presidente.  Ottenuto il permesso, il Fratello parla stando in piedi, all’ordine del grado della riunione, rivolgendosi all’Oriente.

Ai fini della necessaria concisione ogni S o F.  non può, di regola, prendere la parola più di due volte sul medesimo argomento,  né parlare per più di dieci minuti tranne I’Oratore e I’eventuale relatore.

Gli alti dignitari presenti, le S. e i F, che siedono all’Oriente, l’Oratore e i Sorvcglianti possono chiedere la parola direttamente al Venerabile/Presidente  e parlare con precedenza sugli altri.

 

Art. 157  –  ll Venerabile/Presidente  può richiamare all’ordine ogni S. e F.  e togliergli la parola quando ritenga che il suo discorso non sia ispirato al doveroso senso di tolleranza, fraternità e amore o possa turbare l’armonia del consesso.

L’Oratore, col consenso del Venerabile/Presidente, può correggere quelle SS. e FF.  che divaghino in osservazioni contrastanti con le disposizioni della Costituzione.

 

Art. 158  –  Esaurita la discussione sugli argomenti che comportano o richiedono una decisione, il Venerabile/Presidente  invita l’Oratore ad esporre nel merito le sue conclusioni. L’Oratore riassume all’uopo le tesi ed opinioni espresse dalle SS. e dai FF. e  prospetta le diverse questioni nel più chiaro aspetto e formula le proposizioni consequenziali per le eventuali votazioni di delibera.

Dopodiché nessuno può più prendere la parola sull’argomento.

 

Art. 159  –  ll Venerabile/Presidente  invita quindi la Loggia/Camera  a deliberare.  Nel caso che vi siano ordini del giorno, precede alla votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi cui seguono poi i modificativi e quindi gli aggiuntivi.

È  sempre ammessa la votazione per parti separate.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dell’emendamento.

 

Art. 160  –  Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e controprova, previo computo dei presenti aventi diritto a voto; a scrutinio segreto, o per appello nominale se richiesto da almeno un terzo dei presenti.

 

Art. 161  –  Nelle votazioni palesi eseguite per due volte con parità di suffragi prevale il voto del Presidente.

 

Art. 162  –  Nelle votazioni segrete si fa uso di palle bianche per le votazioni favorevoli, nere per i voti contrari, rosse per  per le astensioni. Tutti i presenti hanno I’obbligo di votare.

Esaurita la votazione, I’Oratore fa il computo dei voti.  Nel caso in cui questi non corrispondano al numero dei votanti, la votazione viene ripetuta.

La maggioranza è normalmente determinata dalla metà più uno dei presenti. Nel computo dei voti sono escluse le palle rosse.

 

Art. 163  –  Esaurito l’ordine del giorno dei Lavori, il Venerabile/Presidente  fa circolare fra le Colonne il sacco delle ”proposizioni ” nel quale ogni Fratello può deporre informazioni, comunicazioni, proposte da lui sottoscritte.  ll Venerabile/Presidente  ne esamina il contenuto e ne da comunicazione alla Loggia/Camera, ove lo creda opportuno senza rivelare il nome del proponente. La discussione di proposte non urgenti così pervenute e comunicate dal Venerabile può essere rinviata a una tornata successiva. Deve essere sempre rinviata ogni proposta che implichi oneri per la Loggia o per i suoi membri.

 

Art. 164  –  AI termine di ogni tornata di Loggia e prima della chiusura dei Lavori, il Venerabile /Presidente  fa circolare tra le Colonne il Tronco della Vedova per raccogliere l’obolo delle SS e dei FF.  destinato alla beneficenza.  ll ricavato viene conteggiato dall’Oratore, annotato a verbale dal Segretario e consegnato all’ Elemosiniere dopo essere stato annunziato.

 

Art. 165  –  Le Logge possono creare nel loro seno speciali commissioni permanenti o temporanee per affidare loro compiti determinati di studio, di propaganda di beneficenza, ecc., assegnando, eventualmente, il periodo di tempo entro il quale debbono espletare il toro compito.

 

Art. 166 –  Ogni Loggia, in ciascun Grado, dedica periodicamente una tornata alla istruzione rituale, catechistica ed esoterica affidandone il compito ad una S. o F.  preventivamente designato.

 

Art. 167  –  Le Logge sono convocate in Grado di Compagno e di Maestro periodicamente e quando il Venerabile lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre Maestri per la convocazione in Grado di Maestro, o tre Compagni per la convocazione nel loro Grado. Si rimarca l’importanza della Loggia in grado di Maestro e l’imprtanza minore delle iniziazioni in grado di compagno.

 

Art. 168  –  Le Logge convocate in grado di Compagno o di Maestro, nella competenza del rispettivo Grado, trattano gli argomenti di istruzione rituale, filosofica e morale che ne costituiscono il contenuto spirituale massonico, esaminando gli argomenti di particolare importanza e delicatezza ad esse riservati dal Venerabile, concretano le eventuali proposte da portare innanzi alla Loggia in Grado di Apprendista, deliberano gli aumenti di Grado e procedono alla iniziazione dei Fratelli promossi.

 

Art. 169  –  Per cerimonie per le quali ciò sia previsto dai Rituali, previa autorizzazione del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili, possono essere invitati ai Lavori parenti o amici dei Fratelli. I Lavori vengono in tal caso aperti ritualmente prima del ricevimento dei profani e vengono ritualmente chiusi dopo il loro commiato.

 

Capo III. TITOLI SPETTANTI NEI RITI

 

Art 170 .- I titoli spettanti nel nostro Oriente sono:

 

SUPREMO  GRAN HIEROPHANTE ONORARIO (100°)           Supr:: e Ven.mo   Pot.mo Fr::GRAN HIEROPHANTE  INTERNAZIONALE  (99°)            Nob.mo Ven.mo   e Pot.mo

Fr :: LUOG::GRAN HIEROPHANTE INTERNAZ::  (98°)         Nob.mo Ven.mo   e Pot.mo  Fr ::GRAN HIEROPHANTE   NAZIONALE  (97°)                       Nob.mo Ven.mo   e Pot.mo   Fr ::RATELLO SOVR:: SANT:: INTERN::                                   Nob.mo Ven.mo   e Pot.mo Fr ::LUOGOTENENTE GRAN HIEROPHANTE NAZ::  (96°)     Nob.mo Ven.mo   e Pot.mo  Fr :: PRINCIPE CONSERVATORE DEL M::R::S::E::M::M::               Nob.mo Ven.mo   e Pot.mo  Fr ::  FRATELLO SOVRANO SANTUARIO   (95°)                             Nob.mo e Pot.mo

Fr ::FRATELLI  RITO M::R::E::M::M:: (66° ½ -95°)                       Elett.mo e Pot.mo

Fr::FRATELLI  RITO M::P::A::M::M::   (33° ½ – 66°)                      Elett Ill.mo e Pot.mo

 

Fratelli \

 

 

SOVRANO GRAN COMMENDATORE R\S\A\A\

SOVRANO GRAN MAESTRO R\F\I\

GRAN MAESTRO  DELL’ORDINE

Ven\mo e Pot\mo Fr\

LUOGOTENENTE SOVRANO GRAN COMMENDATORE

LUOGOTENENTE SOVR GRAN\ MAESTRO R\F\I\

LUOGOTENENTE GRAN MAESTRO DELL’ORDINE

 

Ven. \mo e Pot\mo Fr\

PRINCIPE CONSERVATORE DEL R\F\I\

Ven. \mo e Pot\mo Fr\

Fr\MEMBRI DEI SUPREMI E GRAN  CONSIGLI                                                                                 EFFETTIVI, AGGREGATI ED ONORARI

Elett\mo e Pot\mo Fr\

33° – SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI                                                              

VII – CONTE DELLA CAMERA SUBLIME DEI MAESTRI DELLA SCUOLA ITALICA

 

Pot. \mo Fr\

32° – SUBLIMI PRINCIPI DEL REAL SEGRETO

 VI –  SOVRANO MAESTRO DELLA GRANDE OPERA

Elett\mo Fr\

31° – GRANDI ISPETTORI INQUISITORI                    

VI –  SOVRANO MAESTRO DELLA GRANDE OPERA

Ill\mo Fr\

30° – CAVALIERI KADOSCH                                           

V –  SOVRANO CAVALIERI KADOSH

Ill\ Fr\

18° – PRINCIPI DI ROSA CROCE                                    

IV – SOVRANI PRINCIPI DELLA ROSA+CROCE

Risp\mo Fr\

9° – CAVALIERI ELETTI DEI IX                                      

III ½  – CAVALIERI DI HIRAM           

Risp\mo Fr\

4° – MAESTRI SEGRETI  

III ½  – CAVALIERI DI HIRAM           

Risp\mo Fr\

3° – MAESTRO

Risp\ Fr\

2° – COMPAGNO

Car\mo Fr\

1° – APPRENDISTA

Caro Fr\

                                                                                                                                                                                      

 

GRAN SEGRETARIO REGIONALE

Il titolo del grado rivestito

GRANDE AMMINISTRATORE REGIONALE

Il titolo del grado rivestito

GRANDE ECONOMO REGIONALE

Il titolo del grado rivestito

GRANDE ARCHITETTO REVISORE REGIONALE

Il titolo del grado rivestito

SEGRETARIO PROVINCIALE

Il titolo del grado rivestito

TESORIERE PROVINCIALE

Il titolo del grado rivestito

 

 

MAESTRO VENERABILE

Risp\mo Fr\

 

 

Capo IV.- AFFILIAZIONI E PARTECIPAZIONI ESTERNE

 

 

     Art. 171 ‑ Ogni S. o F. di grado superiore al 3° ha diritto e dovere di appartenere, nell’Oriente ove risiede, ad una Loggia simbolica ed all’Officina superiore del suo Grado. Il GC o il SC possono autorizzare il FF:. a diversa appartenenza, in modo insindacabile.

 

     Art. 172 ‑ Se un S. o F.  risiede in un Oriente nel quale non esista un’Officina superiore del suo Gra­do, ha diritto e dovere di appartenere, come membro effettivo, all’Officina viciniore del suo Grado. Il GC o il SC possono autorizzare il FF:. a diversa appartenenza, in modo insindacabile.

 

     Art. 173 ‑ Ogni S. o F.  insignito di un Grado massonico ha diritto di essere riammesso senza nulla osta all’Officina del suo Grado, su delibera del GC anche regionale o del SC anche regionale.

 

     Art. 174 ‑ Ove provenga da altra Obbedienza, potrà domandare di essere regolarizzato nell’Officina del suo Grado, che delibererà a maggioranza di voti: se l’ammissione venga decre­tata, é indispensabile, perché il postulante sia ricevuto, che si ottenga prima il nulla osta del Gran Maestro o del Sovrano Gran Commendatore anche regionale con cominicazione scritta al Nazionale.

 

     Art. 175 ‑ Ogni S. o F.  può ottenere, con doman­da motivata, la sua dimissione da membro effettivo di una Officina Superiore rimanendo attivo e quotizzante nella Loggia simbolica.

 

     Art. 176 ‑ Ogni S. o F.  anche di diversa Obbedienza italiana o straniera, presentate le credenziali,  ha diritto di essere ricevuto, come visitatore, in qualsiasi Officina di Grado eguale od inferiore al suo.

 

     Art. 177 ‑ Nelle adunanze delle Officine superiori, le S. o F.  portano i distintivi ed i gioielli del Grado di appartenenza. Nelle tornate ordinarie delle Logge simboliche portano i distintivi ed i gioielli del 3° Grado.

 

     Art. 178 – Le S. o F.  visitatori, anche di Grado su­periore a quello dell’Officina che li riceve, non potran­no entrare nell’Officina stessa se non dopo la lettura della balaustra dei lavori precedenti, eccezion fatta per i Fratelli di Grado superiore al 30°,  che potranno entrare in qualunque momento.

 

     Art. 179 ‑ Alle votazioni di ammissione o di proposta di aumento di luce, ed alle votazioni per le cariche delle Logge simboliche o delle Officine superiori, non possono prendere parte i visitatori.

 

     Art. 180 – Una S. o F.  di Grado superiore non può appartenere, come membro effettivo, che all’Officina del suo Grado, quando questa esista nell’Oriente in cui egli risiede, è però tenuto a frequentare anche le Tornate della Camera di Grado immediatamente inferiore.

In casi particolari, e dietro permesso del Gran Maestro o del Sovrano Gran Commendatore anche regionale, con cominicazione scritta al Nazionale, un Fratello può far parte contemporaneamente, come membro effettivo, di più Officine superiori. I permessi dati dal Regionale

 

     Art. 181 – I Presidenti delle Camere Capitolari, del 4° del 9° e del 18° Grado, dovranno possedere un Grado superiore a quello della Camera che presiedono. A meno che le SS e i  FF:. non siano tutti di quel grado.

 

     Art. 182 – I Presidenti degli Areopaghi del 30° Grado, del Sovrano Tribunale del 31° Grado e del Sublime Concistoro del 32° Grado sono di nomina sovrana.

 

     Art. 183 – Generalmente non possono cumularsi nella medesima persona le cariche di Venerabile e di Presidente di una Officina superiore.

Nessun Fratello può presiedere contemporaneamente a più di una Officina superiore, salvo i casi particolari autorizzati dal Gran Maestro o dal Sovrano Gran Commendatore regionale, con comunicazione al Nazionale.

 

 

 

TITOLO  V – DEL  GOVERNO  DELL’ORDINE

 

Capo I.- IL SOVRANO SANTUARIO E IL SOVRANO GRAN HIEROPHANTE 

.Capo II . -DEI  L.L.  DELLA GRANDE  ASSEMBLEA NAZIONALE

 

 

 Capo I.- IL SOVRANO SANTUARIO E IL SOVRANO GRAN HIEROPHANTE 

 

Art. 184 -Ricordiamo e precisiamoche   ill Sovrano Santuario è la suprema e sovrana autorità massonica del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia, è costituita da tutte le SS e i FF che hanno almeno il 95° grado. Essa sola ha i poteri di emanare, modificare ed abrogare le leggi per il Governo dell’Obbedienza, di coordinare i Supremi Consigli Regionali, emette tutti i decreti per l’istituzione di Regioni, Logge e Camere dell’Obbedienza.  Le Regioni massoniche dell’Obbedienza sono definite anno per anno dal Sovrano Santuario.   Il Sovrano Santuario, su proposta portata all’ordine del giorno dei Governi regionali, nomina i Gran Maestri, i Sovrani Gran Commendatori, i loro Luogotenenti  e le altre cariche di vertice come previsto nelle Grandi Costituzioni, ivi compresi i MV , i Primi  Sorveglianti, i Presidenti di camera e il sorvegliante principale. E’ garante del fatto che le strutture dell’Obbedienza  operi  nel rispetto delle libere istituzioni del Paese, nonché di regolare i rapporti e di abrogare accordi con le altre Comunioni Massoniche, sia italiane sia estere. m  Onorari.

Si serve di una Giunta esecutiva che può essere integrata con richiesta di almeno due membri della stessa.

 

Art. 185– La Giunta esecutiva è organo del Sovrano Santuario ed è composta dal Gran Hierophante, dai due Luogotenenti Gran Hierophanti dal Sovrano G.M. nazionale e dal G.M. Regionale

 

  1. a) La Giunta dà esecuzione alla Costituzione ed alle deliberazioni del Sovrano Santuario;
  2. b) tiene il Libro d’Oro del Sovrano Santuario ;
  3. c) esamina ed approva il rendiconto generale ed il bilancio di previsione compilati dal Gran Tesoriere da sottoporre al Collegio dei Grandi Architetti Revisori ed alla Assemblea Nazionale e formula le proposte di variazione del bilancio di previsione;
  4. d) discute e delibera su tutti gli argomenti, che gli vengono sottoposti dai Governi Regionali.

 

Art. 186  –  ll Governo del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia che ne è I’organo amministrativo, si può riunire in forma di Sovrano Santuario o in forma di Giunta esecutiva. Si riunisce, in linea di massima una volta al mese, in forma telematica.

 

Art. 187 –  Il Sovrano Gran Hierophante  è il garante della tradizione muratoria e presiede il Sovrano Santuario, in sua assenza il Sovrano Santuario è presieduto da un Delegato tra il Primo Luogotenente, il Secondo  Luogotenente, il  Sovrano Gran Commendatore Nazionale , il Gran Maestro Nazionale che,  comunque formano la Giunta del Sovrano Santuario,  integrata all’occorrenza dal Gran Segretario e dal Gran Tesoriere,  scelti tra i membri del Sovrano Santuario, che  possono chiedere la presenza di loro collaboratori.

Il Sovrano Gran Hierophante  rappresenta l’Obbedienza presso le Comunioni estere e nel mondo profano. Egli deriva la sua autorità dagli Atti Costitutivi dell’Obbedienza.

 

Art. 188  –  ll Sovrano Gran Hierophante :

 

  1. a) convoca e presiede il Sovrano Santuario e la Grande Assemblea Nazionale e presiede ogni altro consesso al quale parteci, salvo sua differente decisione;
  2. b) dà esecuzione agli scambi di Garanti di Amicizia ed agli accordi con le Comunioni estere approvati dal Sovrano Santuario o proposta dalla Grande Assemblea Nazionale;
  3. c) nomina e sostituisce, revoca ed accetta i rispettivi rappresentanti con le Comunioni estere, con le quali il Sovrano Santuario ha approvato lo scambio od il ritiro dei Garanti di Amicizia;
  4. d) nomina, sostituisce e revoca i Dignitari delle Regioni, delle Logge e delle Camere.
  5. e) promulga e fa eseguire alla Giunta le deliberazioni del Sovrano Santuario;
  6. f) rilascia le Bolle di Fondazione dei Riti, delle Logge, delle Camere e delle Regioni e i diplomi dei Membri dell’Obbedienza;
  7. g) concede il nulla-osta per le iniziative culturali regionali, in accordo con il Sovrano Gran Commendatore regionale e il Gran Maestro regionale;
  8. h) autorizza pubblicazioni ed azioni nel mondo profano riguardanti la Libera Muratoria;
  9. i) decide il materiale da inserire nel sito dell’Obbedienza in accordo con il Sovrano Santuario;
  10. l) può, su conforme parere del Sovrano Santuario, rendere nota alle Logge e alle Camere dell’Obbedienza e alle Comunioni estere ed anche nel mondo profano, l’espulsione di Sorelle e Fratelli dell’Ordine e la demolizione di Logge e Camere;
  11. m) può sospendere le Sorelle, i Fratelli o le Logge nei casi previsti dai Regolamenti;
  12. n) può promuovere il giudizio di revisione avanti la Corte Centrale di Sorelle e Fratelli condannati con sentenza definitiva;
  13. o) può graziare i Fratelli condannati con sentenza definitiva;
  14. p) ha voto preponderante in sede di Governo dell’Ordine nelle votazioni che, con la sua partecipazione, abbiano riportato parità di suffragi;
  15. q) esercita ogni altra attribuzione di carattere tradizionale, purché non in contrasto con la Costituzione;
  16. r) può concedere, su proposta della Loggia, l’abbreviazione dei termini per le promozioni a Compagno d’Arte ed a Maestro ed agli altri gradi previsti nei Riti;
  17. s) può utilizzare lo strumento del “motu proprio” per assegnare sia abbreviazioni motivate di carriera sia per iniziazioni per chiara fama..

 

Art. 189  –  Il 1° e il 2° Luogotenente Gran Hierophante collaborano con il Gran Hierophante e lo sostituiscono in caso di assenza temporanea, con precedenza per il 1°. Nel caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Gran Hierophante, è costituito un quadrunvirato formato dal Sovrano Gran Commendatore Nazionale che lo presiede, i due Luogotenenti e il Gran Maestro Nazionale, con voto prevalente del Sovrano in caso di parità. Tale quadrunvirato entro sei mesi convocherà il Sovrano Santuario per la nomina del nuovo Gran Hierophante. Il 1° Luogotenente Gran Hierophante e in successione il 2° ° Luogotenente Gran Hierophante,  ne assume le funzioni per l’ordinaria amministrazione. In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente anche di due membri del quadrunvirato i rimanenti due si accorderanno per le nuove elezioni e per la gestione provvisoria.

 

Art. 190  –  ll Sovrano Gran Hierophante eletto tra i membri del Sovrano Santuario presta giuramento sulla seguente formula dinanzi Sovrano Santuario e: al Decano che in quel caso lo presiede

 

Alla Gloria deI Supremo Artefice dei Mondi  lo…..eletto Sovrano Gran Hierophante del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia prometto e giuro, sul mio onore e sulla mia coscienza,  di tutelare e difendere gli interessi morali e materiali e la dignità dell’Obbedienza, di adempiere a tutti gli obblighi impostimi dalla mia carica, di osservare e fare osservare le Grandi  Costituzioni e i Regolamenti. Che il Supremo Artefice dei Mondi, in qualunque delle sue accezioni, mi aiuti.”

 

Il Sovrano Gran Hierophante, prestato giuramento con le forme di rito, viene immesso nelle sue funzioni.

Tutti coloro che occupano le alte cariche direzionali pronunciano il medesimo giuramento con l’aggiunta integrata “ prometto tutto il mio impegno do obbedienza al dell’impegno di obbedire al Sovrano Gran Hierophante e a quanti mi sono superiori  nell’Obbedienza”.

Coloro che giurano nei Riti Filosofici o nella Serenissima Gran Loggia useranno la dicitura “Alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo ….”

I giuramenti delle alte cariche, salvo  specifiche deleghe del Sovrano Gran Hierophante sono prestate davanti al Sovrano Santuario.

Fino a quando il Sovrano Gran Hierophante eletto non viene immesso nelle sue funzioni, il Sovrano Santuario continua ad essere presieduta dal Sovrano Gran Hierophante in carica.

 

Art. 191  –  ll Sovrano Santuario, ogni tre anni nomina i membri  per la gestione della Grande Assemblea Nazionale che opera, come suol dirsi a livello di “Gran Loggia Nazionale”. Tra i membri del Sovrano Santuario sono scelti dei Dignitari per le seguenti cariche:

 

Il 1° Gran Sorvegliante

Il 2° Gran Sorvegliante

Il Grande Oratore

Il Gran Segretario

Il Gran Tesoriere

Il Gran Mestro delle Cerimonie

 

Il Sovrano Gran Hierophante nomina parimenti SS e FF particolarmente esperti alle cariche di

Gran portastendardo

Tre Gran Copritori di cui uno esterno

Un Gran maestro per le  musiche

Il Sovrano Gran Hierophante può nominare anche un Grande Oratore Aggiunto, un Gran Segretario Aggiunto,  due  Gran Tesorieri Aggiunti, scegliendoli tra i Fratelli della Comunione, che abbiano una provata esperienza, come può introdurre nuove cariche allora che se ne ravveda la necessità..

In caso di assenze dei titolari in riunioni nazionali Il Sovrano Gran Hierophante o chi presiede al suo posto per  delega,  può nominare dei sostituti per l’evento.

 

 

Art. 192  –  ll Sovrano Santuario  si riunisce nei giorni da esso stesso prestabiliti.

Nei casi d’urgenza iI Sovrano Gran Hierophante può convocarlo con invito personale e tempestivo.

Le sedute sono valide con la presenza, anche telematica,  di almeno la metà dei componenti con voto deliberativo.

 

Art. 194  –  Il verbale delle sedute riporta le singole deliberazioni e le eventuali dichiarazioni di cui sia richiesta espressa menzione; viene approvato seduta stante o al più tardi nella seduta immediatamente successiva, e firmato dal Presidente, dal Grande Oratore e dal Gran Segretario.

 

Art. 195  –  Nell’intervallo tra due sessioni consecutive del Sovrano Santuario  il Sovrano Gran Hierophante assegna i compiti a ciascun membro del Governo dell’Ordine, tenendo presente che in linea di massima:

— il Primo Gran Sorvegliante oltre a presiedere il RYM come Gran Comandante cura i contatti con i Riti Filosofici regionali e in particolare è il Segretario  della ristretta Commissione per i Riti Filosofici formata dal  Sovrano Gran Commendatore  nazionale del RSAA delle Due Sicilie , che la presiede, e dal  Sovrano Gran Maestro del RFA che è il 2° Luogotenente Gran Hierophante . Da questa commissione egli  raccoglie i suggerimenti relativi ai Riti Filosofici che, sviscerati nelle loro varianti e  posti al  loro opportuno vaglio, saranno , sottoposti all’esame del Sovrano Santuario. Il Primo Gran Sorvegliante cura l’osservanza dei rituali seguiti dai vari Corpi Massonici e studia, quando richiestone, le modifiche da apportare a questi o da sottoporre all’approvazione della Commissione dei Riti che  da il parere preventive sui Rituali adottati da Logge e che non siano in tutto conformi a con quelli adottati dal resto della Comunione, e da sottoporre al successivo esame ed all’eventuale approvazione da parte della Commissione dei Rituali; presiede la Commissione dei Rituali in mancanza del Gran Maestro;

 

— il Secondo Gran Sorvegliante cura i contatti con le Gran Logge Regionali e in particolare è il Segretario  della ristretta Commissione per le Gran Logge  formata dal  Gran Maestro Nazionale della Gran Loggia delle Due Sicilie  che la presiede, e dal  Grande Oratore.

Da questa commissione egli  raccoglie i suggerimenti dell’Ordine che, sviscerati nelle loro varianti e  al loro opportuno vaglio, saranno , sottoposti all’esame del Sovrano Santuario. Il Secondo  Gran Sorvegliante cura l’osservanza dei rituali seguiti dalle varie Gran Logge con particolare riguardo ai Rituali Emulation e del Rito simbolico, che sono proposti in sperimentazione. Inoltre  studia e predispone gli schemi, da sottoporre all’approvazione del Governo dell’Ordine, delle manifestazioni pubbliche a carattere nazionale; esamina e studia le pubblicazioni profane d’interesse dottrinario per la Libera Muratoria e sottopone, se del caso, il risultato dei suoi studi al Governo dell’Ordine; ha il compito di presiedere la Commissione per la Diffusione del Pensiero Massonico in mancanza del Sovrano Gran Hierophante;

 

il Grande Oratore cura la scelta, nell’ambito delle formulazioni programmatiche del Sovrano Santuario dei temi che, con la approvazione del Governo dell’Ordine, verranno sottoposti all’esame ed allo studio da parte delle Logge della Comunione; da il proprio parere conclusivo e vincolante su ogni argomento trattato nel Governo dell’Ordine; presiede la Commissione per le Riforme della Costituzione in mancanza del Sovrano Gran Hierophante;

 

— iI Gran Segretario mantiene i contatti con le singole Logge cura il coordinamento del lavoro di queste sul piano nazionale per mezzo dei singoli Collegi Circoscrizionali dei Maestri Venerabili; provvede ai solleciti alle Lodge per l’adempimento dei loro doveri verso il Sovrano Santuario; cura la corrispondenza della Grande Segreteria e dispone quanto altro necessario per il buon andamento organizzativo dell’ Obbedienzae nel rispetto delle Grandi  Costituzioni e dei deliberati della Sovrano Santuario; presiede la Commissione di Organizzazione in mancanza del Sovrano Gran Hierophante;

 

— iI Gran Tesoriere cura I’amministrazione del Sovrano Santuario nell’ambito di quanto disposto dal presence Regolamento in termini amministrativi;  stabilisce, caso per caso, ed in accordo con le deliberazioni del Sovrano Santuario i criteri di priorità della spesa; coordina, quando richiestone, e con potere sindacabile soltanto dalla Gran Loggia, il concorso delle spese di più organi della Gran Loggia delle Due Sicilie; suggerisce alle Logge ed ai vari organi della Serenissima Gran Loggia delle Due Sicilie i criteri da adottare per il migliore andamento delle rispettive amministrazioni.

 

CapoII . -DEI  LAVORI  DELLA GRANDE  ASSEMBLEA NAZIONALE

 

Art. 196  –  La convocazione della Assemblea Nazionale  è fatta per Decreto del Sovrano Gran Hierophante, tre mesi prima della data di riunione.

Le sessioni ordinarie annuali dell’Assemblea Nazionale  vengono convocate di nomina nel periodo comprendente I’equinozio di primavera, dal 10 al 31 marzo di ogni anno.

Le sedute straordinarie sono convocabili in qualsiasi epoca dell’anno e, se non debbasi procedere in esse ad elezioni del  Sovrano Gran Hierophante o di Grandi Maestri Aggiunti e se ragioni di urgenza, da indicare nel Decreto di convocazione, lo esigano, possono esserlo a termini abbreviati, ma non minori ad un mese.

La convocazione della sessione ordinaria annuale non è di ostacolo alla convocazione di sessioni straordinarie imposte da ragioni d’urgenza o provocate dal Governo dell’Ordine o su domanda motivata delle Logge. In tali casi la convocazione della sessione ordinaria gia detta può essere prorogata fino a tre mesi, con Decreto del Sovrano Gran Hierophante o dell’Autorità Massonica che ne esercita temporaneamente i poteri.

 

Art. 197 –  ll Decreto di convocazione della Assemblea Nazionale  con l’ordine del giorno, che non deve necessariamente essere formato contestualmente all’emissione del Decreto, dove essere inviato dalla Grande Segreteria a tutte le Logge della Comunione e ai Membri di diritto de Sovrano Santuario e dei Governi regionali almeno 30 giorni prima della riunione per le convocazioni ordinarie e 20 giorni per le straordinarie; viene altresì comunicato per notizia ai Capi dei Corpi Massonici Rituali dell’Obbedienza e ai Rappresentanti della nostra Obbedienza  presso le Grandi Logge o Grandi Orienti italiani aventi trattati di amicizia con noi. Per il giorno di apertura della sessione, la Grande Segreteria compila l’elenco degli invii effettuati e lo mette a disposizione del Sovrano Gran Hierophante, deI Grande Oratore, del Gran Cerimoniere, ad una opportuna  Commissione di Verifica dei Poteri.

 

Art. 198  –  Cinque Logge, con richiesta scritta che deve pervenire al Governo dell’Ordine tre mesi prima dell’epoca in cui normalmente si riunisce la Gran Loggia in sessione ordinaria, possono chiedere che vengano posti all’ordine del giorno argomenti specifici di interesse attuale e generale per tutta la Comunione.

 

Art. 199  –  Tutte le relazioni presentate dai vari organi preposti  debbono pervenire in copia al Sovrano Santuario Logge almeno un mese prima della data di riunione.

 

Art. 200  –  Ogni Venerabile o un suo delegato  ha l’obbligo di intervenire alle riunioni della Assemblea Nazionale.  Le Logge costituite fuori d’Italia possono eleggere a loro rappresentante un Maestro della Comunione che non rappresenti già una Loggia.

 

 

Art. 201  –  Non più tardi del decimo giorno precedente la riunione della Gran Loggia, la Grande Segreteria fa pervenire, per via telematica, ai Venerabili delle Logge aventi titolo per partecipare alla riunione o ai loro sostituti apposita tessera di ammissione numerata e nominativa.

Per sostituzioni resesi necessarie posteriormente o per regolarizzazioni dell’ultima ora accolte dal Governo dell’Ordine, sentito il Grande Oratore, la tessera è trattenuta dalla Grande Segreteria e consegnata al Maestro delle Cerimonie che la rimette al titolare presentatosi.

Nel caso che il Venerabile o il suo sostituto non possano intervenire, sulla tessera viene dalla Segreteria della Loggia indicato il nome del delegato.

Tessera di altro tipo e colore viene rimessa ai membri di diritto ed agli altri Fratelli che hanno compito di assistervi.

 

Art. 202  –  La Grande Assemblea Nazionale, all’inizio dei lavori, nomina una Commissione di cinque SS e FF  per la verifica dei poteri.

Espletato il suo compito la Commissione, attraverso il suo Presidente, riferisce sul risultato delle verifiche, sui casi dubbi di ammissibilità del rappresentante presentatosi, e sulle cautele adottate. Sulla base dell’elenco dei presenti regolari ed eliminate i dubbi,  con decisione sommaria da sottoporre eventualmente al Sovrano Santuario , viene riconosciuta e proclamata la presenza del numero dei Rappresentanti di Loggia ai fini della validità delle sedute e delle singole deliberazioni.

Prima che si proceda a votazioni la Commissione aggiorna le comunicazioni di cui sopra che modifichino in aumento il numero dei presenti ammissibili al voto.

 

Art. 203  –  Nel .giorno e nell’ora stabiliti per l’apertura dell’ Assemblea Nazionale  in sessione ordinaria, si insedia  il Sovrano Gran Hierophante,   o chi temporaneamente lo sostituisce, unitamente ai Grandi Dignitari ed ai i Grandi Ufficiali in carica, e si provvede alla momentanea sostituzione di quelli occasionalmente mancanti, il Presidente sceglie ed installa i nuovi Grandi Ufficiali della Gran Loggia i quali rimangono in carica fino all’apertura dei  lavori della successiva sessione ordinaria; quindi apre i Lavori secondo in Terzo Grado.

lI Sovrano Gran Hierophante può nominare più Grandi Ufficiali aggiunti fra tutti i Fratelli Maestri della Comunione.

 

Art. 204  –  Se la Gran Loggia deve procedere alla elezione del Sovrano Gran Hierophante o di nuovi Grandi Maestri Aggiunti o Grandi Dignitari, il Sovrano Gran Hierophante in carica  o chi lo sostituisce nella presidenza, riunisce in sessione speciale il Sovrano Santuario.

 

Art. 205  –  Per partecipare ai Lavori, i Rappresentanti delle Logge ed i Garanti di Amicizia di Grandi Lodge o di Grandi Orienti esteri entrano rispettivamente nel Tempio secondo I’ordine alfabetico della denominazione italiana della Circoscrizione Massonica cui appartengono e della potenza massonica che rappresentano. Seguono nell’ordine i Grandi Maestri Aggiunti Onorari, Grandi Maestri Onorari, ex Grandi Maestri Aggiunti ed ex-Grandi Maestri, quindi i Grandi Rappresentanti della Gran Loggia Delle Due Sicilie presso Potenze Massoniche estere secondo I’ordine alfabetico di queste nella lingua italiana. Questi, qualora rivestano anche I’Ufficio di Grandi Dignitari o Grandi Ufficiali delle Grandi Logge o di Grandi Orienti, godono delle prerogative protocollari della maggiore dignità o carica rivestita secondo I’ordiine di precedenza stabilito dalle rispettive Costituzioni.

 

Art. 206  –  Dopo l’allocuzione di saluto del Sovrano Gran Hierophante ai Maestri Venerabili delle Logge, ai Membri di diritto della Gran Loggia, ai Visitatori e ai Rappresentanti dei Riti, il Gran Portastendardo issa la Bandiera Nazionale all’Oriente, alla destra del Trono.  I presenti, in piedi e all’ordine, rendono gli onori alla Bandiera, ascoltano l’inno di Mameli e l’inno del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia.

Il Gran Segretario legge la lista delle Logge e Camere presenti e del rappresentante presente. Legge poi il verbale della precedente sessione per l’approvazione. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per chiedere di inserire rettifiche.  ll Gran Segretario legge poi i messaggi ricevuti per I’occasione da altre Potenze Massoniche.

 

Art. 207  –  Viene quindi data lettura delle Relazioni del Grande Oratore e del Gran Segretario.

Dopo di ché, esaurita la discussione sulle delle relazioni, si dà lettura della Relazione del Gran Tesoriere, contenente i bilanci consuntivo e preventivo, e di quella del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.

 

Art. 208  –  Esaurita la discussione sulle  relazioni di carattere finanziario e patrimoniale si procede alle votazioni sui bilanci e sulla Relazione dei Grandi Architetti Revisori, previsti  dai Regolamenti.

 

 

Art. 209  –  Esauriti gli adempimenti di cui al precedente articolo, il Sovrano Gran Hierophante  fa le sue Comunicazioni, seguito dal Sovrano Gran Commendore nazionale, dal Gran Maestro Nazionale, dal Gran Patriarca di M.M., dal Sovrano Gran Maestro del RFA e dal Gran Comandante del RYM .Quindi  il Sovrano Gran Hierophante  annuncia la composizione dei Grandi Dignitari per l’Assemblea nazionale  per il prossimo anno, di eventuali nuovi G.M. aggiunti e onorari, .di tre Architetti revisori e due supplenti per Collegio dei Revisori del  Sovrano Santuario. I nominati hanno firmato in anteprima il giuramento. Nella riunione di insediamento  nomineranno loro stessi il Presidente del Collegio.

 

Art. 210  –  La Grande Assemblea nazionale  non può discutere né deliberare su argomenti che non siano indicati nell’ordine del giorno.

 

Art. 211  –  Non può essere concessa la parola più di due volte sullo stesso argomento, il relatore ed il proponente hanno diritto ad avere per ultimi la parola. Gli interventi non possono avere durata superiore a dieci minuti. il Grande Oratore deve essere sentito prima di qualunque votazione.

 

Art. 212  –  Per ogni  proposta di rinvio possono avere la parola non più di due SS o FFi a favore e di due contro la proposta medesima e per non più di cinque minuti ciascuno.

 

Art: 213  –  Quando non vi siano altre SS e FF  iscritti a parlare, iI Sovrano Gran Hierophante dichiara chiusa la discussione.   Chiusa la discussione il Grande Oratore riassume le opinioni espresse, compresa eventualmente la propria, e dà le sue conclusioni sulle proposte presentate, dopo di che nessuno può più prendere la parola sull’argomento.

 

Art. 214  –  ll Sovrano Gran Hierophante  invita la Grande Assemblea  a deliberare. Si inizia con la votazione sugli emendamenti, a cominciare da quelli soppressivi, cui seguono i modificativi e poi gli aggiuntivi. È sempre ammessa la votazione per parti separate. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso.

 

Art. 215  –  Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e controprova, previo computo dei presenti aventi diritto a voto; per divisione con computo dei due partiti; a scrutinio segreto col sistema delle palline bianche, rosse e nere o, se lo chieda almeno un terzo dei Fratelli presenti e  per appello nominale.

 

Art. 216  –  ll Sacco della Beneficenza viene fatto girare in modo non rituale. E’ costume che nessuna S. o F. abbandoni la sessione dei lavori senza avere versato il suo obolo.

Espletati tutti i lavori e prima della loro chiusura, il Secondo Gran Sorvegliante, su invito del Sovrano Gran Hierophante insieme coI Grande Oratore e coI Gran Tesoriere, accerta l’ammontare del Tronco di Beneficenza che viene comunicato con le forme di rito.

 

Art. 217  –  ll Tracciato di verbale delle riunioni della Gran Loggia viene siglato in ogni foglio dal Presidente, dal Grande Oratore e dal Gran Segretario prima della chiusura dei lavori.

 

Art. 218  –  Prima della chiusura dei Lavori il Gran Portastendardo ammaina la Bandiera Nazionale con le SS e i FF all’ordine.

 

Art. 219  –  Prima della chiusura dei Lavori il Sovrano Gran Hierophante invita le  le SS e i FF ad una catena d’unione.

 

 

 

TITOLO  VI – DELLA  GESTIONE  PATRIMONIALE  E  FINANZIARIA

 

Art. 220 –  Il patrimonio nazionale del Grande Oriente dei Tre mari d’Italia è gestito dal  Sovrano Santuario con bilancio preventivo e consuntivo.

Il patrimonio regionale del RSAA regionale   è gestito dal  Supremo Consiglio Regionale di R.S.A.A con bilancio preventivo e consuntivo.

Il patrimonio regionale di Loggia è gestito dalla Loggia stessa  con bilancio preventivo e consuntivo, sotto l’ispezione del G.M. regionale..

Fanno parte comunque del patrimonio di ciascuno dei tre enti  le decorazioni e gli emblemi massonici, gli oggetti di carattere storico ed artistico.

La conservazione e l’amministrazione del patrimonio intangibile nazionale sono affidate alla Giunta, localmente ad opportune Commissioni.

La Commissione redige l’inventario dei beni patrimoniali e si riunisce una volta l’anno anche telematicamente.

 

Art. 221  –  L’esercizio finanziario è annuale. Ha inizio il 1° di Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Governo dell’Ordine nazionale, regionale e di Loggia, ciascuno per le proprie competenze, esamina ed approva ogni anno il Rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale ed il bilancio preventivo predisposti dal Gran Tesoriere da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ed all’approvazione della Gran Assemblea  nazionale.

Il Bilancio preventivo ed il Rendiconto finanziario debbono indicare distintamente le entrate e le spese effettive ordinarie e straordinarie ed il movimento di capitali.

Gli eventuali utili di esercizio risultanti dai rendiconti finanziari approvati sono devoluti alla costituzione di un fondo di riserva per le spese straordinarie ed impreviste.

 

Art. 222  –  Le entrate della gestione ordinaria sono costituite dai proventi del patrimonio, dai contributi annui dovuti dalle Logge, dalle tasse di conferimento dei gradi, da quanto altro dovuto dalle Logge.

Le entrate straordinarie sono costituite da lasciti ereditari o da donazioni, salve disposizioni particolari dei testatori o dei donatori, nonché da qualsiasi altro provento debitamente  documentato.

 

Art. 223  Il Sovrano Santuario, il Supremo Consiglio di Rito Scozzese Regionale e le singole Logge   nominano ciascuno  un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, i quali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente di ciascun Collegio di  Revisori dei Conti è nominato tra e dai membri effettivi; in caso di impedimento o mancanza è sostituito dal membro effettivo di maggiore anzianità muratoria nel Grado massimo posseduto.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo subentra il supplente in maggior  anzianità muratoria.

 

Art. 224  –  I Revisori dei conti:

  1. a) controllano l’amministrazione e la gestione finanziaria e patrimoniale degli organi dell’Obbedienza e riferiscono collegialmente e con apposita relazione alla Assemblea nazionale, regionale e di Loggia in sede di approvazione del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale;
  2. b) accertano almeno ogni quadrimestre la consistenza di cassa, I’esistenza dei valori e dei titoli e la regolare tenuta della contabilità. Degli accertamenti eseguiti redigono verbale in apposito libro.

 

Art.225  –  I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti partecipano con voto consultivo alle riunioni del Governo dell’Ordine, nazionale, regionale e di Loggia, limitatamente alla trattazione di argomenti di carattere patrimoniale e finanziario.

 

 

Art. 226  –  La contabilità può essere  nazionale, regionale o di Loggia, sono contabilità separate e ciasuna  deve riportare analiticamente le consistenze e le mutazioni di tutte le attività e passività della struttura.

 

Art. 227  –  Per la contabilità debbono essere tenuti giornalmente al corrente, sotto la responsabilità di un Tesoriere responsabile per ciascuna struttura:

  1. a) un giornale di cassa,
  2. b) un libro inventario,

nonché tutte quelle scritture e particolari che il Governo a livello nazionale, regionale o di Loggia e il relativo  Tesoriere ritengano necessari ed opportune.

 

Art.228  –  I Libri indicati nell’articolo precedence debbono essere vidimati, al principio di ogni esercizio massonico, da uno degli  Architetti Revisorinominati a livello  nazionale, regionale o di Loggia.

 

Art. 229  –  I documenti relativi al movimento di cassa, ai movimenti di conto corrente presso Banche e ai movimenti riguardanti altri conti debbono essere riuniti in apposita cartella, previa annotazione, sugli stessi, dei riferimenti per le registrazioni cronologiche da effettuarsi esclusivamente in base a documenti riconosciuti regolari e alle lettere in arrivo e in partenza.

Le cartelle debbono essere tenute cronologicamente in archivio.

 

Art. 230  –  Ogni operazione contabile deve essere immediatamente registrata con richiamo specifico al capitolo di bilancio preventivo o alla apposita deliberazione.

Prima di compilare le registrazioni nel giornale, deve essere fatto accertamento che butte le partite riferentesi ai vari conti siano regolarmente controllate e spuntate con lettere in arrivo e in partenza e con i fogli contabili interni, e portino visibile il segno di spunto.

 

Art. 231  –  La corrispondenza contabile è tenuta dal Segretario sia esso nazionale, regionale o di Loggia, , con le conferme delle operazioni di cassa, degli addebiti e accrediti e di quando altro forma oggetto di partite contabili.

 

Art. 232  –  Gli incassi ed i pagamenti sono effettuati su appositi ordinativi emessi dalla Segreteria nazionale, regionale o di Loggia firmati rispettivamente dal  Gran Hierophante, dal Sovrano Gran Commendatore Regionale o dal Maestro Venerabile o da un loro delegato a quell’ufficio.

 

Art. 233  –  ll Tesoriere sia esso nazionale, regionale o di Loggia, ha la responsabilità del denaro, dei valori e dei tioli di proprietà, ne cura la custodia nei modi concordati con il Sovrano Santuario ed esegue gli incassi ed i pagamenti in base a singoli ordinativi.

Può rifiutare il proprio visto ad un ordinativo di pagamento ove non lo ritenga in armonia coi bilanci approvati.  Del fatto deve riferire alla più prossima seduta della struttura da lui amministrata.

 

Art. 234  –  Si deve provvedere alla compilazione e rilievo di una situazione contabile trimestrale, in modo da mettere in evidenza, e in forma descrittiva, tutti gli elementi costituenti la gestione finanziaria nonché le variazioni dello stato patrimoniale.

 

Art. 235  –  Alla compilazione dell’inventario si procede annualmente con l’assistenza di uno dei Grandi Architetti Revisori.

 

Art. 236 –  Il controllo amministrativo-contabile si esercita  su tutte le pratiche le quali importino comunque introiti, spese od oneri per la Comunione.

Il Collegio degli  Architetti Revisori nazionale, regionale o di Loggia tiene apposite sedute periodiche. Quando lo reputi opportuno, per il migliore andamento tecnico della gestione finanziaria e per il più agevole controllo contabile, invita a parteciparvi  il relativo Tesoriere responsabile.

 

Art. 237  –  Due mesi prima della riunione della Assemblea Nazionale, il Gran Tesoriere  consegna al Collegio dei Grandi Architetti Revisori, per il suo esame, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale nazionale. Analogamente si comporta sia il Tesoriere regionale che il Tesoriere di Loggia nei confronti dei rispettivi Architetti revisori.

 

 

 

TITOLO  VII – DELLA  GIUSTIZIA  MASSONICA

 

 Capo I – PRINCIPI  GENERALI

 

Art. 238 – La Giustizia dell’Ordine è amministrata in nome del Sovrano Santuario del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia. Le sentenze sono intestate con la formula: Alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo (A\G\D\G. .A\D\U\) o formula analoga a seconda dei Riti e debbono essere motivate.

 

Art. 239  –  Gli Organi della Giustizia Massonica sono:

1) Il Giudice Istruttore nominato dall’organo competente, successivamente specificato;

2)  i Tribunali del 31° grado del RSAA, di 1° istanza, a livello Regionale se istituito o a livello nazionale se non istituito;

3) il tribunale di 2° istanza del 91° grado  del Rito di Misraim Memphis.

 

 

Art.240  –  ll Tribunale del 31° grado del RSAA, di 1° istanza, a livello Regionale o Nazionale è costituito dal Presidente del Tribunale  stesso che lo presiede e da due giudici due giudici, nominati di volta in volta secondo necessità.

Il Tribunale di 2° istanza del Rito di Misraim Memphis è presieduto dal Gran Hierophante o da un suo delegato, e da due giudici, nominati di volta in volta secondo necessità tra i membri del Sovrano Santuario.

Il giudizio sui  Maestri Venerabili è riservato al Tribunale di 1° istanza e il giudizio su presidenti di camera da quello di 2° istanza. E’ sempre ammesso  appello avverso le sentenze dei Tribunali di Loggia, al Sovrano Santuario, che emette un giudizio defitivo.

 

Art. 241  –  Il Tribunale di 2° istanza del Rito di Misraim Memphis  non ha sede fissa ed ogni volta si riunisce su convocazione del suo Presidente.

 

Art. 242  –  Nel caso che l’incolpato è una S. o un F. il Maestro Venerabile in accordo con gli organi di governo regionale nomina un giudice istruttore che

  1. a) proceda all’interrogatorio;
  2. b) assuma le prove documentali e testimoniali;
  3. c) formuli il capo d’imputazione o dichiari un nn luogo a procedere;
  4. d) depositi gli atti presso la Segreteria del Collegio Circoscrizionale
  5. e) riferisca agli organi regionali di governo.

 

Art. 243  –  Nel caso che l’incolpato sia una Loggia o una Camerà saranno il Gran Maestro regionale o il Sovrano Gran Commendatore Regionale. A nominare  un giudice istruttore che

  1. a) proceda all’interrogatorio;
  2. b) assuma le prove documentali e testimoniali;
  3. c) formuli il capo d’imputazione o dichiari un non luogo a procedere;
  4. d) depositi gli atti presso la Segreteria del Collegio Circoscrizionale 0 del Supremo Consiglio
  5. e) riferisca agli organi regionali di governo.

 

 

Art. 244  –  Le denunzie debbono essere redatte per iscritto e contenere l’indicazione delle prove.

Debbono essere indirizzate al Maestro Venerabile della Loggia cui appartiene il Fratello incolpato e per conoscenza al Gran Maestro regionale, presidente del . Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili. Se l’incolpata è una Loggia o una Camera se ne da notizia rispettivamente al Gran Maestro regionale o al Sovrano Gran Commendatore Regionale. Fino a quando non sia intervenuto un verdetto massonico definitivo il Fratello deve presumersi non colpevole

 

Art. 245 –  L’incolpato o la Loggia incolpata ha il diritto alla contestazione delle accuse ed alla difesa.  Se non ha designato una S. o un F.  a difensore di fiducia gliene viene nominato uno d’Ufficio dal Gran Maestro regionale. Nei giudizi massonici il pronunciato profano ha valore solo indicativo.

 

Art. 246  –  La Segreteria del  Collegio Circoscrizionale o del Supremo Consiglio da notizia della apertura del procedimento e della eventuale sospensione da ogni attività massonica dell’incolpato  o della Loggia o della Camera incolpata al Maestro Venerabile competente o al Gran Maestro regionale o al Sovrano Gran Commendatore Regionale.

 

Art. 247  –  Deciso il rinvio a giudizio o in caso di contestazione del non luogo a procedere si procede al dibattimento innanzi all’organo giurisdizionale cje è il tribunale di 1° istanza del 31° grado del Rito scozzese antico ed accettato. ll Presidente del 31° grado stabilisce il giorno e I’ora dell’udienza ed invita a comparire con un congruo termine, non inferiore a 30 giorni, le parti, i testimoni che ritiene utile sentire e chiunque altro possa  esscre opportunamente sentito. Se l’incolpato non si presenta e non si giustifica si procede in sua contumacia.

Il dibattimento può essere rinviato con provvedimento rnotivato adottato dall’organo giudicante e, se iniziato, può essere rinviato in prosieguo, per nuove contestazioni o per altri motivi.

 

Art. 248  –  Avverso al tribunale regionale si può ricorrere al tribunale di  1° istanza del 31° grado si può ricorrere al tribunale di “2°  istanza del 91° grado del Rito di M.M. costituito come suprema Corte.

 

  Capo II – COLPE  E  PENE

 

 

Art. 249  –  ll Fratello responsabile di mancanze disciplittari è richiamato dal Consiglio dei Dignitari della sua Loggia.  Il Consiglio, per tale ufficio, si denomina Consiglio di Disciplina.

In ogni caso di morosità al Fratello sarà fissato un congruo termine per adempiere ai suoi obblighi.

Ove il Frafello si dimostri insensibile al richiamo del Consiglio di Disciplina, questo procede alla denunzia al competente Tribunale il quale procederà a tenore degli articoli 61, 62, 63 e 64 del Regolamento e da 158 a 180 delle presenti Norrne di Attuazione.

 

Art. 250  –  Rientrano fra le colpe massoniche e sono punite ai sensi dei  successivi articoli le seguenti mancanze disciplinari:

 

1) manifestazioni di scarso sentimento di fraternità;

2)  ogni azione contraria alla lealtà, all’onore o alla dignità della persona umana;

3) contegno non corretto nelle discussioni e  nelle riuni massoniche;

4) negligenza nella osservanza dei doveri di Libero Muratore;

5) abituale diserzione dai lavori;

6) il riconosciuto sparlare all’interno dell’Obbedienza e fuori della stessa di SS, FF ed autorità dell’Obbedienza;

8) l’inosservanza dei principi della Libera Muratoria, delle Grandi  Costituzione e dei  Regolamenti dell’Obbedienza;

9) la violazione dei doveri massonici nei confronti sia delle Sorelle che dei Fratelli, che degli Organi dell’Obbedienza.

10) morosità nel pagamento dei contributi per oltre sei mensilità al Tesoro di Loggia e nell’adempimento di ogni altro obbligo verso la Loggia o verso la Comunione (nell’ambito della Comunione).

11) L’esercizio di una speculazione finanziaria nei confronto delle SS e dei  FF.

12) azioni specifiche deleterie per l’Obbedienza.

 

Art. 251  –  La S.e il F.  responsabili di mancanze disciplinari semplici , in una prima fase, è richiamato dal Maestro Venerabile  della sua Loggia, che può anche ritenere di nominare un momentaneo  Consiglio di Disciplina costituito da tre Maestri.

Nei di  morosità  alla S. o al F.  sarà fissato un congruo termine per adempiere ai suoi obblighi.

Ove la S. o il F.  si dimostri insensibile al richiamo del MV o del Consiglio di Disciplina, si renderà indispensabile deferirlo al giudizio.

 

Art. 252  –  Le SS e i FF.  riconosciuti responsabili di colpa massonica sono punibili secondo la gravità dei fatti compiuti e le circostanze del fatto:

  • con l’espulsione dall’Obbedienza.
  • con la sospensione per un periodo determinato
  • con la censura solenne che importa l’interdizione da qualsiasi carica massonica per tre anni;
  • con la censura semplice.

 

Art. 253  –  Le Logge e le Camere ritenute responsabili di colpa sono punibili:

  1. con la demolizione;
  2. con la sospensione per un periodo determinato
  3.  con la censura.

La Loggia o la Camera è rappresentata in giudizio da colei o colui che la presiede o, se impedito, da altro Dignitario da lui delegato.

 

Art. 254  –  La colpevolezza di una Loggia o Camera si estende alle Sorelle e ai Fratelli  membri, i quali sono anche personalmente punibili con la espulsione o censura, a norma della presente Costituzione, nello stesso giudizio senza contestazione di accusa a ciascuno di essi e senza necessità di difesa personale, perché la contestazione dell’accusa alla Loggia e la difesa di questa hanno effetti anche nei loro confronti. Nessuna punizione va inflitta a Sorelle e  Fratelli che non abbiano partecipato al fatto o che abbiano manifestato e documentato in verbale il proprio dissenso;

Essi possono essere ammessi in altra Loggia o Camera a loro domanda al Sovrano Gran Commendatore regionale.

 

 

Capo III.-   SVOLGIMENTO  DEI  GIUDIZI

 

Art. 255 –  l giudizi si svolgono previa contestazione delle accuse specifiche, costituzione del contradditorio ed esercizio della difesa a pena di nullità.

Le sedute dibattimentali debbono essere aperte a tutti Fratelli Maestri della Comunione.

Il giudizio deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla data di acquisizione della Tavola d’accusa da parte dell’organo giudicante.

 

Art. 256  –  Le sentenze di condanna emesse in primo grado dai Tribunali di Loggia e dal Tribunale del 31° grado  possono essere impugnate dal dichiarato colpevole e dal Grande Oratore entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione ad entrambi delle sentenze motivate.   Il gravame del dichiarato colpevole ha effetto sospensivo.

Il Grande Oratore può impugnare nello stesso termine le sentenze di proscioglimento emesse, anche in istruttoria, dai Tribunali di Loggia e dai Tribunali del 31° grado..

 

Art. 257  –  ll giudice di appello del 31° grado può confermare la sentenza impugnata, revocarla o riformarla, in tutto o in parte, può anche riformare la sola motivazione e confermare il dispositivo.

È ammesso il ricorso al tribunale del 91° grado  avverso le sentenze ammesse nei precedenti due gradi di giudizio  quando sussistano violazioni di norme costituzionali o regolamentari.

In tal caso la Corte dovrà essere composta da undici dei suoi membri.

 

Art. 258  –  In ogni stato e grado del procedimento l’Organo investito del processo può, per motivi di opportunità, sospendere l’incolpato da ogni attività massonica.

Il provvedimento è impugnabile, nel termine perentorio di giorni quindici più due dalla comunicazione, innanzi al Tribunale del 91° grado il quale deve decidere entro sessanta giorni dalla proposizione dell’impugnativa. L’impugnativa non ha effetto sospensivo ma, ove  il Tribunale del 91° grado  non dovesse, entro il termine stabilito, adottare alcuna decisione, il provvedimento di sospensione diventa inefficace e non può essere nuovamente emesso se non per fatti nuovi e gravi.

 

 

Capo IV.- ORGANI  GIUDIZIARI

 

Art.259  –  Le controversie tra Fratelli devono essere possibilmente risolte in via amichevole nell’interno della Famiglia Massonica prima che siano deferite alle Autorità Giudiziarie profane.

 

Art. 260  –  Per il componimento amichevole previsto dal precedente articolo è istituito il Giuri d’onore e I’Arbitrato, in base elle norme regolamentari.

 

Art. 261  –  Il Tribunale del 91° grado opera a livello di  Corte Centrale e si compone di tutti i membri dell’Obbedienza  che abbiano almeno il 91° grado. E’ presieduto  dal Presidente del 91° grado nominato dal Sovrano Santuario da una terna proposta per elezione, dai membri afferenti al 91° grado e dura in carica un triennio. La medesima procedura vale per il Sorvegliante principale nominato da una terna dal Sovrano Santuario, che assume il ruolo di vice-Presidente. Il Sorvegliante principale funge da Vice Presidente.

 

Art. 262  –  Il Tribunale del 31° grado opera a livello regionale come un  secondo grado di giudizio  e si compone di tutti i membri dell’Obbedienza  che abbiano almeno il 31° grado. E’ presieduto  dal Presidente del 31° grado nominato dal Sovrano Santuario da una terna proposta per elezione, dai membri afferenti al 31° grado di quella regione e dura in carica un triennio. . La medesima procedura vale per il Sorvegliante principale nominato da una terna dal Sovrano Santuario, che assume il ruolo di vice-Presidente. Il Sorvegliante principale funge da Vice Presidente.

 

Art. 263  –  I Tribunali di 1° istanza sono

  • i Tribunali di Loggia per le SS e i FF,  composti da Maestri della Loggia, 
  • i Tribunali dei Collegi Circoscrizionali dei Maestri Venerabili per il giudizio sulle Logge, composti da Maestri Venerabili,
  • i Tribunali  dei Supremi Consigli Regionali per le Camere dal 4° al 33° grado composte da SS e FF çhe hanno il grado almeno della Camera in giudizio

detti tribunali sono nominati di volta in volta dal Maestro Venerabile (Tribunale di Loggia), dal Gran Maestro regionale (Tribunale del Collegio Circoscrizionale)  dal Sovrano Gran Commendatore regionale (Tribunale  del Supremo Consiglio  Regionale)  che nominano contestualmente, ciascuno per la sua competenza,  anche Presidente e vice-Presidente.

 

Art. 264  –  La sede dei suddetti Tribunali e le date del dibattimento sono decisi di volta in volta dal Presidente in accordo con il responsabile  nazionale, regionale, di Loggia, che controfirma con lui la convocazione.

 

Art. 265  –  ll Presidente di ciascuno dei suddetti Tribunali in caso di incompatibilità o di impedimento di un Giudice effettivo designa un Giudice supplente che dovrà subentrare.

Nel caso che l’incompatibilità o l’impedimento riguardi il Presidente, le funzioni, per quel processo, verranno assunte dal Vice-Presidente .

 

Art. 266  –  In tutti gli organi giurisdizionali uno dei membri del Collegio designato dal Presidente, assume le funzioni di Segretario, che non sono compatibili con quelle di Relatore.

 

 

Capo V.-  SVOLGIMENTO  DEI  GIUDIZI

 

Art. 267  –  Le denunzie per i Tribunali di 1° istanza debbono essere redatte per iscritto e contenere le  ‘indicazione delle prove.

Debbono essere indirizzate per competenza al Maestro Venerabile della Loggia cui appartiene la S. o il F. incolpato (Tribunale di Loggia), ovvero per una Loggia  incolpata  al dal Gran Maestro regionale (Tribunale del Collegio Circoscrizionale)  ovvero per una Camera  incolpata  al Sovrano Gran Commendatore regionale (Tribunale  del Supremo Consiglio  Regionale).

 

Art. 268 –  Della apertura del procedimento deve essere sempre data notizia al Sovrano Gran Hierophante  il quale, raccolte informazioni presso il Maestro Venerabile della Loggia cui appartiene la S. o il F. incolpato (Tribunale di Loggia), ovvero, per una Loggia  incolpata , presso il Gran Maestro regionale (Tribunale del Collegio Circoscrizionale)  ovvero per una Camera incolpata  presso il  Sovrano Gran Commendatore regionale (Tribunale  del Supremo Consiglio  Regionale) il quale  sentito il parere del Sovrano Santuario , può provvedere a sospendere l’incolpato. O la Loggia o la Camera.

Il Sovrano Gran Hierophante  potrà assegnare al Tribunale un termine intro il quale il procedimento dovrà essere esaurito. In nessun caso detto termine potrà superare i novanta giorni.

 

Art. 269  –  La Grande Segreteria da notizia della apertura del procedimento e della eventuale sospensione da ogni attività massonica della Sorella o del  Fratello o della Loggi/Camera a incolpati al Maestro Venerabile competente ed alle autorità regionali.

 

Art. 270  –  ll Presidente del Collegio giudicante, appena ricevuti gli atti del procedimento, dopo averne data immediatamente notizia ala S. e al F. e  ed alle autorità regionali, li rimette ad un Giudice all’uopo da lui designato, quale inquirente, se non ritiene di provvedere egli stesso, affinché nel termine da lui stabilito:

  1. a) proceda all’interrogatorio;
  2. b) assuma le prove documentali e testimoniali;
  3. c) formuli il capo d’imputazione;
  4. d) depositi gli atti presso la Segreteria del Tribunale;
  5. e) riferisca al Collegio giudicante.

 

Art. 271  –  Subito dopo I’espletamento degli adempimenti di cui al precedente articolo il Presidente convoca il Collegio giudicante in Camera di Consiglio per decidere: o il rinvio a giudizio, o il proscioglimento dell’incolpato, o la restituzione degli atti aI Giudice Relatore per I’assunzione di

altre prove in un nuovo termine.

 

Art. 272  –  Qualora nel corso dell’istruttoria si renda necessario affrontare spese il Presidente ne da comunicazione Supremo Consiglio regionale o al Sovrano Santuario se il problema esula dalla regione, il quale decide in proposito.

 

Art. 273  –  In ogni stato dell’istruttoria il Presidente dell’organo giudicante investito dei processo, o il Governo regionale , se vi sono particolari motive di incompatibilità o di opportunità, su istanza di parte o di ufficio, trasmette gli atti al Sovrano Santuario  per la designazione di un altro Tribunale.

 

Art. 274  –  Deciso il rinvio si procede al dibattimento innanzi all’organo giurisdizionale nella sua sede.  ll Presidente  stabilisce la sede dei suddetti Tribunali e le date del dibattimento di volta in volta  in accordo con il responsabile  nazionale, regionale, di Loggia, che controfirma con lui la convocazione, ed invita a comparire con un congruo termine, non inferiore a 30 giorni, le parti, i testimoni che ritiene utile sentire e chiunque altro possa essere opportunamente sentito. Se l’incolpato non si presenta e non si giustifica si procede in sua contumacia.

Il dibattimento può essere rinviato con provvedimento rnotivato adottato dall’organo giudicante e, se iniziato, può essere rinviato in prosieguo, per nuove contestazioni o per altri motivi.

 

Art. 275  –  Del giorno e del luogo del dibattimento deve essere data notizia  sia alle autorità regionali che  alla Grande Segreteria. Il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili disporrà che ne sia data notizia ai Maestri Venerabili della Regione.

 

Art. 276  –  Con I’apertura del dibattimento, il Presidente, dato ingresso ai Fratelli Maestri che desiderino assistere, nomina all’incolpato un difensore, se egli ne è sprovvisto.  L’incolpato e il denunziante possono richiedere la escussione di testimoni già sentiti in istruttoria e di testimoni nuovi e possono presentare nuovi documenti.

Il Presidente, o il Giudice da lui delegato, fa una breve relazione, dopo di che si sentono le parti incolpata e denunziante, gli eventuali testimoni e gli altri chiamati all’udienza, e si da lettura degli atti istruttori e dei documenti acquisiti.

Nel corso del dibattimento le parti possono fare le istanze, deduzioni e proposte che ritengono opportune.  Su diesse e su ogni incidente decide il Collegio.

Da ultimo si svolge la difesa e, senza soluzione di continuità, il Collegio si apparta e delibera la sentenza, di cui il Presidente legge in udienza il dispositivo.

 

Art. 277  –  ll Tribunale deve in ogni caso assumere a verbale le parti, redigere per iscritto il verdetto, e comunicare al Sovrano Gran Hierophante  ed alle autorità regionali interessate,  le proprie decisioni.

In base ad esse si procederà dagli organi competenti agli eventuali provvedimenti del caso.

 

Art. 278  –  L’Organo giudicante deciderà anche sul carico delle spese. Il pagamento delle spese deve essere eseguito dalla S o F. o della Loggia/Camera onerato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza, ed è un obbligo d’onore. L’inadempiente verrà sottoposto a giudizio massonico.

 

Art. 279  –  La sentenza deve essere depositata ed allegata agli atti entro quindici giorni dalla sua deliberazione e deve contenere l’indicazione delle parti e l’oggetto del processo, dove essere motivata e sottoscritta dai componenti del Collegio, deve essere comunicata senza indugio al Sovrano Gran Hierophante  del Grande Oriente dei Tre Mari d’Italia  ed alle parti.

 

Art. 280 –  I giudizi devono essere proseguiti e condotti a termine sino alla stesura della sentenza dagli stessi giudici che l’hanno iniziata anche se nel corso del procedimento sarà scaduto il periodo di durata della loro carica.  Solo se durante il processo vengano a mancare o siano impediti, i giudici potranno essere sostituiti.  La sostituzione è fatta dal Presidente con gli altri giudici eletti e, in mancanza di questi, sarà fatta dagli organi competenti alla designazione di essi.

 

Art.281  –  I provvedimenti emessi durante il procedimento sono esecutivi e sono impugnabili unitamente alla sentenza.

 

 

 

Capo VI.- IMPUGNAZIONI

 

Art. 282  –  L’impugnazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti, i motivi del gravame e le conclusioni e deve essere diretta e spedita, in plico raccomandato, al Presidente dell’Organo competente per il successivo giudizio.

 

Art. 283-  L’Organo giudiziario di secondo e di terzo grado giudica normalmente in base agli atti del giudizio di primo grado.  Il Presidente, ricevuto il gravame, richiama gli atti dal Presidente del Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata, stabilisce la sede e la data dei dibattimenti di volta in volta  in accordo rispettivamente  con il responsabile  regionale, o nazionale  che controfirma con lui la convocazione.  Se lo ritiene può designare un Membro del Collegio quale Relatore altrimenti riferisce lui stesso. All’udienza dopo la Relazione procede alla lettura degli atti.

In casi eccezionali ii Collegio può ammettere nuove prove, la rinnovazione ed integrazione delle prove acquisite e ne ordina l’espletamento in prosieguo se non può procedervi seduta stante.

Seguono lo svolgimento della difesa, la deliberazione della sentenza, la lettura del dispositivo, la stesura nonché tutte le comunicazioni previste per il giudizio di primo grado.

 

Art.284  –  Per quando non è detto nelle disposizioni di questo Capo si osservano, per lo svolgimento del giudizio d’appello, le norme per il giudizio di primo grado in quando applicabili.

 

 

 

Capo VII.- NORME  COMUNI

 

Art. 285  –  Le comunicazioni, le notificazioni, le convocazioni, gli inviti sono fatti con lettera raccomandata. Tutti i detti atti assumono la data del timbro dell’ufficio postale di partenza sul plico di spedizione.

 

Art. 286  –  La lettera diretta all’incolpato o al denunziante se torna al mittente perchè il destinatario è sconosciuto al domicilio dichiarato o risultante dal piedilista della sua Loggia si ritiene come recapitata a tutti gli effetti.

 

Art. 287  –  Gli atti che abbiano raggiunto il proprio fine comunque compiuti sono validi.

 

Art. 288  –  La sospensione eventualmente comminata dall’Organo investito del processo ai sensi dell’articolo 64 del Regolamento deve essere immediatamente comunicata alla Grande Segreteria che ne dà notizia agli stessi enti di cui all’articolo 160 delle presenti Norme di Attuazione.

 

Art.289  –  Le sentenze dei Tribunali massonici passate in giudicato vengono conservate in originale presso le rispettive  Segreterie di Loggia, regionali, nazionale i cui responsabili possono .

autorizzare il rilascio agli interessati di copia autentica delle stesse e di ogni altra decisione.

 

 

 

Capo VIII.- G R A Z I A

 

Art. 290  –  ll Gran Maestro, nel concedere la grazia a tenore dell’articolo 38, lettera o), del Regolamento stabilirà con il relativo Decreto le condizioni e le modalità per il godimento della grazia stessa.

 

 

[1] Il termine “Ordine” si riferisce al sistema nel quale si organizza la Massoneria, detta Massoneria azzurra,  nei primi tre gradi detti di Apprendista o 1° grado, Compagno o 2° grado e Maestro o 3° grado. Il termine  “Rito” (con la maiuscola) è riferito  al sistema  in cui si organizza, invece, la Massoneria degli alti gradi, ovvero, successivi al terzo grado.  La parola “rito” (r minuscola) si riferisce al complesso degli aspetti cerimoniali in uso nei vari gradi.

[2] Come vedremo meglio in seguito tra i vari Riti allo stato attuale sembrano essersi maggiormente diffusi il Rito di York (in ambiente filo-anglosassone), il Rito Scozzese Antico ed Accettato del 33° ed ultimo grado (che nasce dalle Grandi Costituzioni di Federico II di Prussia del 1786 e dal Manoscritto Francken del 1783), ed anche  altri Riti con specifiche differenti, tra i quali sembra  emergere il  Rito di Misraim –Memphis (fondato da Giuseppe Garibaldi nel  1881).

[3] La definizione dei Liberi Muratori come “Figli della Vedova”, deriva dalla leggenda di Hiram, l’architetto che costruì il Tempio di Gerusalemme per  Salomone. Nella Bibbia (“Libro dei Re”) si narra che re Salomone fece venire da Tiro, Hiram figlio di una vedova della tribù di Neftali. Hiram, il “figlio della Vedova” è considerato l’impersonificazione del Maestro Libero Muratore, come emerge dai Rituali del 3° grado. 

 

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